Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 203 02.11.2016 INAIL: riliquidazione delle rendite 2016 Gli importi delle prestazioni economiche annuali e giornaliere per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono confermati nella stessa misura dello scorso anno A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inail L INAIL, con la Circolare n. 37 del 21 ottobre 2016, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla riliquidazione delle rendite per infortunio e malattie professionali nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dall 1 luglio 2016. Considerato che la retribuzione di riferimento è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) intervenuta rispetto all'anno precedente, e che tale valore per quest anno è pari a -0,1%, per effetto della norma di salvaguardia contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), gli importi sono confermati nella stessa misura dello scorso anno (INAIL, Circolare del 3 settembre 2015, n. 73). Pertanto, a decorrere dal 1 luglio 2016, l importo delle prestazioni economiche è pari all importo corrisposto a decorrere dal 1 luglio 2015. Si precisa, inoltre, che per quest anno non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio mediante i modelli 170/I e 171/I. Premessa Come di consueto, a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei 1
medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) intervenuta rispetto all'anno precedente. Per l anno 2015, l Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione. Tuttavia, per effetto della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, non può mai risultare inferiore a zero. Alla luce di ciò, il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2016 ha confermato, a decorrere dal 1 luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi - approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015 con decorrenza 1 luglio 2015. Importi prestazioni INAIL Nessuna variazione rispetto al 2015 Di seguito, si procede alla prima liquidazione delle prestazioni, con l avvertenza che, a differenza degli anni precedenti, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso. Rendite per inabilità permanente In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le seguenti misure retributive. SETTORE INDUSTRIALE Retribuzione annua minima 16.195,20 Retribuzione annua massima 30.076,80 Retribuzione media giornaliera 77,12 2
SETTORE MARITTIMO Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi previsti per il settore industria, ad eccezione dei seguenti lavoratori le cui retribuzioni massime sono state così fissate: Comandanti e capi macchinisti 43.310,59 Primi ufficiali di coperta e di macchina 36.693,70 Altri ufficiali 33.385,24 SETTORE AGRICOLO Lavoratori subordinati a tempo determinato 24.440,95 Retribuzione convenzionale annua Lavoratori subordinati a tempoindeterminato 16.195,20 (minimo) 30.076,80 (massimo) Lavoratori autonomi 16.195,20 MEDICI RADIOLOGI COLPITI DALL AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE Retribuzione convenzionale annua 60.057,27 3
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA AUTONOMI Dal 1 luglio 2015 Eventi anni 2005 e precedenti 26.426,53 Eventi anno 2006 26.231,14 Eventi anno 2007 26.923,24 Eventi anno2008 26.694,08 Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 26.687,23 Assegno una tantum in caso di morte Nel settore industriale e agricolo l importo dell assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.136,50. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali: 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; 1/6 negli altri casi. INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ ASSOLUTA IN AGRICOLTURA Per quanto riguarda l indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale 42,41 euro 47,68 euro 4
Assegno per assistenza personale continuativo L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 533,22. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: Inabilità Settore industriale Settore agricolo Da 50 a 59 299,20 euro 374,77 euro Da 60 a 79 419,78 euro 522,97 euro Da 80 a 89 779,40 euro 897,83 euro Da 90 a 100 euro 1.200,76 euro 1.272,67 euro 100 + a.p.c. 1.734,69 euro 1.805,89 euro Variazioni anagrafiche Si ricorda, infine, che non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio mediante i modelli 170/I e 171/I. Riferimenti normativi e di prassi INAIL, Circolare n. 37 del 21 ottobre 2016; L. n. 208/2015; INAIL, Circolare n. 73 del 3 settembre 2015, D.M. (Lavoro) del 29 luglio 2016; D.M. (Lavoro) del 15 giugno 2015. - Riproduzione riservata - 5