C O M U N E DI IGLESIAS

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C O M U N E DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30.01.2015

Titolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Iglesias nei confronti della Società Iglesias servizi S.r.l., di cui il Comune detiene l intera proprietà del capitale sociale, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di in house providing individuando soggetti coinvolti, modalità e tempistiche. 2. In questo contesto il Comune di Iglesias ha ritenuto opportuno adottare un regolamento di indirizzo attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo nella Società Iglesias servizi Srl, definendo in particolare le regole del "controllo analogo" intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quello svolto istituzionalmente dall'ente riguardo alle attività dei propri uffici. 3. Rimangono salve tutte le altre forme di controllo già previste nello statuto della società in house nonché tutte le forme di monitoraggio previste nei contratti di servizio e nelle carte di servizio. Articolo 2 Le competenze del Consiglio comunale 1. Il Consiglio comunale svolge la funzione di indirizzo e viene coinvolto nei seguenti atti ritenuti fondamentali per l attività della società. In particolare: a. approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune nella società partecipata secondo quanto stabilito ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito T.u.e.l); a. approva il documento unico di programmazione (D.U.P.) contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle società partecipate nel budget annuale e nel piano industriale pluriennale; b. lo schema di statuto, le eventuali modifiche e gli eventuali patti parasociali; Articolo 3 La competenza della Giunta comunale 1. La Giunta interviene quale organo collegiale, con propria deliberazione in ausilio e supporto al Sindaco su richiesta di quest ultimo o dell assessore competente, per quanto non espressamente riservato dalla legge o dal presente regolamento alla competenza del Consiglio comunale. Articolo 4 La competenza del Sindaco 1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, con proprio decreto procede a nominare direttamente l amministratore unico o i gli amministratori

ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo statuto della società prevede tale facoltà, ai sensi degli artt. 2449 e seguenti del codice civile Articolo 5 Commissione consiliare sulle società partecipate 1. Il Consiglio comunale provvede ad individuare la commissione consiliare preposta alla definizione degli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalla società Iglesias servizi Srl. 2. La commissione esprime il proprio parere sulle le proposte di deliberazione consiliari riguardanti la società partecipata. 3. Essa viene informata con cadenza semestrale sullo stato di attuazione dei programmi / progetti assegnati alla società. Articolo 6 Ufficio società partecipate 1. La Giunta comunale individua l unità organizzativa ove incardinare l ufficio preposto al controllo delle società partecipate che costituisce il raccordo tra l Amministrazione comunale e gli organi delle società partecipate nonché tra i settori dell Ente che gestiscono gli affidamenti dei servizi e gli organi gestionali delle predette società 2. L ufficio cura i rapporti con la società, verifica di concerto con il settore competente sull invio della documentazione e sull esecuzione delle attività previste dal presente regolamento. 3. L ufficio in particolare: a. cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società; b. definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo, in collaborazione con i rispettivi dirigenti di settore; c. vigila sulla pubblicazione e l aggiornamento della sezione del sito web comunale dedicata alle società partecipate; d. cura l istruttoria afferente gli adeguamenti dello statuto sociale da deliberarsi in sede di assemblea, nonché le eventuali operazioni di riordino e/o riorganizzazione societaria finalizzate al mantenimento in efficienza dei servizi esternalizzati. 4. Restano ferme le competenze dei settori dell ente interessati dal servizio esternalizzato alle società partecipate, quali: a. predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti di gara e contrattuali relativi ad esternalizzazione di servizi; b. predisposizione dello schema di contratto di servizio da sottoporre all approvazione della Giunta comunale; c. verifica della regolarità delle prestazioni eseguite dalla società;

d. liquidazione delle fatture; e. verifica dei risultati ottenuti dalla società erogatrice del servizio confrontandoli con gli standard previsti dal contratto di servizio. Articolo 7 Il Settore finanziario 1. Il Dirigente del Settore Finanziario provvede ad effettuare i controlli sulla società in conformità a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei controlli interni. Articolo 8 Comitato per il controllo analogo 1. Al fine di garantire la corretta applicazione del controllo analogo è costituito l apposito comitato denominato Comitato per il controllo analogo, così costituito: a. Segretario Generale, che lo presiede; b. Dirigente del Settore Finanziario; c. Dirigenti competenti per materia affidatari di servizi alla società in house providing. 2. Il comitato costituisce la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dell Ente sulla gestione e sull amministrazione della società in house providing. 3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento di documenti soggetti al controllo ai sensi del Titolo II del presente regolamento. 4. Il Comitato esprime pareri obbligatori e vincolanti relativamente agli atti eccedenti l ordinaria amministrazione e vengono comunicati entro tre giorni alla società. 5. La segreteria del Comitato è svolta dall ufficio per le società partecipate incardinato presso il settore finanziario.

Titolo II Tipologie di controllo Articolo 9 Tipologie di controllo 1. Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse 1. Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comune sono rinvenibili nello statuto societario, nei contratti di servizio, nelle prescrizioni del presente regolamento, nonché in appositi provvedimenti di indirizzo e di vigilanza. 2. Gli organi amministrativi della Società "in house" sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dal Comune. 3. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti all'organo di amministrazione della società che ha il compito di recepirli e se necessario tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia. 4. Il "controllo analogo" si articola nelle seguenti tipologie: a. controllo societario; b. controllo economico/finanziario; c. controllo di efficienza / efficacia; d. controllo sulla gestione. Articolo 10 Il controllo societario 1. Il controllo societario si esplicita nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance, nella definizione di eventuali patti parasociali e nell esercizio dei poteri di nomina degli amministratori. 2. In particolare l ente approva: c. il documento unico di programmazione (D.U.P.) contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle società partecipate nel budget annuale e nel piano industriale pluriennale; d. lo schema di statuto, le eventuali modifiche e gli eventuali patti parasociali; e. lo schema di contratto di servizio; f. ogni altro atto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Articolo 11 Il controllo economico patrimoniale 1. La società partecipata deve consentire all ente l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

a. preventivo orientato all'analisi del piano industriale e del budget; b. concomitante esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget; c. consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio 2. La Giunta esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione, il controllo a preventivo sui documenti programmatici della società partecipata. A tal fine: a. la società partecipata nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.3 del Principio Contabile applicato alla programmazione di cui all allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 predispone entro il 31 luglio : - il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi; - il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 118/2011; - le eventuali variazioni al budget economico; - il piano degli indicatori di bilancio. 3. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, il Consiglio di Amministrazione o l Amministratore Unico della società nel corso dell'esercizio provvede a predisporre: a. relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno comprensiva di report sullo stato di attuazione del contratto di servizio. Dette relazioni saranno trasmesse al Consiglio comunale per ogni opportuna valutazione e determinazione. 4. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo il Consiglio di Amministrazione o l Amministratore Unico della società provvede a: a. trasmettere al socio unico (Comune) la proposta di bilancio della società partecipata, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione; il settore dell ente competente sentito l ufficio di cui all articolo 6 del presente regolamento e sulla base del parere del Comitato di cui all art. 8 del presente regolamento, fornirà i pareri necessari all'approvazione del bilancio e acquisirà dal Settore Finanziario la certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nella proposta di bilancio nei confronti del Comune. Nel caso di disallineamenti formulerà

appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nell approvazione del Bilancio di esercizio; b. illustrare l attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell art. 2428 c.c. Articolo 12 Il controllo di efficienza ed efficacia 1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio: a. preventivo esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali; b. concomitante esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali c. consuntivo esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, la analisi del grado di soddisfazione dell'utenza. Articolo 13 - Il contratto di servizio 1. Il Comune approva, con apposita deliberazione della Giunta comunale, lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il comune stesso e la società che eroga i servizi. 2. Il contratto di servizio deve contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Articolo 14 - La carta dei servizi 1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico. 2. La carta dei servizi deve essere predisposta dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. 3. Nell'elaborazione del documento si devono rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei sevizi è trasmessa all'ente per la necessaria presa d'atto da parte della Giunta comunale, che può richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal

caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni deve essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni. Articolo 15 Il controllo sulla gestione 1. Il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui la società partecipata si deve dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. Ai fini del controllo sulla gestione l ente verificherà il rispetto dei regolamenti anche attraverso atti ispettivi e richieste di dati e informazioni. 2. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di: a. poteri autorizzativi che comportano un controllo diretto sulle attività dell'organo amministrativo della società con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi, ecc.). b. poteri ispettivi che comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della società. c. poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni che vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'organo amministrativo della società.

Titolo III Sanzioni Articolo 16 Condotte in violazione del controllo analogo 1. Qualora la società non ottemperi al presente regolamento, mantenendo una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Comune procede a diffidare la società e, nel caso di ulteriore inadempimento, dà corso alle procedure per la revoca degli organi sociali. Articolo 17 - Entrata in vigore del presente regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

INDICE Titolo I... 2 Disposizioni preliminari... 2 Articolo 1 - Oggetto del regolamento... 2 Articolo 2 Le competenze del Consiglio comunale... 2 Articolo 3 La competenza della Giunta comunale... 2 Articolo 4 La competenza del Sindaco... 2 Articolo 5 Commissione consiliare sulle società partecipate... 3 Articolo 6 Ufficio società partecipate... 3 Articolo 7 Il Settore finanziario... 4 Articolo 8 Comitato per il controllo analogo... 4 Titolo II... 5 Tipologie di controllo... 5 Articolo 9 Tipologie di controllo... 5 Articolo 10 Il controllo societario... 5 Articolo 11 Il controllo economico patrimoniale... 5 Articolo 12 Il controllo di efficienza ed efficacia... 7 Articolo 13 - Il contratto di servizio... 7 Articolo 14 - La carta dei servizi... 7 Articolo 15 Il controllo sulla gestione... 8 Titolo III... 9 Sanzioni... 9 Articolo 16 Condotte in violazione del controllo analogo... 9 Articolo 17 - Entrata in vigore del presente regolamento... 9