Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 G.BORTOLAN Via C.Piovene, 31 - Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201 36100 V I C E N Z A e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata VIIC872001@PEC.ISTRUZIONE.IT sito www.ic2bortolan.it Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Vista la C.M. della P.I. del 10 novembre 2000, n. 253 Autonomia scolastica. Acquisizione della personalità giuridica. Contabilità dei beni mobili. Passaggio di Consegne ; Visto il D.I. del 1 febbraio 2001, n. 44; Visto il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, artt. 14 e 17 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Istruzioni; Vista la C.M. MEF del 30 dicembre 2004, n. 42; Vista la C.M. MEF del 7 dicembre 2005, n. 39; Vista la nota del 25 gennaio 2006 MIUR, USR del Veneto n. 577/A6/A3/C17; Vista la C.M. MEF del 12 dicembre 2006, n. 43; Vista la C.M. MEF del 18 settembre 2008, n. 26; Vista la C.M. MEF del 26 gennaio 2010, n. 4 - prot.n 000001, Vista la C.M. MEF del 17 settembre 2010, n. 33 - prot. n 74770; Vista la C.M.: del MIUR dell 1 dicembre 2011, prot.n. 8910; del MEF del 16 dicembre 2011, n. 32 E M A N A il seguente Regolamento Gestione Patrimoniale contenente apposite istruzioni circa la classificazione, il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni. INDICE GENERALE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni 1
TITOLO II - CONSEGNATARIO Art. 3 - Consegnatario Art. 4 - Compiti e responsabilità Art. 5 - Passaggi di gestione Art. 6 - Utilizzo dei beni al di fuori dell Istituto TITOLO III - CARICO INVENTARIALE Art. 7 - Classificazione categorie inventariali Art. 8 - Carico e scarico inventariale Art. 9 - Ricognizione dei beni Art. 10 - Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture TITOLO IV - SCARICO INVENTARIALE Art. 11 - Cancellazione dai registri inventariali TITOLO V - NORME FINALI Art. 12 Disposizioni finali e transitorie TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 : OGGETTO 1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 44/2001 Regolamento Generale di Contabilità. 2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni. Articolo 2 : DEFINIZIONI 1. Nel presente Regolamento s intendono per: a) beni mobili : oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti b) consegnatario : a norma dell art. 24, comma 7 del D.I. 44/2001 si intende il DSGA; c) utilizzatore : fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal consegnatario per l uso, l impiego o il consumo d) sub-consegnatario : il docente o altro personale (assistente tecnico e/o insegnanti tecnico pratici) che risponde del materiale affidatogli ai sensi dell ex art. 27 -comma 1- D.I. 44/2001; 2
e) macchinari per ufficio : beni in dotazione agli uffici di segreteria e di dirigenza per lo svolgimento e l automazione di compiti specifici; f) mobili e arredi per ufficio : oggetti per l arredamento degli uffici, allo scopo di rendere l ambiente funzionale rispetto alle sue finalità; g) impianti e attrezzature : complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di un attività; h) hardware : macchine connesse al trattamento automatizzato di dati; i) materiale bibliografico : libri, pubblicazioni, materiale multimediale; j) opere dell ingegno : software (realizzati dall Istituto o altri Enti/Associazioni) TITOLO II CONSEGNATARIO Articolo 3 : CONSEGNATARIO 1. La custodia, la conservazione e l utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad agenti responsabili costituiti da: a) consegnatario; b) sub-consegnatari. Articolo 4 : COMPITI E RESPONSABILITA 1. Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all Istituzione Scolastica è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). 2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: a. la tenuta dei registri inventariali; b. la redazione e sottoscrizione dei buoni di carico per l introduzione dei beni inventariati e dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni inventariati; c. l applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; d. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascuna locazione e la relativa esposizione (per locazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato). e. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; f. i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedesi agli uffici competenti; g. la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 3. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal DSGA ai rispettivi docenti (sub-consegnatari), mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal dsga e dai docenti interessati, che risponderanno della conservazione dei materiali affidati alla loro custodia. I sub-consegnatari dei beni sono individuati con provvedimento vincolante del Dirigente Scolastico. Tale individuazione è vincolante per il DSGA. 3
Il sub-consegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità. Egli assume i seguenti compiti: a. la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo; b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri subconsegnatari; c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi affidati ad altri sub-consegnatari; d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti; e. la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o volontari. Il docente sub-consegnatario individuato dovrà provvedere alla riconsegna del materiale al DSGA anche se cesserà dall incarico per trasferimento, per quiescenza o per qualsiasi altra causa diversa dall avvicendamento naturale dell incarico. La riconsegna dovrà avvenire tramite verbale. Articolo 5 : PASSAGGI DI GESTIONE 1. Quando il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente e del Presidente del Consiglio di Istituto. L operazione deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso il competente Ufficio, il secondo presso il consegnatario e il terzo posto a disposizione del consegnatario cessante. Articolo 6 : UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL ISTITUTO 1. I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, PC, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, o altro, possono essere dati in consegna al dirigente, docenti o altro personale autorizzato. 2. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal subconsegnatario, comunque soggetto interno alla Istituzione scolastica, l utilizzatore assume il ruolo di sub-consegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. 3. Qualora chi utilizzi il bene non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene stesso. 4. In tutti i casi, le variazioni intervenute delle sub-consegne devono essere effettuate per iscritto dal sub-consegnatario o dal personale che coadiuva il sub-consegnatario o dal consegnatario stesso, con l obbligo di trattenere tale documentazione che sarà poi data al consegnatario, contestualmente alla restituzione dei beni. 4
TITOLO III - CARICO INVENTARIALE Articolo 7 : CLASSIFICAZIONE CATEGORIE INVENTARIALI E NON. Per la classificazione inventariale si fa riferimento a quanto stabilito dall art. 24, commi da 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. Articolo 8 : CARICO INVENTARIALE E NON. 1. Si iscrivono nell inventario i soli beni, a prescindere dal loro valore, che non siano classificabili quali oggetti fragili e/o di facile consumo. 2. I beni sono iscritti nell inventario nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione o altro e sono oggetto di cancellazione dall inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell Istituto per vendita, distruzione, perdita, furto, cessione o perché inservibili all uso, anche in conseguenza di norme restrittive da applicare obbligatoriamente (es.: T.U. 81/2008). 3. All atto dell acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte nei seguenti documenti: 4. L inventario generale contiene la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali. 5. L inventario è gestito sulla base di apposite scritture predisposte su supporto cartaceo e/o informatico diretto a garantirne un agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione. 6. Il consegnatario, o suo delegato, provvede all applicazione dell etichetta sul bene inventariato ed alla sub-consegna al personale indicato dal Dirigente. 7. I beni inventariati possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti. In tal caso i movimenti d uso saranno annotati con le modalità indicate nel presente Regolamento. Per locazione s intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato. 8. Ai sensi di quanto previsto dall art. 24 comma 4 del Regolamento di Contabilità e in applicazione della Circolare MIUR prot.n. 8910 dell 1/12/2011, redatta con la collaborazione tecnica del MEF - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), Ispettorato Generale di Finanza (IGF) - che dirama le pertinenti propedeutiche istruzioni per il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni, sia immobili che mobili, allo scopo di assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, dare maggiore significatività alle scritture contabili obbligatorie, perseguire l obiettivo di rendere omogenee le risultanze inventariali e, non da ultimo, migliorare l attività sui beni stessi, NON si iscrivono, invece, in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, indipendentemente dal loro valore. 9. I beni fragili e/o non aventi carattere di consumo, con valore non superiore ad euro 300,00, vanno iscritti nei relativi registri denominati: 5
REGISTRO BENI DI FACILE CONSUMO REGISTRO SUSSIDIARIO DEI BENI. Oggetti fragili e/o di facile consumo vale a dire: tutti i beni che per l uso continuo sono destinati ad esaurirsi o deteriorarsi rapidamente. Questa tipologia di beni, spesso genericamente indicata come facile consumo, è composta in buona misura da materiale didattico e non, soggetto a rapida usura - di norma nell arco dell esercizio finanziario nel quale i beni sono stati acquistati - e destinato ad esercitazioni o all insegnamento. Sono beni di facile consumo, altresì, gli oggetti di cancelleria e pulizia nonché altri oggetti di modico valore utilizzati quotidianamente nell attività istituzionale come, ad esempio: timbri, stampati, materiali minuti di laboratorio, portapenne, cestini, scope, spazzole, tagliacarte, piccole taglierine, raccoglitori, piccole calcolatrici, supporti scrivibili o riscrivibili, quali: audiocassette, videocassette, floppy, cd, dvd, e simili, o altro (es.: cordless di modesto valore, etc). Inoltre, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dall eventuale Regolamento Interno, non si inventariano, a norma dell art. 24 - comma 5, del REGOLAMENTO : i bollettini ufficiali, le riviste e le altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, nonché i libri. Ciò brevemente considerato, sebbene nel Regolamento non si rinvengano specifiche disposizioni sulla gestione dei beni di facile consumo, si ritiene che, per evidenti ragioni economiche e gestionali, occorre porre in essere un idoneo sistema di scritture in modo da poter espletare un efficace monitoraggio sul loro uso appropriato e proporzionato, nonché soprattutto ai fini di una ponderata programmazione degli acquisti. Difatti, solo attraverso l esame dei consumi e delle giacenze può essere predisposta una credibile programmazione, attenta pure al contenimento della spesa, per l acquisto di beni di facile consumo. Per completezza, si espone che le licenze d uso di software non devono essere inventariate. Articolo 9 : RICOGNIZIONE E RINNOVO DEI BENI. 1. In base all art. 24 - comma 9 - del D.I. 44/2001 si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Ai sensi dell art. 4.1 della Circolare MIUIR prot.8910 dell 1-12-2011, per contemperare le esigenze di trasparenza, economicità, garanzia e semplificazione amministrativa, le operazioni di rinnovazione degli inventari devono essere svolte da una apposita Commissione per il rinnovo degli inventari, da nominare con provvedimento formale del Dirigente scolastico. La Commissione in discorso, formata ordinariamente da tre componenti, deve essere di regola composta come segue: Dirigente (componente di diritto) o suo delegato. Direttore (componente di diritto), nella qualità di consegnatario e la cui partecipazione alla Commissione non è delegabile, salvo circostanze eccezionali. Componente nominato dal Dirigente nell ambito del personale docente o del personale amministrativo, tecnico o ausiliario (ATA), in quanto in possesso di specifiche tecniche. 2. Le operazioni di cui sopra, effettuate dalla Commissione, devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti. Il processo verbale contiene l elencazione dei: 6
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico: dovranno essere presi prontamente in carico tra le sopravvenienze nella categoria relativa, al valore desumibile dalla documentazione in possesso della scuola o al valore di stima; b) eventuali beni mancanti: dovranno essere alienati con le diverse procedure legate alla motivazione della mancanza e cioè per furto, obsolescenza, inservibilità; c) beni non più utilizzabili e/o inservibili all uso da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti. La commissione si riserva di valutare l opportunità di un eventuale vendita, in base allo stato di conservazione dei beni in questione; qualora non ci fossero beni destinati alla vendita, è consentito l invio degli stessi alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento. 3. Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto. 4. Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori. Articolo 10 : AGGIORNAMENTO DEI VALORI E RINNOVO DELLE SCRITTURE 1. Nelle operazioni di aggiornamento dei valori i beni si distinguono con riferimento all anno di acquisizione in: a) beni acquisiti anteriormente all anno 2000 (fino al 31-12-1999) b) beni acquisiti a partire dall anno 2000 (dal 01-01-2000 fino al 31-12-2007) c) beni acquisiti dall anno 2008 (dal 01-01-2008). 2. Per i beni di cui al Punto a) beni acquisiti anteriormente all anno 2000 (fino al 31-12-1999): si applica l aliquota di deperimento del 10%; il computo avviene per anno intero, considerando tale anche la frazione superiore a 6 mesi, quella inferiore viene trascurata. Per l individuazione dell anno di riferimento si considera la data dell ultimo inventario. Si procede secondo la seguente tabella di calcolo dei coefficienti d aggiornamento (arrotondati); per la formulazione dei coefficienti si parte dalla base di un valore da attribuire a un bene acquistato o stimato originariamente per 1.000,00 euro. Decorrenza dalla data di acquisto o dell originaria stima ovvero dalla data dell ultimo inventario Aliquota della diminuzione di valore Detrazione annuale sul valore alla fine dell anno precedente (arr.to) Valore residuo (arr.to) Coefficiente di aggiornamento (arr.to) 1 10% 100 900 0,900 2 10% 90 810 0,810 3 10% 81 729 0,729 4 10% 73 656 0,656 5 10% 66 590 0,590 6 10% 59 531 0,531 7 10% 53 478 0,478 8 10% 48 430 0,430 9 10% 43 387 0,387 10 e oltre 10% 39 348 0,348 7
3. Per i beni di cui al Punto b) beni acquisiti a partire dall anno 2000 (dal 01-01-2000): valgono i medesimi criteri circa la frazione di anno e l individuazione dell anno di riferimento, considerando che in conseguenza di tali criteri le aliquote e i coefficienti per il Primo Semestre dell anno di riferimento (es. 1 semestre 2005) sono medesimi dell anno precedente (es. anno 2004); le aliquote e i conseguenti coefficienti si applicano secondo lo schema sulla base di un valore di 1.000,00 euro. Non sono sottoposti all aggiornamento i valori dei beni acquistati nel Secondo Semestre dell anno di riferimento (es. 2 semestre 2005). Decorrenza dalla data di acquisto o dell originaria stima ovvero dalla data dell ultimo inventario Aliquota della diminuzione di valore Detrazione annuale sul valore alla fine dell anno precedente (arr.to Valore residuo (arr.) Coefficiente di aggiornamento (arr.to) Inventario Generale - Ctg. I (Mobilio ed arredi per ufficio ed altri locali di uso specifico ) 2004 10% 100 900 0,900 2003 10% 90 810 0,810 2002 10% 81 729 0,729 2001 10% 73 656 0,656 2000 10% 66 590 0,590 Inventario Generale - Ctg. II (Libri e materiale bibliografico) 2004 5% 50 950 0,950 2003 5% 47 903 0,903 2002 5% 45 858 0,858 2001 5% 43 815 0,815 2000 5% 41 774 0.774 Inventario Generale - Ctg. III (Materiale scientifico, di laboratorio, didattico ) 2004 20% 200 800 0,800 2003 20% 160 640 0,640 2002 20% 128 512 0,512 2001 20% 102 410 0,410 2000 20% 82 328 0,328 4. Per i beni di cui al Punto c) beni acquisiti dall anno 2008 (dal 01-01-2008). a) Dopo aver completato le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili la Commissione avrà cura di procedere all aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione del nuovo inventario. b) I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati, osservando il procedimento dell ammortamento in analogia a quanto disciplinato per i beni mobili di proprietà dello Stato, secondo le indicazioni fornite con la Circolare in data 26 gennaio 2010, n.4 della R.G.S. reperibile sul relativo sito web;. c) Non devono essere sottoposti all applicazione del criterio dell ammortamento ed all aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel Secondo Semestre dell anno 2011 (quindi dal 1 luglio 2011) dovendo essere mantenuto così invariato il valore già iscritto. d) Per quanto concerne i beni mobili acquisiti fino al 31 dicembre 2007, allo scopo di snellire le procedure -come temine iniziale per l applicazione del suddetto criterio- va assunto convenzionalmente l anno 2008. e) Le aliquote annuali di ammortamento da applicare alle diverse tipologie dei beni mobili sono le seguenti. 8
Descrizione Aliquota di ammortamento Macchinari per ufficio 20% Mobili ed arredi 10% Impianti e attrezzature 5% Hardware 25% Materiale bibliografico 5% Strumenti musicali 20% Opere dell ingegno (software realizzati dall Istituto, etc) 20% 5. Relativamente ai beni del gruppo a), qualora alla Commissione non appaia congruo il criterio dei coefficienti, si dovrà ricorrere, ma solo in via sussidiaria, al criterio della stima prudenziale, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni stessi. 6. Casi particolari. I computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti prima del 2000, andranno valutati secondo i criteri stabiliti dall art. 17, comma 20, della Legge 15.03.1977, n. 127 che di seguito si riporta: 20. ai fini di quanto previsto dall art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articolo 29,33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall acquisto. Trascorso tale termine, il valore d inventario s intende azzerato, anche se i beni stessi risultano ancora suscettibili di utilizzazione. TITOLO IV - SCARICO INVENTARIALE Articolo 11 : CANCELLAZIONE DAI REGISTRI INVENTARIALI. 1. Per quanto concerne la vendita di materiali fuori uso, quelli obsoleti e di beni non più utilizzabili, si attiva la procedura prevista dal D.I. n. 44/2001 - art. 52 - pertanto, sono ceduti dall Istituzione Scolastica, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, ovvero sulla base del valore dell usato per i beni simili. Dette operazioni vengono effettuate dalla Commissione. La stessa procederà nel modo seguente. a. Il Dirigente scolastico, su proposta del consegnatario, provvede all emanazione di un avviso d asta da pubblicare all Albo Pubblicistico dell Istituto e da comunicare agli alunni. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l asta. 9
L avviso d asta deve contenere il giorno e l ora in cui avverrà, il prezzo dei beni/lotti posto come valore base iniziale che è quello risultante dall inventario o il valore dell usato di beni simili, nonché la modalità di presentazione delle offerte. Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all Istituzione Scolastica in busta chiusa entro la data stabilita. Nel giorno stabilito per l asta, sulla base delle offerte pervenute, si procede all aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato nell avviso d asta. L asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione. b. Nel caso in cui l asta sia andata deserta (nell avviso d asta si potrà comunque prevedere l aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ai sensi dell art. 69 del R.D. 827/1924), si procederà come segue: mediante trattativa privata, se esiste qualche acquirente; in mancanza di acquirenti, i beni possono essere ceduti a titolo gratuito. La cessione gratuita può essere fatta sia a favore di privati, sia di enti; qualora non fosse possibile in alcun modo la vendita, si procederà alla distruzione dei materiali che potrà avvenire con i normali sistemi della raccolta e/o smaltimento dei rifiuti. 2. Il Dirigente scolastico autorizza, con provvedimento formale, il consegnatario a provvedere alla sistemazione contabile e solleva, consegnatario e sub-consegnatari, dalle responsabilità di custodia e gestione connesse. 3. Al provvedimento dirigenziale deve essere allegato il Verbale della Commissione o, in caso di furto, copia della denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza, con la dichiarazione dell accertamento delle eventuali responsabilità emerse nella conservazione dei beni. TITOLO V - NORME FINALI Articolo 12 : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento Interno, rappresenta strumento d attuazione del Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 e delle normative vigenti. In applicazione alla Circolare MIUR prot.n. 8910 dell 1 dicembre 2011, artt. 2 e 7 ha carattere di obbligatorietà, entra in vigore dalla data odierna e sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto 2. Il presente Regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali ulteriori disposizioni di legge che dovessero sopraggiungere. Il Direttore dei S.G.A Il Dirigente Scolastico Marzia Feltre Prof.ssa Anna Brancaccio Vicenza, Delibera del Consiglio d Istituto in data 12 aprile 2012 10