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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Transcript:

N. 00073/2016 REG.PROV.COLL. N. 00062/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 62 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Di Vaira, con domicilio eletto presso Daniela Andreoli in Pescara, Via Alento, 45; contro Ministero dell'interno e Questura di Chieti, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico; per l'annullamento del provvedimento 4 dicembre 2014, n. 1181, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato al ricorrente il 13 agosto 2012; nonchè degli atti presupposti e connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Chieti; Viste le memorie difensive; Vista l ordinanza collegiale 9 aprile 2015, n. 43, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2016 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Marco Di Cesare, su delega dell'avv. Loretta Di Vaira, per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO L attuale ricorrente, cittadino albanese, riferisce di soggiornare da tempo in Italia e di essere in possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciatogli il 13 agosto 2012. Con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento 4 dicembre 2014, n. 1181, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha revocato tale permesso di soggiorno per lungo periodo sulla base nella sostanza della sua pericolosità sociale. In particolare, è stato evidenziato che lo straniero in questione era stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze

stupefacenti (49 kg. di marijuana) e che viveva abitualmente dei proventi dei traffici e di attività illecite. Tale pericolosità sociale è stata, in particolare, desunta dal predetto quantitativo di droga trasportata che era indicativo della posizione di autorevolezza e di sicuro affidamento rivestita dal cittadino straniero all interno del contesto criminale di riferimento e dalle modalità di trasporto della stessa, che denotava una notevole esperienza in materia di traffico di sostanze stupefacenti; infine, nella comparazione dei valori in gioco, la presenza in Italia del nucleo familiare era stata ritenuta recessiva rispetto all esigenza di prevenzione e di repressione dei reati. E stato, inoltre, evidenziato che lo straniero, a seguito dell arresto aveva perso il posto di lavoro. Nel dedurre le censure di violazione dell art. 9, comma 4, del D.P.R. 286 del 1998 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta e per sviamento, si è lamentato nella sostanza del fatto che non era stato effettuato un puntuale accertamento sulla sua pericolosità sociale, né erano stati considerati da un lato la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale (10 anni) e dall altro il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia. Ha, infine, dedotto che non era stata ancora accertata in via definitiva la sua responsabilità in ordine al traffico di stupefacenti. Tali censure sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 15 febbraio 2016; dagli atti allegati alla stessa (sentenza del tribunale di Vasto n. 1144 del 2015) è risultato,

tra l altro, che nelle more del giudizio il ricorrente era stato condannato a quattro anni di reclusione, pena che lo stesso stava scontando in regime di arresti domiciliari. Il Ministero dell Interno si è costituito in giudizio ed, oltre a depositare tutti gli atti del procedimento ed un analitica relazione dell Amministrazione, con memoria depositata il 15 febbraio 2016 ha contestato il fondamento delle censure dedotte. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta a decisione. DIRITTO Con l atto impugnato - come sopra esposto - è stato revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato al ricorrente il 13 agosto 2012. Tale atto è stato assunto dopo che lo straniero in questione era stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (49 kg. di marijuana) ed era stato licenziato dal suo datore di lavoro. Con i due motivi di gravame - che possono esaminarsi congiuntamente - il ricorrente si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze: a) che non era stata ancora accertata in via definitiva la sua responsabilità in ordine al predetto traffico di stupefacenti; b) che non era stato effettuato un puntuale accertamento sulla sua pericolosità sociale;

c) che non erano stati considerati da un lato la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale (10 anni) e dall altro il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia. Tali doglianze non sono fondate. Ai fini del decidere deve partirsi dalla considerazione che il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio1998 n. 286) disciplina all art. 9 che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo al n. 4 che tale titolo non possa essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che nel valutare la pericolosità si tiene conto. di eventuali condanne anche non definitive e della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Tale permesso, in base al disposto del successivo n. 7 dello stesso articolo, va poi revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4. In base a tale normativa, cioè, il permesso di soggiorno di lungo periodo deve essere revocato agli stranieri pericolosi per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che tale pericolosità va valutata non solo tenendo conto dei suoi precedenti penali, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Ciò detto, va anche precisato che, interpretando tale normativa, questo Tribunale con sentenze 6 novembre 2015 n. 427 e 11 agosto

2015 n. 338, già avuto modo di rilevare che tale giudizio di pericolosità sociale, che deve essere sempre motivato, deve essere formulato con riferimento non solo alle condanne penali eventualmente già subite, ma anche agli elementi indiziari, rappresentati dagli episodi di vita che hanno evidenziato, in modo oggettivo, la possibilità che il medesimo possa commettere altri reati; tale giudizio prognostico prescinde da ogni accertamento penale definitivo e consente all'autorità amministrativa l'adozione di provvedimenti motivati da validi elementi di fatto, sufficienti a generare un allarme sociale per la loro oggettiva significazione. Inoltre, si anche precisato, alcuni tipi di reato, manifestando una notevole propensione a delinquere, giustificano la prognosi di pericolosità ai fini della revoca del permesso di soggiorno, una volta accertata la non occasionalità dei fatti e quindi la propensione del soggetto a ricercare altri guadagni illeciti, pur se non strettamente necessari al sostentamento proprio e della propria famiglia. Invero, la considerazione dei legami familiari dello straniero è sempre doverosa persino nei casi in cui il richiedente abbia riportato condanne penali (Cons. St., sez. III, 4 novembre 2015 n. 5024); purtuttavia tale ponderazione comparativa non deve sempre risolversi nel senso della necessaria recessività dell interesse alla tutela dell ordine e della sicurezza pubblici, tenendo presente che l interesse al mantenimento dell integrità del nucleo familiare viene a confrontarsi con quello - sicuramente non recessivo ex se o a fortiori ex ante - al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblici; con la

conseguenza che soltanto in difetto di dimostrazione in ordine alla pericolosità sociale dell interessato prevale la tutela della famiglia (così, da ultimo, TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, 25 febbraio 2016, 240). In definitiva, nel revocare il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo già rilasciato allo straniero l Amministrazione, nell esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia de qua, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale sulla particolare gravità del reato commesso, dovendosi ritenere, in questo caso, la pregressa lunga permanenza sul territorio nazionale del medesimo e l esistenza di legami familiari quali elementi che accentuano il disvalore del fatto commesso (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, 23 dicembre 2015, n. 318). Fatte tali precisazioni, va rilevato che nel caso di specie, ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, è stata effettuata dall Amministrazione una puntuale indagine in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, che era stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (49 kg. di marijuana); tale pericolosità sociale è stata, in particolare, desunta dal predetto quantitativo di droga trasportata che - come si legge nel provvedimento impugnato - era indicativo della posizione di autorevolezza e di sicuro affidamento rivestita dal cittadino straniero all interno del contesto criminale di riferimento e dalle modalità di trasporto

della stessa, che denotava una notevole esperienza in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, nella valutazione di tale pericolosità è stato tenuto conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, ritenendo, nella comparazione dei valori in gioco, la recessività della presenza in Italia del nucleo familiare rispetto all esigenza di prevenzione e di repressione dei reati. E stato, inoltre, evidenziato che, a seguito dell arresto, lo straniero aveva perso il posto di lavoro. Debbono, pertanto, ritenersi prive di pregio le predette doglianze dedotte nei confronti dell atto impugnato, dal momento che, prescindendo dal mancato accertamento in via definitiva in sede penale della responsabilità dello straniero in ordine al predetto traffico di stupefacenti, si è legittimamente desunta tale pericolosità dagli atti messi a disposizione dall Autorità giudiziaria (che ha poi in corso di giudizio condannato lo straniero a quattro anni di reclusione) ed è stato quindi effettuato un puntuale accertamento sulla sua pericolosità sociale. Inoltre, come si legge nell atto impugnato, ai fini dell accertamento di tale pericolosità sono stati puntualmente considerati l inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero in Italia. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla particolarità della fattispecie, giuste ragioni per disporre una parziale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell Amministrazione resistente delle spese e degli onorari di giudizio che, per la parte non compensata, liquida nella complessiva somma di 1.000 (mille), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: Michele Eliantonio, Presidente, Estensore Alberto Tramaglini, Consigliere Massimiliano Balloriani, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)