MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 novembre 2005

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MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 novembre 2005 Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Viste le disposizioni dell art. 7, commi 2-bis 1 e 2-ter 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le quali, tra l altro, sono state apportate modificazioni all art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 3 ; Considerato che, 1 2bis I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono tenuti a dichiarare l importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall anno 1993, non è stato possibile attribuire ai Comuni. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, d intesa con l Associazione nazionale del Comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed a politiche di informazione del contribuente 2 2 ter All art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, le parole da: Al fine di fino a: suddette anagrafi sono sostituite dalle seguenti: Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un efficace azione accertativa dei Comuni nonché per agevolare i processi telematiche di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell attività di informazione ai contribuenti, l Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze vengono disciplinate le modalità per l effettuazione de suddetti servizi. 3 Art. 10, comma 5 DLgs 504/92 Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell imposta; per l anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di 1

ai sensi delle predette disposizioni, acquisita altresì l intesa dell Associazione nazionale dei comuni italiani, con decreto ministeriale dell economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che non è possibile attribuire ai comuni; è organizzato il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione, destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente; sono stabilite le modalità di effettuazione, da parte dell Associazione nazionale dei comuni italiani, dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un efficace azione accertativa dei tributi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell attività di informazione dei contribuenti; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 4 ; Acquisita l intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld; anagrafi dei contribuenti, anche mediante l incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale [20]. 4 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 2

Decreta: Art. 1. 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all art. 7, comma 2-ter, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l Associazione nazionale dei comuni italiani (di seguito «ANCI»") costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall ANCI, previa comunicazione al Ministero dell economia e delle finanze -- Dipartimento per le politiche fiscali. 2. Con lo statuto di cui al comma 1 è previsto un organo di gestione, composto da un massimo di cinque membri, fra i quali il segretario generale dell ANCI, nonché un collegio di sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri dell organo di gestione e del collegio dei sindaci sono nominati dall ANCI. L organo di gestione attua il piano delle attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1. 3. Per assicurare la congruità tecnica e la validità scientifica delle attività del soggetto di cui al comma 1, è istituito un Comitato di garanzia che approva il piano delle attività nonché la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 4. Il Comitato di garanzia è composto dal Presidente dell ANCI, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non più di sette componenti, scelti dal Presidente dell ANCI tra magistrati, contabili o amministrativi, professori 3

universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 2. 1. Dello svolgimento dei servizi di cui all art. 1 è assicurata adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell economia e delle finanze, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili (di seguito «ICI»") e degli altri tributi comunali, nonché dei trasferimenti di fondi ai comuni. Il soggetto di cui all art. 1, comma 1, promuove altresì attività di ideazione e di realizzazione di processi telematici finalizzati allo scambio di dati fra l amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria. 2. Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all art. 1, comma 1, le attività previste dai decreti del Ministero delle finanze 11 ottobre 1993 5, 7 giugno 2000 6 e 31 luglio 2000 7, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000, già di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito con il citato decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5 Decreto Ministero delle Finanze 11 ottobre 1993 recante Disposizioni per la formazione e la gestione dell anagrafe dei contribuenti dell imposta comunale sugli immobili (ICI) 6 Decreto Ministero Finanze 7 giugno 2000 recante Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati e delle notizie risultanti dalle dichiarazioni relative all imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1998 e seguenti 7 Decreto Ministero delle Finanze recante Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti 4

Art. 3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il contributo dello 0,6 per mille del gettito ICI, di cui all art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli altri soggetti previsti all art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 8, 8 Art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l accertamento dei tributi puo essere effettuato dall ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all albo di cui all articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell albo di cui al predetto articolo 53; c) l affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in 5

direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all art. 1, comma 1. 2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l indicazione delle annualità di riferimento e dell ammontare delle corrispondenti riscossioni, l ammontare degli importi riscossi nell anno precedente. Art. 4. 1. In conformità all art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell ICI dichiarano l importo delle somme, riscosse a questo titolo, che, negli anni dal 1993 a tutto il 2004, non è stato possibile attribuire ai comuni di competenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma presentano, entro il 28 febbraio 2006, un apposita dichiarazione, conforme al modello ed alle relative istruzioni pubblicate sul sito internet del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Del mancato, tempestivo adempimento è data comunicazione alla Commissione per la gestione dell Albo di cui all art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni. 6

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 9 che effettuano la riscossione dell ICI versano l importo relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante dalla dichiarazione di cui al comma 1, in un apposito conto corrente bancario vincolato intestato al soggetto di cui all art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla formale richiesta dallo stesso effettuata. Dell impiego di tali somme è tenuta distinta contabilità. Art. 5. 1. A decorrere dall anno 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonché gli altri soggetti previsti dall art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all art. 1, comma 1, entro il 31 marzo dell anno successivo, l importo delle somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non è possibile attribuire ad alcun comune. 9 Art. 53 Decreto legislativo 446/97 Albo per l accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell ANCI e dell UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocittà, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l iscrizione nell albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell albo, alle modalità per l iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità 7

2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell apposito conto corrente bancario di cui all art. 4. Art. 6. 1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l organizzazione di attività di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attività di informazione del contribuente. 2. Per lo svolgimento delle attività di formazione è attribuita ampia facoltà di organizzazione, fermo restando che tali attività sono svolte in collaborazione con l ANCI e le sue strutture periferiche, ovvero mediante convenzione con organismi pubblici o privati di notoria qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli enti locali. 3. Ai fini dello svolgimento delle attività di formazione, il soggetto di cui all art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative di formazione, adeguatamente articolate sul territorio, avendo particolare attenzione ai comuni di minore dimensione. Il programma annuale di formazione deve essere sottoposto all approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste. Art. 7. 1. Ai fini dell attuazione delle attività di informazione del contribuente, il soggetto di cui all art. 1, comma 1, anche in collaborazione con l ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in 8

conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150 10, concernente la comunicazione istituzionale, da sottoporre all approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste. Art. 8. 1. Fermi gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le finalità previste dai medesimi articoli, il soggetto di cui all art. 1, comma 1, può destinare fino ad un massimo del venticinque per cento degli importi annualmente disponibili alla realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione, secondo un programma annuale da sottoporre all approvazione del comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste. Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il soggetto di cui all art. 1, comma 1, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nella titolarità del relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attività fino al 31 dicembre 2005, completando gli adempimenti necessari al trasferimento delle attività e dei rapporti giuridici al soggetto di cui all art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 10 Legge 7 giugno 2000 n. 150 recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni 9

italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 22 novembre 2005 Il Capo del Dipartimento: Ciocca Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 106 10