INDICE I decreti del 4 settembre 2015 Introduzione Le semplificazioni nei rapporti di lavoro Semplificazioni di procedure e adempimenti Disposizioni in materia di rapporto di lavoro Disposizioni in materia di pari opportunità I controlli a distanza La modifica dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Riforma degli ammortizzatori sociali Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali Gli ammortizzatori sociali nella legge di stabilità 2016 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga Rifinanziati i contratti di solidarietà di tipo B Trattamento di integrazione salariale Indennità a sostegno dei collaboratori privi di lavoro 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 8 9 9 9 10 11
I DECRETI DEL 4 SETTEMBRE 2015 A cura di Loris Beretta Introduzione Introduzione Lo scorso anno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva altri quattro decreti in attuazione della legge n. 183 del 2014: il D.Lgs n. 148, 149,150 e 151 del 4 settembre 2015 pubblicati in G.U. il 23 settembre e perciò in vigore dal 24 settembre 2015, eccone i titoli: n. 148: riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; n. 149: disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell attivita ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale; n. 150: disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; n. 151: disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Tantissime le novità che questi decreti hanno portato in ogni ambito del diritto del lavoro. In questo numero cercheremo di approfondire alcuni temi particolarmente sentiti: la revisione della disciplina del controllo a distanza dei lavoratori e la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attesa dal 1965. 3
LE SEMPLIFICAZIONI NEI RAPPORTI DI LAVORO A cura di Avv. Bernardina Calafiori Studio Legale Daverio & Florio Il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 settembre 2015. Il decreto si presenta di particolare importanza in quanto riscrive l art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che disciplina la materia dei controlli a distanza. Prima però di soffermarci sull analisi di questo istituto, è opportuno dare uno sguardo a tutte le disposizioni introdotte dal decreto, che possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali. Semplificazioni di procedure e adempimenti a. Razionalizzazione e semplificazione dell inserimento mirato delle persone con disabilità, con l obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato. b. Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. c. Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. d. Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro Si segnala, in particolare, l introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Disposizioni in materia di pari opportunità Tali disposizioni intervengono in materia di revisione dell ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province; modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità; modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere; introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system; ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere; introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità. 4
I CONTROLLI A DISTANZA A cura di Avv. Bernardina Calafiori Studio Legale Daverio & Florio La modifica dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori L intervento di maggior rilievo è quello che ha modificato l art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. L art. 23, comma 1, del d. lgs. in commento dispone infatti che: L articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: «ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». Si segnala innanzitutto che questo testo è stato ulteriormente ritoccato in sede di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, nonostante la differente versione testuale approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015, versione che conteneva altresì questo primo comma: È vietato l uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell attività dei lavoratori. A parere di chi scrive, il legislatore ha così inteso riscrivere l art. 4 senza alcun richiamo alla precedente formulazione dello Statuto dei Lavoratori con riguardo al divieto assoluto. 5
La portata di queste modifiche è di estremo interesse in quanto recepisce gli interventi giurisprudenziali che hanno di volta in volta riempito di contenuto le modalità applicative della disciplina del controllo a distanza dei lavoratori, adeguando l originario testo dello Statuto alle disposizioni in tema di privacy secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 196/2003. Le principali novità sono così sintetizzabili: la regola è che gli strumenti e gli impianti audiovisivi, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza, sono sempre soggetti al requisito dell accordo o della autorizzazione amministrativa; fanno eccezione gli strumenti di lavoro, che non richiedono accordo collettivo o autorizzazione amministrativa; vi sono due condizioni, ossia (i) l adeguata informazione del lavoratore delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e (ii) il rispetto di quanto disposto dal d. lgs. 196/2003. Alcune osservazioni a caldo riguardano in particolare il fatto che: 1. viene espressamente aggiunta l ipotesi della tutela del patrimonio aziendale, come criterio di individuazione delle esigenze in base alle quali è consentito installare gli impianti; 2. costituisce un aspetto insidioso la preventiva informativa del lavoratore nonché il richiamo alle norme in materia di tutela della privacy, il che comporta che le relative valutazioni siano effettuate caso per caso, per le ricadute sostanziali sulle situazioni di fatto delle singole aziende e relative policies, che potrebbero richiedere modifiche e/o integrazioni. 6
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Avv. Bernardina Calafiori Studio Legale Daverio & Florio Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 settembre 2015. Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi. Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l abolizione delle commissioni provinciali e l autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell INPS. La domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall avvio della riduzione o sospensione. Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), sono introdotte varie semplificazioni, sia con riguardo alle procedure di consultazione sindacale, che alla certezza delle tempistiche, nonché alla procedura dei controlli. Il decreto disciplina inoltre i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali a datori di lavoro e loro lavoratori non coperti dalla cassa integrazione, operando i seguenti interventi di: a. razionalizzazione delle integrazioni salariali, attraverso una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali; b. responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d uso (contributo addizionale). Con riguardo alla CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle causali di concessione del trattamento. L intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà. Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei beneficiari di integrazioni salariali e condizionalità delle prestazioni. Il decreto prevede poi una transizione alle nuove disposizioni. 7
Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali Ecco una sintesi della nuova disciplina: Il contratto di solidarietà è stipulato per stabilire una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti nei 6 mesi antecedente la stipula ed è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l impresa può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Infine, vengono tassativamente elencati i fondi di solidarietà attivabili: 1. Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti presso l INPS 2. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, autonomi enti di diritto privato 3. Fondo di solidarietà residuale/fondo di integrazione salariale (presso INPS). 8
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLA LEGGE DI STABILITA 2016 A cura di Loris Beretta Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga Per consentire un passaggio dolce che porti alla cancellazione definitiva della Cassa in deroga i commi 304-307 hanno incrementato, solo per l anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Per la concessione, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.83473/14, il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell arco di un anno. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall art.3, co.5, del decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal T.U. di cui al D.P.R. n.218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3, decreto n.83473/14, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell art.1, co.253, L. n.228/12, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016. Per l anno 2016, nell ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Rifinanziati i contratti di solidarietà di tipo B I contratti di solidarietà di tipo B (c.d. difensivi), si possono applicare alle imprese che non rientrano nel regime di cassa integrazione straordinaria (Legge n. 236/93 art. 5 commi 5 e 8), ovvero imprese artigiane, imprese commerciali/terziario, aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia (art. 2, c. 1, D.M. 20 agosto 2002, n. 31445). Il diritto spetta quindi alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell istanza del 9
trattamento di integrazione salariale. Nel computo dei dipendenti, si calcolano anche gli apprendisti e i 15 dipendenti sono riferiti all azienda e non alla singola unità produttiva o punto vendita o filiale. L azienda è tenuta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo previste dall art. 24 della legge n. 223/91. Comportano il diritto ad un contributo pari al 50 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, di cui la metà a favore del lavoratore e la restante parte per il datore di lavoro. I contratti di solidarietà di tipo B si possono applicare anche a: imprese alberghiere nonché aziende termali pubbliche o private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali senza limiti rispetto al numero dei dipendenti; imprese artigiane con meno di 16 dipendenti iscritte ad Enti Bilaterali, che beneficiano di un contributo da parte dell Ente nei casi di sospensione dal lavoro. Sono escluse dall applicazione del contratto di solidarietà le aziende che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all art. 3, L. 23 luglio 1991 n. 223, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure e i non imprenditori. La Legge di Stabilità 2016 interviene sui contratti di solidarietà «difensivi» di tipo B) abrogati dal Jobs Act dal 1 luglio 2016 con il comma 305 per cui: in attuazione dell art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, le disposizioni di cui all art.5, co.5 e 8, D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.236/93 e successive modificazioni, trovano ancora applicazione per l intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il solo anno 2016. Trattamento di integrazione salariale Ai commi 308-309 della Legge di Stabilità viene definito che il rispetto del requisito dell anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale. Viene ridefinito l ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. n.148/15: sono escluse dall applicazione di tale normativa le imprese elencate dall art.3, D.Lgs. C.P.S. n.869/47, ossia: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni. 10
Indennità a sostegno dei collaboratori privi di lavoro Il comma 390 della Legge di Stabilità dispone l abrogazione dei commi da 51 a 53 dell articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e prevede la proroga dell istituto dell indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017. L Inps riconoscerà il beneficio in base all ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 11