COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa

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COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa ***************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI. Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 21 settembre 2001 Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 6 marzo 2003

Regolamento comunale per la disciplina delle sanzioni conseguenti a violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Tipologia e misura delle sanzioni Art. 3 - Principi generali Art. 4 - Adeguamento regolamenti comunali e norma transitoria Art. 5 - Casi di non punibilità Art. 6 - Solidarietà Art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione Art. 8 - Accertamento della sanzione Art. 9 - Contestazione e notificazione Art. 10 - Termini per il pagamento e non trasmissibilità dell'obbligazione Art. 11 - Pagamento in forma ridotta Art. 12 - Procedure coattive Art. 13 - Memorie difensive Art. 14 - Ricorsi e contenzioso Art. 15 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, semprechè non sia diversamente stabilito in forza di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti e delle prescrizioni disposte con le ordinanze comunali emanate, in virtù delle rispettive competenze, dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, o dai Responsabili dei Settori/Servizi dell'ente. 2. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza devono indicare la misura delle sanzioni amministrative, oltre alle modalità di irrogazione. ARTICOLO 2 Tipologia e misura delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si articolano in: a) sanzioni pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro venticinque e non superiore a euro cinquecento; b) sanzioni proporzionali, calcolate percentualmente sulla somma dovuta e non pagata. 3. Il limite massimo della sanzione amministrativa non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. 4. La sanzione proporzionale non ha un limite massimo. 5. Le sanzioni accessorie sono disposte dalle leggi o da specifici regolamenti. ARTICOLO 3 Principi generali 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge o di un regolamento entrati in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati. 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 4. Se la legge od il regolamento in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi od i regolamenti posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la disposizione più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. 5. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. ARTICOLO 4

Adeguamento regolamenti comunali e norma transitoria 1. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni, si dovrà procedere all'adeguamento dei regolamenti comunali che non prevedono la declaratoria delle sanzioni. 2. Fino a che non si sia proceduto all'adeguamento di cui al comma precedente, qualora i regolamenti comunali non prevedano la declaratoria delle sanzioni né tale declaratoria sia prevista per legge, in caso di violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali, la misura minima della sanzione è stabilita in euro venticinque e quella massima in euro duecentocinquanta, pari al suo decuplo. ARTICOLO 5 Casi di non punibilità 1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 2. Fuori dei casi previsti dall ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. 3. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 4. Non è punibile l agente quando dimostra che il pagamento dovuto non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi. 5. L'ignoranza della norma non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. 6. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. ARTICOLO 6 Solidarietà 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace per intero alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento o dall ordinanza. 2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. 4. Nei casi previsti dal presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l intero nei

confronti dell autore della violazione. ARTICOLO 7 Criteri di determinazione della sanzione 1. Nella determinazione della misura della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti, ed alle condizioni economiche e sociali del medesimo. 2. La sanzione può essere aumentata fino al 50% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. 3. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del danno alla Amministrazione Comunale cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. ARTICOLO 8 Accertamento della sanzione 1. Gli organi addetti al controllo ed all osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa o la sanzione proporzionale possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica. 2. Possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. ARTICOLO 9 Contestazione e notificazione 1. L atto di comunicazione della violazione deve contenere, per quanto disponibili, le seguenti informazioni: identità del trasgressore e dei soggetti eventualmente obbligati in solido, i fatti a questi attribuiti, gli eventuali elementi probatori, la violazione che ha comportato la sanzione, le norme infrante ovvero il provvedimento a cui si riferisce la violazione, il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, i termini per il pagamento, le modalità per la proposizione delle memorie difensive e per l opposizione contenziosa, l entità della sanzione, oltre a tutti gli elementi che rendono perfetto un atto amministrativo. 2. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone

indicate al precedente comma, gli estremi delle violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e, a quelli residenti all estero, entro il termine di trecentosessanta giorni dall accertamento. 4. La notificazione avviene secondo il disposto degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. ARTICOLO 10 Termini per il pagamento e non trasmissibilità dell'obbligazione 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati in solido devono eseguire il pagamento della sanzione nei modi e nelle forme indicati. 2. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. ARTICOLO 11 Pagamento in forma ridotta 1. Qualora sia previsto dall atto a cui la violazione si riferisce, è ammesso il pagamento di una somma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. 2. Tale pagamento deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ARTICOLO 12 Procedure coattive 1. Le somme non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni oppure secondo le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo ovvero la procedura ingiuntiva deve essere notificata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la sanzione è stata contestata o notificata al trasgressore ovvero, in caso di sospensione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. ARTICOLO 13 Memorie difensive 1. Entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dall avvenuta notificazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono produrre memorie difensive all autorità che ha emesso il provvedimento chiedendo anche di essere sentiti dalla medesima autorità

2. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 3. Quando sono state proposte deduzioni, il Comune, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. ARTICOLO 14 Ricorsi e contenzioso 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso all autorità giudiziaria competente secondo le norme vigenti. 2. Il ricorso deve contenere, quando l opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l elezione del domicilio dove ha sede l organo adito. 3. L opposizione non sospende l efficacia del provvedimento, salvo che l autorità giudiziaria disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. 4. Il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, estingue la violazione e determina l'improcedibilità in ordine ad un eventuale ricorso o la sua decadenza qualora sia già stato proposto. ARTICOLO 15 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle violazioni disciplinari. 2. Spetta a chiunque osservare e fare osservare il presente regolamento che entra in vigore con le modalità di cui all art. 81 del vigente Statuto comunale.