REGOLAMENTO PER L AMMISSIONE A SOCIO

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SOMMARIO PREMESSA... 2 Art. 1 Aspetti procedurali... 2 Art. 2 Criteri generali... 3 Art. 3 Primo requisito: onorabilità... 3 Art. 4 Secondo requisito per le persone fisiche:... 4 residenza o operatività nel territorio di competenza... 4 Art. 5 Secondo requisito per le persone non fisiche:... 4 1/6 sede o unità nel territorio di competenza... 4 Art. 6 Terzo requisito: operatività significativa e continuativa con la banca... 5 Art. 7 Criteri ulteriori... 5 Art. 8 Ammontare minimo della partecipazione sociale e valore... 5 Art. 9 Diritto fisso di segreteria per l ammissione a socio... 6 Art. 10 Forma della domanda... 6 Art. 11 - Diritti e doveri dei soci... 6 Regolamento approvato dal Consiglio d amministrazione con deliberazione del 13/04/2015. L importo del diritto fisso di segreteria è stato deliberato dall Assemblea dei Soci del 9/05/2015.

PREMESSA Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a Socio della Banca di Verona credito cooperativo cadidavid s.c.p.a., presentate da persone fisiche e persone non fisiche. Per persone non fisiche si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste nel codice civile. I criteri di seguito individuati hanno valore di indirizzo per l operato del Consiglio di amministrazione sulla materia. Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente. Il presente Regolamento si applica a tutte le richieste che verranno sottoposte al Consiglio d amministrazione, successivamente all Assemblea dei Soci del 9.05.2015. 2/6 Art. 1 Aspetti procedurali L esame delle domande di ammissione a Socio pervenute alla Banca deve essere posto all ordine del giorno del Consiglio di amministrazione almeno una volta entro la fine di ogni trimestre solare e comunque nel rispetto dell art. 8 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione può riservarsi di approfondire l esame di una o più domande nel corso di una seduta successiva, sempre che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall art. 8 dello Statuto sociale, ossia entro il termine di 90 giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio di amministrazione dispone, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e del diritto fisso di segreteria per l ammissione a Socio, la comunicazione all interessato della delibera di ammissione e l annotazione di quest ultima sul libro soci.

Art. 2 Criteri generali Il Consiglio di amministrazione, nell esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a: a) favorire l ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere; b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all attività esercitata e programmata su ciascuna piazza; c) rispettare, per quanto possibile, un articolazione equilibrata della base sociale all interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito; d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a Socio che appaiono motivate dal fine dell esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 385/93. 3/6 Art. 3 Primo requisito: onorabilità Per l esame dei requisiti di onorabilità previsti esclusivamente dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare in ordine alla ammissione, verificando la loro sussistenza, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall aspirante Socio. Per la verifica dei requisiti previsti come obbligatori per Legge dovrà essere acquisita idonea dichiarazione richiesta dalla normativa vigente al momento dell iscrizione a libro soci. Per le persone non fisiche, i requisiti di onorabilità previsti dalla Legge e dallo Statuto devono sussistere in capo ai soggetti che svolgono mansioni di amministrazione, direzione e controllo.

Art. 4 Secondo requisito per le persone fisiche: residenza o operatività nel territorio di competenza Per l ammissione a Socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all interno della zona di competenza della Banca. Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune, quando non costituisce fatto notorio comunque indicato dall aspirante Socio con idonea dichiarazione. Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo i criteri di prudenza, seguendo le indicazioni di Banca d Italia ( 1 ). Il Consiglio di amministrazione dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell operatività con carattere di continuità, nel rispetto della normativa esistente. 4/6 Art. 5 Secondo requisito per le persone non fisiche: sede o unità nel territorio di competenza Per la individuazione della sede delle persone non fisiche, si fa riferimento alla nozione di sede legale risultante dall atto costitutivo. Una persona non fisica si considera operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca quando abbia ivi stabilito un unità locale nella quale svolga un attività economica effettiva anche se non prevalente nel complesso delle proprie attività ( 2 ). 1 Si veda Circolare 229/1999 di Banca d Italia e ss. mm. e ii., Titolo 7, Capitolo 1, Sezione 2, articolo 3 nota 3 : La condizione dell' "operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca). 2 Si veda Circolare 229/1999 di Banca d Italia e ss. mm. e ii., Titolo 7, Capitolo 1, Sezione 2, articolo 3, comma 1: Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti insediati all interno del territorio di competenza della Banca. Il Consiglio di amministrazione dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell operatività con carattere di continuità, nel rispetto della normativa esistente. Art. 6 Terzo requisito: operatività significativa e continuativa con la banca Non potranno essere ammessi a Socio della Banca soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino con essa in modo significativo e continuativo in rapporto alla loro potenzialità. Il Consiglio di amministrazione dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell operatività con carattere di significatività e continuità in rapporto alla potenzialità dei richiedenti. 5/6 Art. 7 Criteri ulteriori Si rinvia ai criteri d inammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto. Fatti salvi i diritti acquisiti, i dipendenti della banca possono essere ammessi a Socio in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti; costituisce elemento preferenziale per l ammissione l anzianità di servizio. Art. 8 Ammontare minimo della partecipazione sociale e valore Il numero minimo delle azioni sottoscrivibili dai nuovi soci è così determinato: nr. 3 azioni: persone fisiche ed enti no profit; nr. 10 azioni: persone non fisiche (esclusi gli enti no profit). Il raggiungimento del numero minimo delle azioni sociali è altresì richiesto: - nel caso di subentro mortis causa di cui all art. 11 dello Statuto sociale, in capo all erede subentrante;

- nel caso di cessione inter vivos da Socio a non Socio, purché autorizzata ai sensi del 1 comma dell art. 21 dello Statuto sociale, in capo al cessionario e, nel caso di cessione parziale, anche al cedente; - nel caso di cessione inter vivos tra soci, comunicata ai sensi dell art. 21 dello Statuto sociale, in capo al cessionario e nel caso di cessione parziale, anche al cedente. Non è ammesso il versamento rateizzato dell importo delle azioni sottoscritte. Ogni azione ha un valore nominale di 5,16. Le azioni sottoscritte all ingresso della compagine sociale sono corredate di un sovrapprezzo disponibile di 79,84 ( 3 ). Art. 9 Diritto fisso di segreteria per l ammissione a socio Il diritto fisso di segreteria per l ammissione a socio, di cui all art. 8 dello Statuto, ha il seguente valore: 6/6 - gratuito per l'ammissione di Soci con età inferiore/uguale a 30 anni; - 50,00 per tutti gli altri richiedenti persone fisiche e persone non fisiche ( 4 ). Art. 10 Forma della domanda Il Consiglio di amministrazione dispone che la domanda di ammissione a Socio per persone fisiche e per soggetti diversi dalle persone fisiche sia conforme al modello proposto dalla Banca. Art. 11 - Diritti e doveri dei soci I soci hanno l obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali e collaborare al buon andamento della Banca operando con essa in modo significativo, partecipando all assemblea e tenendo un comportamento non in contrasto con gli interessi sociali. 3 Ai sensi della delibera dell Assemblea dei Soci del 10.05.2008. 4 Cfr. delibera dell Assemblea dei Soci del 09.05.2015.