PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA PROLE ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE

Documenti analoghi
Verbale della riunione del

Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.

LINEE GUIDA SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Istituzione della figura professionale del mediatore familiare. ART. 1. (Princìpi).

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. II civ. 27 Gennaio 2012, n Famiglia Matrimonio - Separazione Casa coniugale Comodato

Art.2, comma 1, lettera a): spese per l acquisto di libri di testo previsti dai relativi corsi di studio

EDUCAZIONE. Baby-sitting e asilo nido

Le tue ttime ragioni per stare con noi

MODELLI PER LA RICHIESTA DI PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE NELL ANNO 2005

Separazione e divorzio: il mantenimento dei figli: ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie

Il presente Regolamento rimane in vigore per il triennio , , salvo modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie,

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE TARIFFE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA E SCOLASTICI

Comune di Tavullia Provincia di Pesaro e Urbino

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI

DOMANDA PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ( RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE ) A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER

A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO 4 FIGLI DI CUI ALMENO 1 MINORE Ex Dgr del

DELIBERAZIONE. N. 16 del OGGETTO: ANNO TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI EROGATI. APPROVAZIONE.

Tribunale di Mantova, sentenza 5 maggio 2016 SENTENZA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE

PIANO SANITARIO ISCRITTI FONDO FASA SINTESI MIGLIORIE 2017

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 23 Ottobre 2012, n (Pres. S. Di

Mantenimento dei figli: non solo cibo e vestiti, ma anche scuola, sport, società Disoccupazione? Non giustifica l esonero dal mantenimento

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO RETTA ASILO NIDO

L.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.

Comune di Cesenatico

DISCIPLINARE TRASFERTE FICK

proventi a copertura 67,82%

QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE - Via Carlo Alberto 37 Treviso - Cap Tel.0422/ Fax 0422/577134

C I T TA DI C A P R I Provincia di Napoli. Regolamento per il funzionamento del servizio di Mensa Scolastica

PROVINCIA DI SALERNO

Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

L.R. 26/2015, art. 10 B.U.R. 2/2/2016, S.O. n. 8. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.

MODALITÀ OPERATIVE E DI GESTIONE DEL CENTRO AFFIDI

COMUNE DI VITA. (Libero Consorzio Comunale di Trapani)

CITTÀ DI CASSANO D ADDA Provincia di Milano SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Istituzioni di diritto pubblico C.d.L. in Scienze dell educazione

COMUNE DI POGGIOMARINO PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE ATTIVITA SOCIALI ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/13 E BORSE DI STUDIO 2011/12

REGOLAMENTO. Approvato con delib. CC n. 51/

Comune di Acquanegra sul Chiese. Regolamento per il servizio di affido familiare e appoggio familiare

Le prestazioni a favore dei lavoratori in somministrazione

SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA Capogrosso

A FONDAZIONE INSIEME

SOMMARIO. Capitolo I REDDITOMETRO E TENORE DI VITA DEI CONIUGI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE

OGGETTO: SCHOOL BONUS DETRAZIONE PER SPESE SCOLASTICHE 2 CREDITO D IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN AFFIDO FAMILIARE.

Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n aprile 2015

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA

Contribuzione Universitaria Anno Accademico 2017/2018

Regolamento per l assegnazione dei contributi - Fondo Civico di Sostegno Familiare

C O M U N E D I N O V E PROVINCIA DI VICENZA

Circolare 156 Pordenone, 1 dicembre 2015 AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

Avendo più di 65 anni d'età posso essere esonerato dai turni di guardia notturni?

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UN FONDO CASSA

A casa un anno con mamma o papà

REGOLAMENTO ASILO NIDO

REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTI PER LO STUDIO

Regolamento esami di idoneità ed integrativi

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Credito Bergamasco

Bandi di Concorso. Termine presentazione domanda 15/3/2017

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il

Le prestazioni a favore dei lavoratori in somministrazione

Attività di Recupero (DM 80/07 OM 92/07)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DI CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE ED ASSOCIAZIONI

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2016 INDICAZIONI OPERATIVE

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

Tasse governative per l anno accademico (D.P.C.M G.U. serie generale N.118 del )

COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari DI DETERMINAZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Allegato parte integrante

UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE. LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER Il TFA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITA DELL ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO IL COLLEGIO DOCENTI

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Ad esempio per i seguenti Paesi: Stati Uniti D America, Cina, Giappone, ecc.

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

REGOLAMENTO SUI CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE ANNO 2007

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Agli ATTI Al SITO WEB SERVIZI E FORNITURE. all oggetto ed ai limiti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Possono presentare domanda solo i dipendenti che risultino in corso ed in regola con i pagamenti.

FONDAZIONE MARCO FILENI PROGETTO CREDIAMO NEI GIOVANI 1 EDIZIONE

UNITA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo

I MEZZI DI COERCIZIONE Art. 614 bis c.p.c. Introdotto con la legge n.69

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

COMUNE DI ROTTOFRENO Provincia di Piacenza

Transcript:

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA PROLE ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE Stipulato tra Ie seguenti parti: Tribunale di Perugia Ordine degli avvocati di Perugia Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori Forum delle associazioni familiari dell Umbria Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Camera civile di Perugia Avvocati matrimonialisti italiani Associazione Italiana Giovani Avvocati Camera nazionale avvocati famiglia e minori PREMESSO CHE E noto agli operatori del diritto e più ancora ai genitori che il tema delle c.d. spese straordinarie è spesso foriero di incomprensioni tra gli stessi e che in molti casi portano ad accendere un contenzioso anche giudiziario che certo non giova al corretto esercizio della genitorialità. La preoccupazione che muove i firmatari del presente protocollo è dunque quella di prevenire per quanto possibile la conflittualità, fornendo all utenza del Tribunale di Perugia, in assenza di un preciso dato normativo, criteri certi e prevedibili per la individuazione delle varie categorie di spese cui i genitori debbono partecipare nell interesse della prole. Il riferimento normativo è contenuto nell art. 337 ter CC che sancisce il criterio di proporzionalità che deve animare le scelte del giudice in ogni questione inerente il mantenimento dei figli. L elaborazione giurisprudenziale di merito e di legittimità ha via via individuato le categorie di spese che debbono ritenersi comprese nell assegno di mantenimento e quelle che viceversa debbono ritenersi qualificate come straordinarie. Tale individuazione è tuttavia spesso confusa e contraddittoria di talché con notevole frequenza i Tribunali hanno convenuto con le associazioni maggiormente rappresentative protocolli di intesa che con efficacia di soft law e improntati alla moral suasion chiarissero per quanto possibile le categorie di spese da ricomprendersi nel contributo al mantenimento ordinario (assegno c.d. perequativo) e spese straordinarie. E pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente 1

PROTOCOLLO DI INTESA I. IL PIANO GENITORIALE E auspicabile che come già previsto nel protocollo sul processo di famiglia sottoscritto da questo Tribunale in data 25/11/2014 e auspicato dalla risoluzione 2079 (2015) del Parlamento Europeo le parti procedano alla redazione di un piano della genitorialità (c.d. parenting plan) che illustri a) I luoghi normalmente frequentati dai figli b) La scuola frequentata e il percorso educativo e di istruzione proposto specificando i costi mensili (spese di iscrizione e retta mensile) e l ammontare delle spese accessorie occorrenti. c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative) e il costo mensile dell attività; d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti f) Le eventuali necessità di cure mediche per patologie congenite o croniche di cui abbisogna il figlio e le relative spese periodiche. Ciò permetterà alle stesse parti di concordare o comunque di convenire ex ante quali siano le spese ordinarie normalmente sostenute dalla famiglia durante la convivenza e le attività scolastiche ed extrascolastiche della prole; ciò permetterà inoltre ad entrambi i genitori di poterne prevedere i relativi impegni economici nell ottica di una valutazione economica circa il budget realisticamente impiegabile in favore della prole, tenendo conto delle abitudini dei figli e delle scelte educative che i genitori hanno via via assunto nel loro interesse. 2

Ciò consentirà infine dare reale consistenza allo spirito di collaborazione tra i genitori nell interesse della prole, indicato dalla riforma legislativa di cui alla L. 54/2006, e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità 1. II. IL MANTENIMENTO ORDINARIO Prima di definire le spese c.d. straordinarie è opportuno identificare ciò che deve esser ritenuto compreso nell assegno periodico che il Tribunale stabilisce considerando 1. Le attuali esigenze del figlio 2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori 3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore 4. Le risorse economiche di entrambi i genitori 5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore 6. I titoli di proprietà della casa familiare e la relativa assegnazione Nell intendimento del legislatore dunque a parte la preferenza per il mantenimento diretto che tuttavia nella prassi è applicabile solo in alcuni casi la contribuzione generale alle spese per mantenimento, istruzione e educazione della prole è di solito individuata nel contributo periodico che nel silenzio di ulteriori disposizioni di legge parrebbe ritenersi omnicomprensivo. L elaborazione giurisprudenziale e la prassi hanno tuttavia individuato un limite a tale disposizione, stabilendo che l assegno di contributo al mantenimento della prole debba ritenersi relativo al soddisfacimento delle spese necessarie al c.d. ordinario regime di vita dei figli (Cfr. Cass. 18869 del 08/09/2014). In quest ottica l assegno di mantenimento dovrebbe a norma di legge tener conto delle spese correnti sostenute dalla famiglia 1 La S.C., con sentenza n. 10174 del 20/06/2012 ha stabilito che l affidamento condiviso presuppone un attiva collaborazione degli stessi nell elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. 3

nell interesse dei figli durante la convivenza. Spetterà dunque ai genitori esporre dettagliatamente nei rispettivi piani genitoriali le abitudini di vita della prole. In tale ottica E auspicabile siano ritenute spese ordinarie quelle relative al vitto quotidiano (ivi compresa la mensa scolastica o universitaria), il contributo per le spese dell abitazione (riscaldamento, utenze e consumi, tassa dei rifiuti), le spese per l abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle per le scuole paritarie), le spese di acquisto di materiale scolastico e di cancelleria, le gite scolastiche di un solo giorno, gli eventuali corsi prescuola e doposcuola presso le rispettive scuole durante l anno scolastico, le spese per baby sitter (se già prevista dall organizzazione familiare), le spese per il trasporto (autobus, treni, carburanti etc.) e quelle per l acquisto di medicinali da banco necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali (fatta eccezione per le patologie gravi o croniche). E auspicabile che l ammontare di eventuali assegni familiari percepiti dai genitori concorra in via prioritaria a sostenere le predette voci di spesa. Ciò consentirà di quantificare, al netto delle spese così coperte, l importo delle ulteriori spese ordinarie che dovranno essere sostenute da ciascun genitore in misura proporzionale alla rispettiva capacità economica. III. LE SPESE STRAORDINARIE Premesso che la forfettizzazione delle spese straordinarie e il loro inglobamento nell assegno ordinario si pone in aperto contrasto con i principi in materia di mantenimento della prole e considerando che in ogni caso le spese straordinarie non devono esser considerate tali in senso strettamente letterale o giuridico, ma che il criterio ultimo da adottarsi deve esser quello del superiore interesse del fanciullo (best child s interest) e applicando tali criteri, si è condiviso e ritenuto che le spese straordinarie debbano esser qualificate come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari che per 4

la loro natura o il loro ammontare non possono ritenersi inclusi nel mantenimento. Deve ritenersi auspicabile che la quantificazione in rispettiva percentuale del contributo alle spese vada individuata secondo il principio di proporzionalità sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti da 1. a 6. In tale ottica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è auspicabile che siano ritenute straordinarie le seguenti voci di spesa, suddivise tra quelle con o senza la necessaria previa concertazione tra i genitori: A. SPESE SCOLASTICHE e formative senza preventiva concertazione: Acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell obbligo e secondaria o per corsi equipollenti; corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo. B. SPESE SCOLASTICHE e formative con preventiva concertazione: Rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso; corsi di istruzione e/o formativi, anche all estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (Es. Computer etc.) C. SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE, senza preventiva concertazione: Eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura, D. SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE con preventiva concertazione: Iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio; 5

scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi significativi, spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli, spese per l eventuale animale di affezione caro alla prole. Spese per baby sitter o custodia della prole ove non già previste dall organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole. E. SPESE MEDICHE E SANITARIE senza preventiva concertazione: Analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza. F. SPESE MEDICHE E SANITARIE con preventiva concertazione: Visite e interventi medici o dentistici, da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dell acquisto di medicinali c.d. da banco. IV. L ATTRIBUZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE PER CAPITOLI L esperienza insegna che molto spesso la conflittualità si arresta quando le parti vengono invitate a contribuire non in modo generico e imprevedibile ma in modo certo e condiviso alle concrete attività formative, educative, sportive o ricreative della prole. In quest ottica al fine di limitare i conflitti decisionali e per responsabilizzare ciascun genitore nel proprio ruolo e nella propria contribuzione - si è rivelato efficace strumento quello dell attribuzione delle spese straordinarie per capitoli. E auspicabile pertanto che con speciale riguardo a specifiche attività ogni genitore assuma in via diretta ed esclusiva le spese corrispondenti. Il 6

criterio della proporzione in tal caso verrà rispettato attribuendo diversi capitoli di spesa all uno o all altro genitore in modo che sommando i relativi importi risulti una omogenea e proporzionale suddivisione dei relativi costi. A titolo meramente esemplificativo, qualora la coppia abbia due figli e abbia concordato nel piano genitoriale che uno compia attività sportiva e l altro pratichi altra attività, ben si potrà attribuire a fronte di spese sostanzialmente equivalenti l intero costo di una attività alla madre e l intero costo dall altra al padre. V. LE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO E auspicabile che - Le spese sopra elencate, tutte debitamente documentate, siano rimborsate al genitore che l avesse anticipate, entro 30 giorni dalla richiesta scritta e nel caso in cui obbligato sia il genitore presso cui i figli non risiedono, questi provvederà al rimborso con le stesse modalità previste per il versamento del contributo periodico. - Al fine di evitare che il genitore economicamente più debole anticipi tutto l ammontare della spesa straordinaria, di volta in volta occorrente ovvero concertata, e tenendo conto dell evenienza che questi non consegua, nel termine di giorni 30 il rimborso dall altro, è auspicabile che le parti, ovvero il Giudice nel provvedimento, stabiliscano che - nel caso in cui i genitori non provvedano direttamente al pagamento in base alle quote stabilite ovvero per capitoli di spesa la spesa per intero, salvo il rimborso della quota dovuta dall altro, sia anticipata dal genitore al quale è posta a carico la maggiore percentuale di contribuzione. - Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente, la mancata risposta da parte dell altro genitore, entro 20 gg. dalla richiesta scritta, equivalga ad accettazione. L eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato. In caso di ripetuto e immotivato dissenso il Giudice potrà valutare la condotta del genitore anche ai fini dei provvedimenti di cui all art. 709 ter CPC. 7

- Sia considerata vietata ogni forma di compensazione delle somme dovute a titolo di contributo alle spese con quelle a titolo di contributo di mantenimento. - Eventuali sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici (borse di studio, sussidi allo studio) per spese scolastiche o di salute della prole (pensioni di invalidità, assicurazioni per le spese sanitarie della prole), verranno utilizzate dai genitori stessi per far fronte alle relative spese straordinarie occorrenti per i figli, salvo conguaglio per l importo eccedente, da suddividersi tra i genitori secondo la percentuale di contribuzione stabilita negli accordi o dal Giudice. - Ciascuna dei genitori potrà portare in detrazione la spesa straordinaria nella misura percentuale stabilita, anche nell ipotesi che uno di essi abbia anticipato l intero importo. Il documento fiscale attestante la spesa dovrà essere consegnato all altro genitore, nel momento in cui effettua il rimborso della propria quota in copia conforme, regolarizzata nel bollo. - Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte con sentenza n. 18869/2014 secondo cui pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia è da evitarsi ogni ricorso alla forfettizzazione delle spese straordinarie. Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi. 8

Perugia, 25 maggio 2016 Tribunale di Perugia Ordine degli avvocati di Perugia Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori Forum delle associazioni familiari dell Umbria Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Camera civile di Perugia Avvocati matrimonialisti italiani Associazione giovani avvocati italiani Camera nazionale avvocati famiglia e minori 9