D.M. 703/96 Nuovo decreto note



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Transcript:

Art. 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Codice delle assicurazioni private : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) TUB : il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) TUF : il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. d) COVIP : la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; e) fondi alternativi : i fondi di cui all articolo 4, comma 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi; f) fondi chiusi : i fondi comuni di investimento di cui al Titolo III, Capi II e III del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; g) fondi pensione interni bancari o assicurativi : i fondi pensione preesistenti istituiti all interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al TUB e al Codice delle assicurazioni private; h) fondi pensione preesistenti : le forme pensionistiche complementari di cui all articolo 20, Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «titoli di debito»: 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 2) le obbligazioni anche convertibili in azioni; 3) i certificati di deposito; 4) i certificati di investimento; 5) le cambiali finanziarie; 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a sca-denza la restituzione del capitale; b) «titoli di capitale»: 1) le azioni; 2) le quote di società immobiliari a re-sponsabilità limitata; 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio; c) «contratti derivati»: 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici; 2) i contratti di scambio a pronti e a ter-mine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici; 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse; d) «OICVM»: gli organismi di investi-mento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE; e) «fondi chiusi»: i fondi comuni di inve-stimento mobiliare e immobiliare chiu-si; All articolo 1 del nuovo 703 sono inserite le definizioni di tutte quelle tipologie di investimento e di normative posteriori all emanazione del D.M. 703/96. 1

comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; i) gruppo : insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell articolo 23 del TUB; l) mercati regolamentati : i mercati regolamentati di cui all articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati organizzati, specificati nello statuto o nel regolamento del fondo pensione, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonché regole in tema di abusi di mercato; m) OICR : i fondi comuni di investimento e le SICAV di cui all articolo 1, comma 1 del TUF; n) OICR armonizzati : gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione; o) OICR comunitari : gli OICR costituiti in uno Stato dell'unione europea diverso dall'italia; p) OICR extracomunitari : gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'unione europea; q) derivati : gli strumenti finanziari di cui all articolo 1, comma 3, del TUF; r) strumenti finanziari : gli strumenti di cui all articolo 1, comma 2, del TUF. Art. 2 (Ambito di Applicazione) 1. Il presente decreto si applica a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all albo f) liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve. Il nuovo articolato del decreto prevede a differenza del precedente una parte specifica relativa all ambito di applicazione della normativa. Al comma 1 il decreto stabilisce che il documento si 2

tenuto dalla COVIP ai sensi dell articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 comma 8, 4 e 5 non si applicano a: a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP); b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente alle predette gestioni assicurative. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano ai fondi pensione interni bancari o assicurativi che non abbiano costituito un patrimonio separato ai sensi dell articolo 2117 del codice civile. 4. Le disposizioni di cui all art. 5 commi 1, 2, 3 e 6 si applicano ai fondi pensione di cui all articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia. 5. Sono fatte salve le deroghe di cui all articolo 5 del decreto del Ministero dell economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62. Art. 2 (Criteri di gestione) 1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di: Art. 3 (Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure) 1. I fondi pensione operano nel rispetto del principio della sana e prudente gestione perseguendo l interesse degli aderenti e dei applica a tutte le forme pensionistiche iscritte all albo Covip, salvo le esclusioni previste dall art. 1, commi 2 e 3 del Dlgs 252/205. Comma 1: Dalla comparazione del primo comma dell articolo relativo ai criteri di gestione si nota come non vi sia un riferimento esplicito alla 3

a) diversificazione degli investimenti; beneficiari. Nella gestione del patrimonio i fondi massimizzazione dei rendimenti, ma si faccia b) efficiente gestione del portafoglio; pensione osservano i seguenti criteri: riferimento ad una efficiente gestione mirata ad c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; a) ottimizzazione della combinazione redditivitàrischio ottimizzare i risultati sempre con attenzione al d) contenimento dei costi di transazione, gestione del portafoglio nel suo complesso, contenimento dei costi. Inoltre si evidenzia la e funzionamento del fondo; attraverso la scelta degli strumenti migliori per necessità di ottimizzare la combinazione e) massimizzazione dei rendimenti netti. qualità, liquidità, rendimento e livello di rischio; redditività-rischio attraverso la scelta degli 2. Il fondo pensione verifica i risultati della b) adeguata diversificazione del portafoglio strumenti migliori. gestione anche mediante l'adozione di parametri finalizzata a contenere la concentrazione del Comma 3: Particolare attenzione viene posta dal oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione rischio e la dipendenza del risultato della gestione comma 3 alle procedure ed alle strutture gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4- quater, del decreto legislativo. 3. L'operatività del fondo pensione si i-spira a da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree territoriali; c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di organizzative, professionali e tecniche, adeguate ai rischi, alle modalità di gestione ed alla percentuali di investimenti in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. principi di trasparenza e di adeguata informazione gestione e di funzionamento in rapporto alla Devono inoltre essere correlati i processi e le agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese. dimensione e alla qualità dei mezzi amministrati. 2. I fondi pensione di cui all articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. 3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla qualità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di strategie di investimento e le politiche di controllo e monitoraggio. Il Fondo verifica regolarmente l adeguatezza della struttura. Comma 5: Il Fondo verifica i risultati della gestione per mezzo di parametri individuati nel documento sulla politica di investimento. Comma 8: Se i fondi pensione prevedono diversi comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel D.Lgs. 252/2005 e nel presente decreto si applicano a ciascun comparto. I limiti di cui all articolo 6, comma 13, lettera a), sono riferiti al complesso delle disponibilità dei fondi pensione. E stata eliminato il comma 4 del precedente Decreto che prevedeva che nella gestione il fondo deve tener conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese. 4

investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l adeguatezza e l efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive. 4. Il portafoglio dei fondi pensione è investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell articolo 6, commi 5-ter e 5- quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro 5

compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica di tali informazioni. 7. Ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonché dei parametri di cui al comma 5. 8. Se i fondi pensione prevedono diversi comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e nel presente decreto si applicano a ciascun comparto. I limiti di cui all articolo 6, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono riferiti al complesso delle disponibilità dei fondi pensione. Art. 3 (Investimenti e operazioni consentiti) Art. 4 (Investimenti e operazioni consentiti) 1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. 2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli; 1. Le disponibilità dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari, OICR, depositi bancari, mezzi di pagamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. 2. I derivati possono essere stipulati solo con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione ed esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione. Il rischio di controparte derivante dalle operazioni nei derivati è adeguatamente gestito. I derivati sono stipulati secondo gli standard definiti dall International Swap & Derivatives Association (ISDA) e prevedono l utilizzo di una controparte Comma 1: Il primo comma differisce dal precedente in quanto prescrive, più genericamente possibilità di investimento in strumenti finanziari, OICR, depositi bancari e mezzi di pagamento. Comma 2: Nel nuovo comma è inserita in maniera generica la possibilità di investire in derivati con controparti di primaria affidabilità solamente per finalità di riduzione del rischio. I derivati devono inoltre essere stipulati secondo standard definiti dall ISDA. 6

b) detenere liquidità; c) effettuare operazioni in contratti derivati. 3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto. 4. Il fondo pensione può individuare di-verse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento. centrale di compensazione e garanzia. 3. Non sono ammesse vendite allo scoperto, né operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto. Art. 4 (Limiti agli investimenti) 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale non nego-ziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'ocse ovvero da Art. 5 (Limiti agli investimenti) 1. Il portafoglio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati è contenuto in ogni caso entro il limite del 30 per cento del patrimonio. Gli OICR armonizzati, i depositi bancari e i mezzi di pagamento si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. 2. I fondi pensione non investono più del 5 per cento del patrimonio in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento del patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. 3. Fermo restando il rispetto del principio di Comma 1: Non risulta più il limite alla liquidità entro il 20 per cento del patrimonio. E specificato che il portafoglio deve essere investito in maniera prevalente in strumenti negoziati in mercati regolamentati, mentre è posto il limite del 30% per gli investimenti non negoziati sempre nei mercati regolamentati. In precedenza il limite era del 50%. Comma 2: Non si possono effettuare investimenti oltre il 5% del patrimonio in strumenti di uno stesso soggetto o del 10% dello stesso gruppo. Comma 3: I limiti predetti non valgono per 7

adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano per gli strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell Unione Europea, da un Paese aderente all OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell Unione Europea. 4. L investimento in OICR è consentito a condizione che: a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia; b) la politica di investimento degli OICR sia coerente con quella del fondo pensione; c) l investimento in OICR non generi, anche indirettamente, una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell articolo 3, comma 5; d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso; e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti f) l investimento in fondi chiusi e fondi alternativi è contenuto entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso o alternativo. Tale ultimo limite è riferito al complesso delle disponibilità del fondo pensione; g) l investimento in OICR comunitari e soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'ocse o dagli organi-smi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'ocse ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. 2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'ocse. 3. La Commissione di vigilanza può sta-bilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo. 4. La Commissione dì vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo strumenti garantiti da Paesi UE, OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico cui aderiscono Paesi dell UE. Comma 4: Per l investimento in OICR il Fondo deve adeguatamente motivare la propria scelta in relazione alle proprie caratteristiche ed alla politica di investimento, evitando una concentrazione di rischio ed un aggravio di costi. L investimento in fondi chiusi e alternativi deve essere contenuto entro il 20% del patrimonio del fondo pensione e del 25% del fondo chiuso. Vi è la possibilità di investimento in OICR comunitari ed extracomunitari non armonizzati solo se autorizzati in Italia e in presenza di accordi tra le Autorità dei paesi emittenti e l Italia. 8

extracomunitari non armonizzati è consentito se sono autorizzati alla commercializzazione in Italia e in presenza di accordi di cooperazione tra l Autorità competente del Paese d origine dell OICR e le Autorità italiane. 5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento del patrimonio purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione. 6. L esposizione valutaria, al netto di coperture attraverso derivati, è contenuta entro il 30 per cento del patrimonio. 7. La COVIP può stabilire i casi in cui i limiti posti all investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3. 6 8. La COVIP fissa limiti più stringenti all operatività dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all adeguatezza della struttura organizzativa. pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda. 5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza e' valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta. Art. 5 (Limiti ai contratti derivati) 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie: a) generano un'esposizione al rischio fi-nanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell'in-vestimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza Comma 5: I fondi pensione possono investire in commodities entro il limite del 5% del patrimonio e qualora siano state emesse da controparti di primaria affidablità. Comma 6: L esposizione valutaria, al netto delle coperture dei derivati, non può superare il 30% del patrimonio. comunitari ed extracomunitari non armonizzati solo se autorizzati in Italia e in presenza di accordi tra le Autorità dei paesi emittenti e l Italia. 9

detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura. Art. 6 (Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale) Art. 6 (Gestione garantita) 1. I fondi pensione possono stipulare ac-cordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo. 2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte. 3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate. 1. Per la gestione delle disponibilità loro affidate, i fondi pensione possono stipulare accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. La COVIP, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte. 3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e del presente decreto ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale o di rendimento, sia stato o meno pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate. 10

Art. 7 (Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo) Art. 7 (I conflitti di interesse nei fondi pensione di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), 9 e 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.) 1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documenta-zione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribu-zione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria. 2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che: a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati; b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca 1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti. 2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l articolo 2391 del codice civile. 3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo. 4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. II documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile della forma pensionistica complementare e alla COVIP. 5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il Art. 7: L Attenzione è focalizzata sulla responsabilità degli organi interni al fondo, mentre nel precedente articolato erano presi in considerazione i conflitti di interesse derivanti dai gestori. Viene ribaltata l ottica di controllo, infatti sono gli organi interni del fondo che devono provvedere a prevenire, gestire e controllare eventuali situazioni di conflitto di interesse tramite adeguate misure organizzative. Deve essere formulata per iscritto un efficace politica di gestione dei conflitti. Nel caso non risultino sufficienti le misure adottate alla tutela degli aderenti, i fondi devono comunicarlo agli aderenti stessi. 11

depositaria ovvero i gestori. 3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 3851. 4. I titoli di Stati dell'unione europea so-no esclusi dalle disposizioni del presente articolo. 5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commis-sione di vigilanza. conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti, tale circostanza è comunicata agli aderenti. 6. Gli obiettivi perseguiti nelle operazioni con parti correlate, come definite nei principi contabili internazionali adottati dall Unione Europea, ovvero nelle quali sussiste un conflitto di interessi, nonché l'analisi dei risultati conseguiti, sono illustrati nella prima relazione al bilancio, nonché nelle relazioni degli anni successivi fino a quando l'operazione continua a produrre i suoi effetti. Art. 8 (Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse) 1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sotto indicate situazioni: a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria; b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; c) gestione delle risorse del fondo fun-zionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi; d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta Art. 9 (Incompatibilità) 1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato e nella banca depositaria. Art. 8: Si riferisce ai Fondi aperti ed ai PiP. Art. 9: Vi è incompatibilità tra la funzione di amministrazione, direzione e controllo del fondo con quelle corrispettive dei gestori e della banca depositaria. (vecchio comma 4 art. 8) 12

gestione del fondo. 2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1. 3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comuni-cando l'insussistenza di condizioni che possono determinare: a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo; b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali. 4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d) del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione. 5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo. 6. La commissione di vigilanza, ove ri-tenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione. 7. Nel caso in cui il gestore sia controlla-to da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il 13

fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendi-contazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, tra-smette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione. 8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-gli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare. 14