N. 11472/10 R.G. Notizie di Reato N. 5289/12 R.G. Tribunale Sent. N. 340/13 del 18/01/13 Irrevocabile il Ai P.M. per esecuz. il Campione Penale n Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA ( artt.544 e segg.7549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Palermo, Dott. F. PEDONE sezione II penale, all udienza in camera di consiglio del 18/01/2013 ha pronunziato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Nei confronti di:, nato a il / t, ivi residente in via n. e domiciliato in via n. detenuto per altro, assente per rinuncia
IMPUTATO per il reato di cui all art. 650 c.p. per aver omesso di osservare la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Palermo, emessa dal Tribunale di Palermo con ordinanza 3533/07 RGT della quarta sezione penale, trovandosi in Palermo, via Scordia senza autorizzazione. In Palermo 1121.07.2010 Con l intervento del V.P.O. dott.ssa G. Sanfilippo giusta delega nr. 138/13 e del difensore di fiducia aw. Mauro Barraco Si procede con le forme del rito abbreviato Le parti hanno concluso: II P.M. chiede la condanna ad un mese di arresto tenuto conto della riduzione per la scelta del rito. «Il difensore dell imputato chiede l assoluzione perché il fatto nonfsussiste e deposita memoria
MOTIVAZIONE Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 06.07.2012 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, (V SJ, nato a il, veniva invitato a comparire davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascrittogli come in rubrica. All udienza del 12 dicembre 2012, assente per rinuncia l imputato detenuto per altro, il difensore di quest ultimo, giusta procura speciale in atti, anticipava la volontà di definire il procedimento con rito abbreviato. All odierna udienza il difensore confermava la volontà di definire il procedimento con rito abbreviato. A questo punto il giudice disponeva il cambiamento del rito; il P.M. depositava il proprio fascicolo comprensivo del casellario giudiziale. Le parti, quindi, illustravano le rispettive conclusioni, formulate nei termini meglio riportati in epigrafe; il difensore dell imputato depositava, altresì, una memoria difensiva; il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, emetteva sentenza come da separato dispositivo. Tanto premesso, ritiene il decidente che l imputato, alla luce delle emergenze processuali, debba essere assolto dal reato al medesimo ascritto. Dal contenuto del fascicolo processuale, ed in particolare dal contenuto dell Annotazione di servizio del 16.01.10, redatta da personale appartenente alla Stazione dei carabinieri di Partanna Mondello, si trae che in pari data, alle ore 07,35 circa, in occasione di un posto di controllo situato nella piazza Simon Bolivar di Palermo, veniva segnalata da più utenti la presenza, all interno della stazione di servizio Agip di via Lanza di Scalea, di un soggetto che non si reggeva in piedi in quanto era in stato di evidente ubriachezza. I verbalizzanti si portavano sul posto e trovavano una persona che barcollava, con indosso un casco,' nei pressi di un motociclo TT 600, di colore bianco e rosso, targato ; il soggetto, attraverso la carta di identità che esibiva, veniva identificato nell ^odierno imputato,. Da ulteriori accertamenti si appurava che al predetto V S era stata 1
applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Palermo con l obbligo di non accedervi senza autorizzazione. Faceva, inoltre, parte del fascicolo del P.M. l'annotazione di p.g. del 21.06.10, redatta da personale del Reparto Operativo-Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei carabinieri di Palermo, dal cui contenuto si trae che in pari data, alle ore 11,15 circa, in occasione di un posto di controllo organizzato in via Scordia, veniva fermata e controllata una vettura Smart, targata, di proprietà e condotta da V S ; veniva, successivamente, accertato che al VS era stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Palermo e di non accedervi con l ordinanza n. 3533/07 RGT del 12.06.08 emessa dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Palermo. Tutto ciò premesso in fatto, ritiene il giudicante che, se dalle emergenze processuali risulta evidente la violazione, più volte ripetuta, da parte dell odierno imputato della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Palermo allo stesso applicata, non appare altrettanto pacifico che la fattispecie contestata all odierno imputato rientri nella previsione normativa dell art, 650 c.p.. La convinzione di questo giudice trova conforto in una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale La contravvenzione riguardante l inosservanza dei provvedimenti dell autorità dati per ragioni di giustizia di cui all «art. 650 c.p. può avere a presupposto solo quelli oggettivamente amministrativi che, pur se emanati per motivi inerenti ad attività dirette a scopi di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all attività propria del giudice; di conseguenza, tra tali provvedimenti non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza, ordinanza, decreto) (Cass. pen. sez. Tsent n. 29436 del 13.06.01). Peraltro, in epoca più recente, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui airart. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l inosservanza del provvedimento deirautorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi delfart. 283 c.p.p., e
sanzionato dah'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione» di ima misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p. (Cassazione penale, sez. 1,25/10/2005, n. 43398). Deriva da quanto detto che (V Sj deve essere assolto dal reato allò stesso ascritto perché il fatto non sussiste. Visto Ì art. 544 comma 3 c.p.p., viene fissato in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione. P.Q.M. visto Tart. 530 c.p.p. assolve V S dal reato allo stesso ascritto perché il ) fatto non sussiste. Termine di giorni settanta perii deposito della sentenza. Palermo 18/01/13 (Ferdinando Pedone) IN CANCELLERIA 4 MAR, 2013 % «3