Comune di FERMIGNANO. Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio del Sindaco ORDINANZA SINDACO

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Comune di FERMIGNANO Ufficio del Sindaco ORDINANZA SINDACO N. 57-13 del 5 novembre 2013 Oggetto: ADOZIONE PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMIGNANO Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO, PREFETTURA C/O UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI, COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA DI STATO STAZIONE DI URBINO, COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI URBINO, COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI URBINO, COMANDO POLIZIA STRADALE DI URBINO, COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI FERMIGNANO, POLIZIA LOCALE ASSOCIATA "ALTO E MEDIO METAURO", QUESTURA

OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMIGNANO I L S I N D A C O Premesso - che il consumo di alcol e le conseguenze sociali e personali che ne derivano hanno assunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l approvazione della legge 125/01, Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati; - che anche nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto fra i giovanissimi, l abitudine a consumi elevati di sostanze alcoliche ; - che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l abuso di sostanze alcoliche; - che in data 5 aprile 2007 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano Nazionale Alcool e Salute che tra i suoi obiettivi si prefigge la tutela della salute nei minori e nei giovani ; - che la problematica in esame oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresenta un condizionamento per la buona qualità della vita di cui gli abitanti hanno diritto di godere, anche in orario serale e notturno, nell ambito della comunità e determina una evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all incolumità pubblica; - che sulla base di questo assunto, si rende necessario per le istituzioni di scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall assunzione di bevande alcoliche; - dato atto che nel territorio del Comune di Fermignano sovente si verificano danneggiamenti, schiamazzi notturni, soprattutto in relazione all uso smodato di bevande alcoliche e pertanto si rende necessaria l adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti atti ad arginare il fenomeno a tutelare la salute dei minorenni che fanno uso di alcool; Visto il Decreto del Ministero dell Interno 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione ; Visti l art. 1, comma 2, della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume; Considerato

- che nel territorio comunale appare sempre più evidente il fenomeno di persone dedite all assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici, in particolare, parchi, aree verdi, parcheggi pubblici, ecc.; - che pervengono lamentele da parte dei cittadini che segnalano il degrado e la sporcizia nonché disturbo e molestia ai residenti da parte di gruppi di persone che abitualmente sono dedite a quanto sopra indicato e che dette attività, spesso, sfociano in atti contrari alla pubblica decenza; - che spesso i luoghi di cui sopra sono frequentati da anziani e bambini, i quali risultano essere spettatori di comportamenti diseducativi e talvolta violenti, con la conseguenza di non poter fruire liberamente di tali spazi, aggravando la percezione del senso di insicurezza e di disagio urbano; Ritenuto - opportuno, per i suddetti motivi, vietare il consumo, all interno dei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta), di bevande alcoliche; - altresì, di escludere da tale divieto i plateatici e le aree prospicienti gli esercizi pubblici, debitamente autorizzati a ciò, durante gli orari di apertura, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori nonché le aree dedicate ed adibite per le pubbliche manifestazioni culturali, sagre e fiere limitatamente al tempo di apertura delle stesse; Dato atto - inoltre, che nel territorio del Comune di Fermignano si registrano fenomeni di assembramento e presenza abituale di gruppi di persone, che costituiscono motivo di disturbo e degrado, spesso legati al consumo di alcolici, all uso di apparecchi musicali ad alto volume e all abbandono su suolo pubblico o privato di rifiuti di qualsiasi genere; - che tali episodi si verificano in particolare nelle immediate adiacenze di esercizi pubblici, negli spazi ad uso pubblico, nelle aree verdi cittadine e periferiche, in cui si viene a creare una situazione di grave degrado ambientale ed igienico sanitario, accompagnati da episodi di vandalismo, aggressività, disturbo e violenza ai danni di persone e cose, danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, abbandono di rifiuti, il tutto con grave compromissione della libera fruibilità di dette aree, con relativo accesso reso difficoltoso o addirittura pericoloso; - che si sta sempre più estendendo, specie negli ultimi mesi, l utilizzo di bevande alcoliche da parte dei minori con ampia diffusione del fenomeno della dipendenza dall alcool, ciò comportando notevoli problemi di ordine sociale, sanitario ed in particolare di sicurezza; - che numerosi cittadini lamentano al Sindaco la situazione contingente di insicurezza e disagio determinata dalle situazioni di cui sopra; - che i rapporti di Polizia Locale Associata evidenziano la necessità di prevenzione in ordine a situazioni di ordine e sicurezza pubblica in genere, qualora sussistano situazioni quali condotte sopra evidenziate, favorenti l insorgere di episodi criminosi ed idonei a determinare una lesione dei diritti fondamentali dell individuo, quali la salute, la quiete, l incolumità e la sicurezza personali; Considerato

- che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio contingente per i diritti altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, l igiene e la salubrità ambientale, il decoro urbano, la sicurezza pubblica, la civile convivenza e la coesione sociale; - che è compito prioritario dell Amministrazione comunale prevenire e contrastare le situazioni di degrado e di pericolo, addivenendo ad una politica rivolta a migliorare la percezione di sicurezza urbana nell ambito cittadino; - che risulta opportuno adottare provvedimenti idonei a garantire la tutela dell incolumità pubblica e della sicurezza urbana nel territorio del Comune di Fermignano; Rilevato sussistente l interesse pubblico, contingibile ed urgente, all emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorenti il degrado, l insicurezza ed il disordine sociale; Richiamata la nota del Prefetto 04.11.2011 a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi a Fermignano in data 02.11.2011; Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità e per l arredo urbano; Visto l articolo 54 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Dato Atto che, a norma del comma 4 dell art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stato preventivamente informato il Prefetto di Pesaro e Urbino; Visto il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125; Visto il D.M. del Ministero dell Interno del 5 agosto 2008; Vista la Legge 689 del 24/11/1981; Visto l art. 38 dello Statuto Comunale; Vista la Legge Regionale n. 27 del 10 novembre 2009 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs. n 267 del 18 Agosto 2000 ed in particolare l'articolo 54;

Vista la Legge n.88 del 07 Luglio 2009 art. 23; Visto l.art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato dall'art 6 bis della legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92; Visti gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs.267 del 18.8.2000; Visto l art.2 comma 1 lettera a) della legge 125/2001 Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998. 2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l abuso di sostanze alcoliche; Visto l art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773; Visto l art. 689 del Codice Penale; O R D I N A per motivi di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, le seguenti disposizioni in vigore su tutto il territorio comunale. ART. 1 DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE AI MINORI DI ANNI 18 1. Fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall art. 689 c.p., è fatto divieto assoluto di vendere e somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall art. 689 c.p., bevande alcoliche di qualunque gradazione a persone di età inferiore agli anni 18. 2. I divieti di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita. 3. Le sostanze di cui ai commi 1 e 2 non possono essere né vendute né somministrate ai minori di anni 18 nei pubblici esercizi, negozi e supermercati di qualsiasi tipo, oltre che in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione. 4. I predetti divieti si estendono anche alla vendita e somministrazione delle suddette bevande alcoliche effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con dati anagrafici dell utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori. 5. E fatto divieto altresì di consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica da parte dei minori di 18 anni sulle strade pubbliche o aree soggette a pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese e in tutte le aree verdi cittadine, parchi storici o parchi naturalistici. E fatto divieto di adibire alla somministrazione di alcolici i minori di 18 anni. ART. 2 LIMITAZIONI ALLA MODALITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Su tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 di ciascun giorno e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. 2. E fatto divieto assoluto di somministrare e vendere qualunque bevanda sia alcolica che analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta, dalle ore 24:00 alle ore 05:00. 3. E fatto obbligo di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto. 4. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo gli esercizi abilitati alla ristorazione, i quali potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto. 5. Tali infrazioni comporteranno la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande, ai sensi dell.art. 13 delle legge 689/81 e l eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell.art. 20 della legge 689/81. ART. 3 ORDINE PUBBLICO, DECORO URBANO E PUBBLICA SICUREZZA 1. E fatto divieto di utilizzare apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non previa autorizzazione rilasciata dall Autorità competente secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. E fatto divieto di lasciare rifiuti nei luoghi di pubblico passaggio o di occupare detti luoghi abusivamente con manufatti o altro, che costituiscano ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica. 3. E vietata l occupazione di suolo pubblico con manufatti o altro che costituisca alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico - architettonico del contesto in cui si inserisce. 4. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all orario di chiusura dell esercizio l area in dotazione e gli spazi ad essa antistanti risultino perfettamente puliti. ART. 4 - SANZIONI

1. Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 ad 500,00, pagamento in misura ridotta 167,00 entro 60 gg. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art, 14-bis 2 e. della Legge n. 126 del 30 Marzo 2001. 3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 c.p. 4. Con riferimento ai pubblici esercizi, in caso di recidiva in una delle sanzioni previste, verrà disposta la sospensione dell attività per un periodo di tempo compreso tra i 15 e i 30 giorni. ART. 5 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente provvedimento vigente nel Comune, per la disciplina delle materie di cui trattasi, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all Albo Pretorio Online. 2. La presente Ordinanza: - è stata preventivamente comunicata al Prefetto della ai sensi dell'articolo 54 del Dlgs 267/2000; - è stata preventivamente comunicata alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, a fini informativi; - è immediatamente esecutiva dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio Comunale. 3. La presente ordinanza viene trasmessa: - al Prefetto della per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza; - al Questore della ; - al Comando Provinciale dei Carabinieri della ; - al Comando Provinciale Guardia di Finanza della ; - al Commissariato della Polizia di Stato di Urbino; - al Comando Compagnia dei Carabinieri di Urbino; - al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Urbino; - al Comando della Polizia Locale Associata; - al Comando Stazione Carabinieri di Fermignano; - al Comando Polizia Stradale di Urbino. Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Locale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. I N V I T A

i Sigg.ri gestori degli esercizi pubblici e gli organizzatori di manifestazioni a farsi parte attiva nella segnalazione alla Polizia Locale e alle altre Forze dell Ordine di comportamenti scorretti, maleducati, chiassosi o che generino una qualsivoglia diminuzione o turbativa del decoro urbano che si manifestino all interno o nei pressi dei loro locali. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Fermignano, lì 05.11.2013 IL SINDACO (Dr. Giorgio Cancellieri)