6) di dare atto che il quadro finanziario generale è 2005, modificando la prenotazione d impegno di così modificato; QUADRO FINANZIARIO GENERALE 2005

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76 16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 5) di dare atto che per l integrazione di 100.000,00 Euro al quadro finanziario della parte Artigianato e cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 746/2004; PMI industria si procederà mediante storno tra il capitolo 38660 e pertinente capitolo 36750 del bilancio 6) di dare atto che il quadro finanziario generale è 2005, modificando la prenotazione d impegno di così modificato; TABELLA QUADRO FINANZIARIO GENERALE 2005 SETTORI TOTALE (*) REGIONE TOSCANA UNIONCAMERE TOSCANA MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE DOCUP Regione (*) INTERSETTORIALE 2.329.000,00 1.600.000,00 329.000,00 400.000,00 da def. (*) AGROALIMENTARE 1.540.000,00 1.220.000,00 95.000,00 225.000,00 ARTIGIANATO E PMI INDUSTRIALE 3.303.651,00 2.528.578,00 300.073,00 475.000,00 TURISMO 1.850.826,00 1.500.000,00 0,00 0,00 350.826,00 (*) TOTALE (*) 9.023.477,00 6.848.578,00 724.073,00 1.100.000,00 350.826,00 (*) (*) Al totale restano da aggiungere le risorse Regione per le misure DOCUP 2.7.1 (su Intersettoriale per Attrazione investimenti esteri POR e POL) e DOCUP 2.7.2 (su Turismo) 7) di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell art. 5 della L.R. 28/97. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per intero sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 2, comma 1, della L.R. 18/96. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 21 febbraio 2005, n. 289 Approvazione della circolare recante: Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) in ordine ai procedimenti comunali. LA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 3, comma 2 lettera a) della L.R. n. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l emanazione di atti di indirizzo interpretativo - applicativo di normative; Vista la legge regionale 3.1.2005 n. 1 Norme per il governo del territorio ; Ritenuto opportuno emanare una circolare che fornisca le prime, opportune indicazioni per la corretta applicazione delle nuove norme regionali; A voti unanimi DELIBERA - di approvare la circolare recante: Indicazioni per la prima applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), in ordine ai procedimenti comunali (allegato A alla presente deliberazione). Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell articolo 41, comma 1 lettera B) della L.R. n. 9/95, è pubblicato per intero, compreso l allegato, sul B.U.R.T., ai sensi dell art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 così come modificata dalla L.R. n. 63/2000. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO

16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 77 Circolare Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in ordine ai procedimenti comunali. La legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), pubblicata sul BURT n. 2 del 12 gennaio 2005 ed entrata in vigore il 27 gennaio 2005, introduce nuove disposizioni in tema di governo del territorio emanate tenuto conto del nuovo assetto dei rapporti fra la Regione, le province e i comuni, così come delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Scopo della presente circolare è quello di fornire indicazioni utili alle amministrazioni per una prima applicazione delle disposizioni della l.r. 1/2005. Si ritiene che indicazioni utili debbano essere fornite con particolare riferimento al procedimento regolato dagli articoli 15, 16 e 17 della l.r.1/2005, una delle principali innovazioni introdotte. Tale procedimento è lo strumento attraverso cui il responsabile cura la fase istruttoria e nel corso del quale acquisisce tutti gli elementi necessari alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio. Si reputa indispensabile, altresì, fornire chiarimenti in ordine al raccordo tra la disciplina della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 (Norme per il governo del territorio) oggi abrogata e la nuova legge con riferimento ai procedimenti iniziati durante la vigenza della vecchia legge. 1) Procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio già adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2005. In via preliminare, per chiarezza terminologica, si osserva che ai sensi dell articolo 9 sono strumenti della pianificazione territoriale il piano di indirizzo territoriale, il piano territoriale di coordinamento ed il piano strutturale. Sono da ascrivere alla categoria degli strumenti della pianificazione territoriale altresì i vecchi piani regolatori generali ed i vecchi regolamenti edilizi con annessi i programmi di fabbricazione, salvo quanto precisato per il caso particolare contemplato al punto 3.a). Ai sensi poi dell articolo 10, sono definiti atti di governo del territorio i regolamenti urbanistici, i piani complessi d intervento ed i piani attuativi. Qualora incidano sull assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore sono atti di governo del territorio anche i piani ed i programmi di settore e gli accordi di programma e gli altri atti di programmazione negoziata comunque denominati. Ai sensi dell articolo 208, comma 2, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio (di seguito denominati rispettivamente strumenti ed atti ), siano essi varianti ai vecchi strumenti urbanistici, piani strutturali, regolamenti urbanistici, programmi integrati di intervento, piani attuativi e rispettive varianti, che alla data di entrata in vigore della l.r.1/2005 risultano adottati, continuano ad applicarsi, ai fini della loro formazione, le norme (procedurali e sostanziali), previste dalle leggi precedentemente in vigore. Si fa in ogni caso presente che, ai sensi dell articolo 208, comma 3 della l.r.1/2005, è prevista la possibilità di applicare le disposizioni procedimentali della nuova legge regionale per la fase di approvazione di strumenti o atti già adottati.

78 16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 2) Procedimento per gli strumenti e gli atti non ancora adottati. Agli strumenti, agli atti e alle varianti a tali strumenti ed atti che, alla data di entrata in vigore della l.r.1/2005, non risultano adottati, si applicano le disposizioni della nuova legge regionale con le specificazioni di seguito indicate. 3) In particolare: procedimento per le varianti ai vecchi strumenti urbanistici (piani regolatori generali o regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione) non ancora adottate. Qualche precisazione appare necessaria in ordine al procedimento da seguire per le varianti ai vecchi strumenti urbanistici generali. In altri termini, si prende in esame il caso di amministrazioni comunali che siano dotate di un vecchio strumento urbanistico generale e che intendano procedere all adozione e all approvazione di varianti. Alle suddette varianti si applica il procedimento di cui agli articoli 15, 16 e 17. In riferimento alle varianti che alla data di entrata in vigore della legge 1/2005 risultano già avviate ai sensi della previgente l.r. 5/1995, i comuni, se ritenuto necessario in base a quanto previsto dall articolo 15, procedono all integrazione della comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, in attuazione dell articolo 19 della l.r. 1/2005, i comuni devono provvedere alla istituzione del garante della comunicazione (cfr., sul punto, il paragrafo 5 della presente circolare). Si fa presente che restano ferme le misure di salvaguardia previste dall articolo 39 della l.r. 5/1995. Tale disposizione è ancora in vigore ai sensi dell articolo 200, comma 1, lettera e) della l.r. 1/2005. Pertanto, si precisa che, nel caso di superamento del termine di scadenza per l adozione del piano strutturale, concordato con la Regione e le rispettive province ai sensi dell articolo 39 della l.r.5/1995, i comuni incontrano quei limiti alla loro potestà di pianificazione e di gestione indicati nell articolo citato ed esplicitati altresì nella circolare approvata con la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2003, n.118. 3. a) Segue: procedimento di approvazione di varianti al vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione). Esame del caso di Comuni che hanno già approvato il piano strutturale ma non abbiano ancora approvato il regolamento urbanistico. Si prende in esame il caso dei comuni che abbiano già approvato il piano strutturale ma non abbiano ancora approvato il regolamento urbanistico; per i quali pertanto, resta in vigore il vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione). In tale ipotesi, qualora il comune intenda adottare e approvare una variante al vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione) coerente con i contenuti del piano strutturale approvato, si ritiene che il comune possa procedere solo ai sensi degli articoli 16 e 17 della l.r.1/2005 omettendo gli adempimenti di cui all articolo 15. Si ritiene che tale variante sia atto di governo del territorio ai sensi dell articolo 10 della l.r.1/2005, in considerazione del fatto che il piano strutturale approvato costituisce il parametro della valutazione in termini di sostenibilità della variante al vecchio strumento urbanistico. 4. Procedimento di formazione dei piani strutturali e delle loro varianti. In particolare, individuazione della disciplina applicabile a procedimenti relativi a piani strutturali o loro varianti che siano già stati avviati ai sensi della l.r. 5/1995. In riferimento al caso di procedimenti avviati ai sensi della l.r. 5/1995 relativi a piani strutturali o varianti agli stessi e non ancora pervenuti alla fase di adozione del piano o della variante si precisa quanto segue.

16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 79 4. a) Esame del caso di procedimenti - relativi a piani strutturali - avviati ai sensi dell articolo 25, comma 1 della l.r. 5/1995. In riferimento a procedimenti relativi alla formazione di piani strutturali che siano stati avviati ai sensi dell articolo 25, comma 1 della l.r.5/1995, si procede all integrazione della comunicazione di avvio del procedimento se valutato come necessario in base a quanto previsto dall articolo 15 della l.r. 1/2005, (cfr. sul punto, quanto precisato al paragrafo 8 della presente circolare). Si fa presente che il comune può valutare l opportunità di proseguire il procedimento ai sensi dell articolo 21 della l.r.1/2005 per la verifica della compatibilità del piano strutturale con altri strumenti di pianificazione territoriale o altri atti di governo del territorio. 4.b) Esame del caso di procedimenti di accordo di pianificazione di cui all articolo 36 della l.r. 5/1995, relativi a piani strutturali, solo avviati, in riferimento ai quali i progetti sono stati già inviati. I piani strutturali i cui progetti risultano essere già stati inviati alla Regione e alla provincia, ai sensi dell articolo 36, comma 5 della l.r. 5/1995, possono mantenere la struttura e i contenuti formati nella vigenza della l.r.5/1995, se ritenuti compatibili con i contenuti richiesti per tali piani dalla l.r.1/2005 sulla base di una verifica tecnica comunale. A tal fine, il comune può avvalersi della conferenza dei servizi di cui all articolo 21 e seguenti della l.r. 1/2005 come sede procedimentale opportuna per la verifica di compatibilità con gli altri strumenti della pianificazione territoriale. 4. c) Esame del caso di procedimenti di accordo di pianificazione di cui all articolo 36 della l.r.5/1995, relativi a piani strutturali solo avviati, in riferimento ai quali i progetti non sono stati ancora inviati. In riferimento a procedimenti relativi alla formazione di piani strutturali che siano stati solo avviati ai sensi dell articolo 36 (per i quali non sono stati ancora inviati progetti) si procede all integrazione della comunicazione di avvio del procedimento se valutato come necessario in base a quanto previsto dall articolo 15 della l.r. 1/2005, (cfr. sul punto, quanto precisato al paragrafo 8 della presente circolare). Il procedimento può proseguire ai sensi dell articolo 21 della l.r. 1/2005. 5) Precisazioni in ordine al garante della comunicazione di cui all articolo 19 della l.r.1/2005. Si deve procedere all istituzione del garante della comunicazione: a) in tutti i casi in cui si applicano gli articoli 15, 16 e 17, concernenti il nuovo procedimento. Pertanto si istituisce il garante della comunicazione, anche a.1) nel caso in cui il procedimento di formazione del piano strutturale sia stato avviato ai sensi dell articolo 25, comma 1 della l.r.5/1995; a.2) nel caso in cui i progetti siano stati già inviati ai sensi dell articolo 36, comma 5 della l.r.5/1995; a.3) nel caso in cui il procedimento sia stato solo avviato ai sensi dell articolo 36 della l.r.5/1995; b) nel caso di formazione di regolamenti urbanistici e di loro varianti o nel caso di formazione di altri atti di governo del territorio, salvo quanto specificato per i piani attuativi al paragrafo 7 della presente circolare. * * *

80 16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 Ove ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione della legge, il garante dell informazione può essere indicato quale garante della comunicazione, a condizione che sia persona diversa dal responsabile del procedimento. 6) Procedimento per l adozione e l approvazione dei regolamenti urbanistici e delle loro varianti. Ai regolamenti urbanistici che alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2005 non risultano adottati si applica: a) il procedimento di cui agli articoli 15, 16 e 17 se si rende contestualmente necessario variare il piano strutturale o altro strumento della pianificazione territoriale. In tale ipotesi, è necessario comunicare l avvio del procedimento ai soggetti interessati e, comunque, alla Regione e alla provincia, ai sensi dell articolo 15 (circa l articolo 15, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 8 della presente circolare). b) Il procedimento di cui agli articoli 16 e 17 se detti regolamenti non comportano variante al piano strutturale o ad altro strumento della pianificazione territoriale. 7) Procedimento per l adozione e l approvazione dei piani attuativi e delle loro varianti. Ai piani attuativi che alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2005, non risultano adottati, si applica esclusivamente la procedura prevista dall articolo 69 che è in vigore ai sensi dell articolo 210, comma 4 della l.r.1/2005. I relativi atti devono essere trasmessi solo alla rispettiva provincia. Fino all entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 75, si applicano le leggi statali relative ai contenuti e ai termini di validità dei piani attuativi. Il procedimento per l adozione e l approvazione dei piani attuativi non rende obbligatoria l istituzione del garante della comunicazione di cui all articolo 19. 8) Precisazioni generali in ordine alla comunicazione dell atto di avvio del procedimento di cui all articolo 15, comma 1 della l.r.1/2005 e all atto di avvio del procedimento di cui all articolo 15, comma 2 della l.r.1/2005. I comuni devono inviare ai soggetti ritenuti interessati la comunicazione di cui all articolo 15, comma 1 contenente le indicazioni di cui all articolo 15, comma 2. Tra i soggetti interessati, oltre a quelli indicati ai numeri 1, 2 e 3, si ritiene che rientrino anche la Regione e la provincia (soggetti istituzionali competenti al governo del territorio ai sensi dell articolo 7 della l.r.1/2005). L atto di avvio del procedimento di cui all articolo 15, comma 2 indica, in particolare: 1) gli enti e gli organismi pubblici ai quali il comune ritiene di chiedere apporti tecnici e conoscitivi ai sensi dell articolo 15, comma 2, lettera c). Si fa presente che la Regione e le province sono sempre tenute a fornire ai comuni gli apporti e i contributi eventualmente richiesti, ai sensi dell articolo 27 della l.r.1/2005; 2) gli enti e gli organi ai quali il comune, pur non essendo obbligato, ritiene di chiedere pareri ai fini della formazione dell atto, ai sensi di quanto previsto dall articolo 15, comma 2 lettera d) della l.r.1/2005;

16.3.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11 81 3) gli enti e gli organi pubblici ai quali il comune ha l obbligo di richiedere pareri, nulla osta, atti di assenso, necessari per la formazione dell atto, ai sensi della normativa vigente. 9) Precisazioni in ordine alla verifica del responsabile del procedimento di cui all articolo 16 della l.r.1/2005. Ai sensi dell articolo 16, il responsabile del procedimento deve accertare e verificare il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti. Deve altresì verificare la compatibilità e coerenza dell atto in itinere con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e con i piani o programmi di settore vigenti, siano essi comunali, provinciali o regionali. La verifica è effettuata dal responsabile in riferimento a tutto il procedimento fino al momento dell approvazione dell atto finale. Il responsabile può avvalersi della collaborazione della Regione e della provincia, collaborazione che comunque è assicurata da tali amministrazioni ai sensi di quanto disposto dall articolo 27. Al fine di rendere noto tutto ciò che sia stato oggetto della verifica di cui all articolo 16 della l.r.1/2005, il responsabile del procedimento redige apposito elaborato. Tale elaborato fa parte degli atti di adozione e di approvazione degli strumenti e degli atti. 10) Precisazioni in ordine all invio dell atto approvato ai sensi dell articolo 17, comma 7 della l.r.1/2005. L atto di approvazione di cui all articolo 17, comma 7 è trasmesso completo alla Regione e alla rispettiva provincia ai fini informativi, di leale collaborazione tra enti che concorrono allo svolgimento della funzione di governo del territorio ed altresì ai fini della costituzione del sistema informativo geografico regionale. 11) Precisazioni in ordine alle indagini geologiche previste dall articolo 62 della l.r.1/2005. Fino all emanazione delle direttive tecniche di cui all articolo 62, non varia alcunché in ordine al deposito delle indagini geologiche a corredo degli strumenti e degli atti previsti dalla legge. 12) Precisazioni in ordine alla valutazione degli effetti ambientali che deve essere effettuata in riferimento agli strumenti e agli atti non ancora adottati al momento dell entrata in vigore della l.r.1/2005. L articolo 3, comma 3 della l.r.1/2005 dispone che tutte le azioni di trasformazione sono soggette a procedure di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Pertanto, pur in assenza del regolamento di cui all articolo 11 della l.r.1/2005, anche alla luce della Direttiva 2001/42 CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, tutti gli strumenti e gli atti, comprese le varianti al vecchio strumento urbanistico, devono essere corredati della valutazione degli effetti ambientali, già oggetto, peraltro, dell articolo 32 della l.r. 5/1995 ed altresì della delibera della Giunta regionale 14 dicembre 1998, n.1541. Devono essere corredati della suddetta valutazione gli strumenti, gli atti e le varianti avviati e non ancora adottati.