REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRA- TIVI DEL COMUNE DI BRESCIA

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COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRA- TIVI DEL COMUNE DI BRESCIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13.6.2011 n. 106/17025 P.G.

INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Struttura organizzativa competente Art. 3 - Conflitti di competenza Art. 4 - Responsabile del provvedimento Art. 5 - Responsabile del procedimento Art. 6 - Durata del procedimento Art. 7 - Decorrenza del termine iniziale Art. 8 - Documentazione Art. 9 - Comunicazioni nel procedimento Art.10 - Avvio del procedimento Art.11 - Attività istruttoria Art.12 - Conferenza di servizio Art.13 - Conclusione del procedimento Art.14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito d applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune attivati ad i- stanza di parte o d'ufficio. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa, l'amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato. 3. L azione amministrativa si svolge nel rispetto del principio di legalità ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 4. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 5. Il presente regolamento non trova applicazione nell attività comunale regolata dal diritto civile. Art. 2 - Struttura organizzativa competente 1. La struttura organizzativa responsabile del singolo procedimento amministrativo è individuata in relazione alla materia alla quale risulta riconducibile l oggetto dell istanza o del provvedimento finale in caso d avvio d ufficio. 2. Il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi individua le materie di competenza delle strutture organizzative. Devono intendersi per strutture organizzative responsabili dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i singoli settori, unità di staff, unità di progetto, o, nei casi di particolare integrazione delle competenze, aree. 3. Quando un procedimento, per la materia trattata, coinvolge diverse strutture organizzative, si considera responsabile dello stesso,la struttura organizzativa competente per la materia prevalente. 4. La struttura organizzativa responsabile del procedimento è titolare del potere d'iniziativa per gli adempimenti istruttori o per i sub procedimenti di competenza di altre strutture organizzative.

5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il responsabile del procedimento promuove apposite conferenze dei responsabili degli adempimenti istruttori o dei sub procedimenti di competenza delle altre strutture organizzative per coordinare tempi e metodi per una celere conclusione del procedimento principale, semprechè i relativi atti endoprocedimentali non possano essere adottati contestualmente ed istantaneamente nella stessa seduta. 6. L elenco delle strutture organizzative competenti per materia è pubblicato, in modo permanente e aggiornato, sul sito telematico comunale in apposita pagina immediatamente individuabile al momento dell accesso. Art. 3 - Conflitti di competenza 1. Eventuali conflitti di competenza fra diverse strutture organizzative vengono risolti con le modalità stabilite dal regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 4 - Responsabile del provvedimento 1. Salvo che la legge o lo statuto non attribuiscano la competenza espressamente ad un organo istituzionale, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente a trattare il procedimento adotta il provvedimento finale. 2. Quando risulti di difficile individuazione il dirigente responsabile del provvedimento od insorgono conflitti di competenza tra più dirigenti,si provvede nei modi previsti dal precedente articolo 3. Art. 5 - Responsabile del procedimento 1. E responsabile del procedimento il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente a trattare il procedimento interessato o un dipendente assegnato alla stessa struttura e designato a tale funzione dallo stesso dirigente. 2. Il responsabile del procedimento ha la responsabilità esclusiva della completezza dell'istruttoria eseguita,svolgendo a tal fine i compiti al medesimo attribuiti dall art. 6 della legge 241/1990.

3. Il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente a trattare un procedimento, può delegare al responsabile di procedimento il compimento di atti costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza. Art. 6 - Durata del procedimento 1. La durata massima dei procedimenti amministrativi comunali, se non diversamente stabilito espressamente dalla legge per specifici procedimenti, è fissata in sessanta giorni. 2. Ai sensi dell art. 2, 3 comma, della legge 241/1990, la durata massima dei procedimenti è fissata in centoventi giorni nei seguenti casi: a) quando responsabile del provvedimento finale è un organo istituzionale; b) quando lo richieda la rilevanza degli interessi pubblici tutelati; c) in presenza di esigenze istruttorie attinenti alla complessità del procedimento. 3. Nelle ipotesi previste dal precedente comma lett. b) e c), la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare i particolari motivi che giustificano il ricorso al termine più lungo di durata del procedimento. 4. Quando il responsabile del provvedimento è diverso dal responsabile del procedimento, la fase istruttoria deve concludersi: a) almeno trenta giorni prima dello scadere del termine massimo di durata del procedimento se si tratta di deliberazione del consiglio comunale; b) almeno venti giorni prima dello scadere del termine massimo di durata del procedimento se si tratta di deliberazione della giunta comunale; c) almeno dieci giorni prima dello scadere del termine massimo di durata del procedimento se si tratta di provvedimento del Sindaco o di un dirigente. 5. Nel computo del tempo di durata massima del procedimento deve considerarsi anche quello necessario all eventuale espletamento dell adempimento di cui all art. 10 bis della legge 241/90, qualora si tratti di un procedimento ad istanza di parte. La comunicazione dei motivi ostativi, tuttavia, interrompe i termini per concludere il procedimento secondo quanto stabilito dalla norma medesima.

Art. 7 - Decorrenza del termine iniziale 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data dalla quale il Comune ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta. 3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione. Art. 8 - Documentazione 1. Ciascun responsabile di procedimento forma e aggiorna periodicamente la modulistica necessaria per consentire agli interessati e contro interessati di ciascun procedimento di poter efficacemente presentare istanze o dichiarazioni necessarie per l avvio o il prosieguo del procedimento. 2. Il responsabile del procedimento cura che la modulistica predisposta venga resa disponibile agli interessati mediante prelievo dal sito telematico comunale od acquisizione in formato cartaceo direttamente dall ufficio competente a trattare il procedimento. 3. Tutte le istanze e dichiarazioni si considerano validamente formate dai sottoscrittori anche se non conformi alla modulistica esistente, purchè dall insieme del documento siano desumibili tutti gli elementi ritenuti necessari per considerare il documento utile allo scopo per il quale era richiesto. Art. 9 - Le comunicazioni nel procedimento 1. I documenti da chiunque trasmessi con qualsiasi mezzo telematico o informatico,ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Nella prima comunicazione utile agli interessati e controinteressati di un procedimento,il responsabile del procedimento richiede all interessato l indicazione del recapito elettronico o fax attraverso il quale inviare le comunicazioni procedimentali. 3. Le comunicazioni trasmesse al recapito indicato dal destinatario ai sensi del precedente comma,si presumono,fino a prova contraria, validamente pervenute all interessato se documentato dal messaggio elettronico di ricevuta pervenuto dal provider. 4. Alla trasmissione informatica dei documenti si applica quanto previsto dagli artt. 45 e 48 del Codice dell Amministrazione digitale approvato con D.Lgs. n. 82/2005. 5. Quando, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione d avvio del procedimento personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede alle comunicazioni procedimentali mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito telematico comunale e su un quotidiano locale o nazionale in relazione al luogo di residenza degli interessati. Art.10 - Avvio del procedimento 1. Tutte le istanze e le comunicazioni degli interessati e contro interessati ad un procedimento amministrativo,possono essere presentate al Comune in formato e- lettronico all indirizzo di posta elettronica certificata e con sottoscrizione digitale. 2. Le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica sono valide e soddisfano il requisito della forma scritta con firma autografa, se presentate o formate nei modi previsti dall art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. 3. Le istanze e dichiarazioni, prive di sottoscrizione digitale, si considerano validamente sottoscritte: a) nei casi previsti dall art. 65, 2 comma, del D.Lgs. n. 82/2005; b) se riprodotte con sottoscrizione autografa in un formato elettronico non modificabile corredate da copia fotostatica della carta d identità del sot-

toscrittore riprodotta anch essa in un formato elettronico non modificabile. Art.11 - Attività istruttoria 1. Alla comunicazione personale dell avvio del procedimento si provvede con qualsiasi mezzo idoneo a documentare il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario. 2. Il responsabile del procedimento non può rifiutare o ritardare l avvio del procedimento amministrativo per difformità dell istanza o del documento dalla modulistica ufficiale,salvo che tale conformità risulti richiesta dalla tecnologia necessaria a trattare il procedimento. 3. Prima di rigettare un istanza od altro documento per incompletezza o erroneità dei suoi contenuti,il responsabile del procedimento ricorre,ove non vengano pregiudicati diritti di terzi, all istituto della regolarizzazione documentale così come previsto dall art. 6 della legge 241/1990. 4. Ove la natura del documento da regolarizzare lo consente,alla sua rettifica o integrazione si procede invitando,anche telefonicamente, l interessato a provvedere davanti al responsabile del procedimento che ne verbalizza l operazione anche con semplice annotazione sul documento originario. 5. Salvo che gli interessati non vi provvedano di propria iniziativa,il responsabile del procedimento non può ritardare o rifiutare di avviare il procedimento per l assenza di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso dell'amministrazione o detenuti, da altre pubbliche amministrazioni. E possibile richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 6. Nei casi previsti dall art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, il responsabile del procedimento ricorre alla documentazione mediante semplice esibizione. 7. Quando per il prosieguo del procedimento non è possibile procedere alla regolarizzazione,ma è necessaria l integrazione documentale,il responsabile del procedimento ne fa richiesta scritta all interessato entro trenta giorni dall avvio del procedimento,assegnando

un termine per provvedere non inferiore a dieci giorni. 8. Decorso inutilmente il termine assegnato il responsabile del procedimento comunica all interessato il rigetto della domanda per incompletezza della documentazione. 9. Qualora l interessato presenti l integrazione documentale richiesta dopo la comunicazione di rigetto,il procedimento amministrativo si riapre con la decorrenza di nuovi termini Art.12 - Conferenza di servizio 1. Il Responsabile del procedimento può ricorrere alla conferenza di servizio per coordinare l attività i- struttoria di un procedimento che coinvolge diverse strutture organizzative o quando devono essere acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. 2. Alla conferenza di servizio volta ad acquisire provvedimenti di altre pubbliche amministrazioni si applica la disciplina prevista dagli artt. 14 e ss. della legge 241/1990. 3. Alla conferenza di servizio partecipano i responsabili competenti ad assumere i provvedimenti per i quali essa è stata promossa. 4. Quando il responsabile del provvedimento è un organo collegiale,il responsabile del procedimento sottopone la proposta di atto finale all organo competente prima della chiusura della conferenza. 5. Gli esiti della Conferenza di servizio sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte. 6. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce: a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo; b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'amministrazione.

Art.13 - Conclusione del procedimento 1. Salvo i casi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 241/1990,il procedimento dev essere sempre concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Il responsabile del provvedimento finale si conforma ai risultati dell istruttoria o motiva le ragioni del dissenso. 3. Nel caso di accordi sostitutivi del provvedimento finale il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell accordo. 4. Il procedimento s intende concluso anche quando: a) l'interessato, sebbene sollecitato, non abbia prodotto nel termine stabilito,la documentazione integrativa essenziale richiesta dal responsabile del procedimento; b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato. 5. Il provvedimento finale è comunicato al destinatario a cura del responsabile del procedimento. Art.14 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all albo pretorio comunale. 2. Con effetto dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento approvato con deliberazione commissariale 16.11.1994 n. 239. 3. Al presente regolamento è data pubblicità con la sua pubblicazione permanente sul sito telematico comunale.