Fondazione Polo del 900

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Fondazione Polo del 900 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE EX ART. 19 DEL D.Lgs. 17 AGOSTO 2016, N.175 E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7 D.Lgs. 30 MARZO 2001, N.165 1

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Norme di riferimento Principi generali Ambito di applicazione ed esclusioni TITOLO II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Art. 4 Fasi del procedimento di reclutamento del personale Art. 5 Fase della definizione delle posizioni da ricercare Art. 6 Fase della pubblicità Art. 7 La Commissione Giudicatrice Art. 8 Fase di valutazione delle candidature pervenute Art. 9 Assunzione del candidato prescelto Art. 10 Reclutamento del Direttore generale TITOLO III DISTACCO DI LAVORATORI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI PARTECIPANTI AL POLO Art. 11 Modalità di svolgimento del distacco TITOLO IV INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Art. 12 Modalità di affidamento degli incarichi professionali TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 Tutela dei dati personali Art. 14 Entrata in vigore ed applicazione 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Norme di riferimento Il presente Regolamento stabilisce, in attuazione dell art.19 del D.Lgs. 175/2016, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale della Fondazione Polo del 900 (in seguito, per brevità, La Fondazione ), nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Vengono inoltre indicati i criteri da seguire per l affidamento degli incarichi di lavoro autonomo di cui all articolo 7, comma 6, D.Lgs.165/01 che la Fondazione ritiene di applicare in via di autovincolo, pur non essendone obbligata per legge. Articolo 2 Principi generali 2.1 La Fondazione procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento delle procedure di selezione, nel rispetto del principio di pari opportunità e del divieto di discriminazione, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 2.2 La Fondazione, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi, già previsti dall art. 35 del D.Lgs. 165/2001: a) trasparenza, intesa come la possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e di valutazione; b) pubblicità, intesa come la diffusione delle notizie circa le procedure di reclutamento attivate; c) imparzialità, intesa come parità di trattamento garantita attraverso l individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 2.3 La Fondazione opera altresì nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali e delle misure minime di sicurezza. 2.4 Nell ambito delle attività di reclutamento del personale, la Fondazione individua le tipologie contrattuali più idonee per il miglior impiego delle risorse umane in relazione ai profili richiesti, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali. Articolo 3 Ambito di applicazione ed esclusioni 3.1 Il presente Regolamento definisce le procedure per l assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, nonché per il distacco ai sensi dell articolo 30 D.Lgs. 276/03, in relazione alle esigenze della Fondazione. 3.2 Fanno eccezione le assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali, per le quali non si applica il presente Regolamento. 3.3 Il presente Regolamento si applica anche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto. 3

3.4 Sono esclusi dalla presente disciplina gli inserimenti con progetti di tirocinio formativo e di orientamento o gli stage effettuati tramite apposite convenzioni con le università, i provveditorati per gli studi, le agenzie regionali per l impiego, le borse di studio e di ricerca ed altri contratti simili. 3.5 Il Consiglio di Amministrazione può procedere ad adeguare il presente Regolamento senza bisogno del parere dell Assemblea dei Partecipanti (art. 13 Statuto della Fondazione) nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario al rispetto di nuove norme di legge o regolamento. TITOLO II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Articolo 4 Fasi del procedimento di reclutamento del personale 4.1 Il reclutamento del personale avverrà secondo le seguenti fasi: (i) definizione delle posizioni da ricercare (ii) pubblicità (iii) valutazione delle candidature pervenute (iv) assunzione del candidato prescelto. 4.2 Il Responsabile del procedimento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi è il Direttore generale o persona dallo stesso delegata stabilmente ovvero volta per volta. 4.3 La Fondazione procederà alla selezione del personale, di norma, tramite la propria struttura interna; tuttavia, ove ciò non sia possibile o comunque nei casi in cui la Fondazione ne ravvisi la necessità, essa potrà avvalersi di strutture esterne specializzate in ricerca del personale. In tal caso, il soggetto terzo avrà comunque l obbligo di uniformarsi ai principi generali individuati al precedente art. 2 del presente regolamento. Articolo 5 Fase della definizione delle posizioni da ricercare La decisione di procedere alla selezione di personale da inserire in posizioni vacanti è di competenza del Direttore generale, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 6 Fase della pubblicità 6.1 Nella fase della pubblicità, il Responsabile del procedimento cura la pubblicazione di un avviso di selezione al fine di sollecitare l invio di candidature da parte degli interessati. 6.2 La Fondazione pubblica gli avvisi di selezione sul proprio sito internet. La Fondazione potrà altresì decidere di avvalersi di ulteriori forme di pubblicità, rispetto a quella sopra indicata, in relazione alla specificità della ricerca, quali ad esempio pubblicazione su giornali e quotidiani locali e/o nazionali, la trasmissione ai Centri per l Impiego o qualsiasi altro canale ritenuto idoneo. 4

6.3 L avviso di selezione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: a) profilo professionale ricercato; b) inquadramento contrattuale previsto; c) requisiti di partecipazione alla selezione, come per esempio titoli di studio, esperienza lavorativa, professionalità, competenze particolari, richiesti in relazione al posto da ricoprire; d) criterio di valutazione delle candidature, che potrà essere uno o più dei seguenti: (i) titoli di studio, (ii) colloquio, (iii) prova pratica, a seconda della natura e della rilevanza della posizione ricercata, nonché eventuale indicazione del punteggio massimo da attribuire per ciascun criterio; f) il termine e le modalità di partecipazione; g) l eventuale termine di validità della graduatoria; h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 6.4 Il termine per la presentazione delle domande verrà stabilito di volta in volta dal Responsabile del procedimento ma non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni lavorativi. 6.5 Qualora, scaduti i termini di regolare pubblicazione, non sia pervenuta nessuna candidatura, il Responsabile del procedimento potrà procedere al reclutamento del personale richiesto senza alcuna ulteriore forma di pubblicità, eventualmente avvalendosi del database di candidature già esistente presso la Fondazione ovvero di annunci di offerta di lavoro pubblicati su quotidiani specializzati o a diffusione nazionale. In ogni caso, non potranno essere apportate modifiche sostanziali rispetto al contenuto dell avviso. Articolo 7 La Commissione Giudicatrice 7.1 La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata da apposita Commissione, nominata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. 7.2 La Commissione è, di norma, composta da almeno tre membri, esperti nelle materie oggetto di selezione, scelti tra dipendenti della Fondazione, docenti o altri soggetti esterni, che non siano componenti degli organi di direzione politica della Fondazione, intesi quali Collegio dei Fondatori ed Assemblea dei Partecipanti e che non ricoprano cariche politiche. 7.3 I membri della Commissione non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge. 7.4 Alla Commissione spetta la valutazione delle candidature ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento. Articolo 8 Fase di valutazione delle candidature pervenute 8.1 La valutazione delle candidature spetta alla Commissione, la quale dovrà: a - indicare i punteggi massimi da attribuire per ciascun criterio di selezione, qualora non siano indicati nell avviso di selezione; b - valutare le candidature sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell avviso di selezione o stabiliti dalla commissione stessa, facendo svolgere ai candidati, se necessario, i colloqui e le prove pratiche; 5

c - redigere i verbali delle sue riunioni e firmarli; d - formare una graduatoria in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato e trasmetterla al Responsabile del procedimento, insieme ai verbali. 8.2 La Fondazione rende noto l esito della selezione mediante pubblicazione della graduatoria finale dei candidati risultati idonei sul proprio sito internet; tale graduatoria potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale con identiche caratteristiche professionali, anche successivamente e per tutta la validità della graduatoria, qualora l avviso di selezione riporti tale termine. Articolo 9 Assunzione del candidato prescelto 9.1 Il Responsabile del procedimento provvederà all assunzione del candidato risultato primo in graduatoria, ovvero a trasmettere gli atti al soggetto competente per tale assunzione. 9.2 In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore del concorrente vincitore della selezione, la Fondazione potrà procedere a chiamare altro idoneo candidato, seguendo l ordine di merito della graduatoria finale della procedura, qualora l avviso di selezione preveda un termine di validità della graduatoria. Articolo 10 Reclutamento del Direttore generale 10.1 Per il reclutamento del Direttore generale, la Fondazione pubblica un avviso ai sensi del precedente art. 6 del presente regolamento, il quale dovrà inoltre stabilire: a) che i candidati debbano presentare, oltre al proprio curriculum vitae, una lettera motivazionale e un elaborato sulle prospettive culturali, organizzative e gestionali del Polo del 900 da realizzare nel corso del proprio mandato; b) il numero massimo dei componenti la rosa di soggetti idonei, che non potrà comunque essere superiore a cinque. 10.2 La valutazione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, la quale individuerà la rosa dei soggetti idonei tra i candidati, nel numero indicato nell avviso da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 10.3 Il Consiglio di Amministrazione valuterà la lettera di motivazione e l elaborato di cui all art. 10.1 comma a), in considerazione dell idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi della Fondazione, del potenziale di innovazione, della sostenibilità economica. Svolgerà un colloquio con ciascuno dei soggetti idonei selezionati dalla Commissione e individuerà tra di essi il candidato più adatto al ruolo. Il Consiglio redigerà un verbale recante le motivazioni della scelta, che sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione. 6

TITOLO III DISTACCO DI LAVORATORI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI PARTECIPANTI AL POLO Articolo 11 Modalità di svolgimento del distacco 11.1 La Fondazione può accordarsi con altri enti affinché essi, per soddisfare un proprio interesse, pongano temporaneamente a disposizione della Fondazione uno o più lavoratori, ai sensi dell articolo 30 D. Lgs. 276/03. Il lavoratore distaccato potrà svolgere la sua prestazione anche solo parzialmente presso la Fondazione, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. 11.2 Il distacco avverrà previa valutazione sulla qualità e idoneità del distaccato nonché previa giustificazione della utilità del distacco anche per la Fondazione. 11.3 Il rimborso dalla Fondazione all ente distaccante del costo della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore distaccato viene disciplinato dalla Convenzione tra il Polo ed i Partecipanti. Tale rimborso non potrà comunque comportare per il distaccato un compenso superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 11.4 Ulteriori casi di distacco da parte di enti non partecipanti sono disciplinati dalla legge. TITOLO IV INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Articolo 12 Modalità di affidamento degli incarichi professionali 12.1 La Fondazione può conferire incarichi professionali solo quando l oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dallo Statuto alla Fondazione stessa e solo previo accertamento dell impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Il provvedimento con il quale la Fondazione delibera di procedere all affidamento di incarichi professionali dovrà motivare circa la presenza di tali requisiti. 12.2 Per il conferimento dell incarico professionale, qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie, la Fondazione deve svolgere una procedura ai sensi del Regolamento recante le procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato dalla Fondazione, cui si rimanda integralmente. Qualora l importo dell incarico sia superiore alle soglie comunitarie, la Fondazione applicherà il D.Lgs. 50/2016. 12.3 Il Responsabile del procedimento per il conferimento di incarichi è il Direttore generale o persona dallo stesso delegata stabilmente ovvero volta per volta. 7

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13 Tutela dei dati personali 13.1 Il trattamento dei dati di coloro che presentano la propria candidatura ai fini del presente Regolamento, verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 13.2 Il titolare del trattamento è la Fondazione Polo del 900. Articolo 14 Entrata in vigore ed applicazione Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sarà successivamente pubblicato sul sito internet della Fondazione. 8