IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

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IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE FIRENZE 4 DICEMBRE 2015

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 Formazione continua Prevede l'obbligo per tutti gli avvocati, a parte i casi di esonero, di curare l'aggiornamento della propria competenza professionale in modo continuo e costante

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 Formazione continua L'obbligo di aggiornamento ha due finalità: - assicurare la qualità delle prestazioni professionali - contribuire al migliore esercizio della professione per l'interesse di assistiti e amministrazione della giustizia

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 Formazione continua Aggiornamento e formazione non sono doveri fini a sé stessi; servono a esercitare la professione nel miglior modo possibile a vantaggio di assistiti e della giustizia Non devono essere avulsi dalla professione (in settori in cui l'avvocato non opera o non vorrà operare) ma devono tendere a raggiungere questi obbiettivi

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI IL CODICE DEONTOLOGICO - Artt. 9 e 14: L'avvocato ha il dovere di essere competente - Art. 15: L'avvocato deve curare la preparazione professionale in modo costante conservando o accrescendo le sue competenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione - Art. 26: L'avvocato che accetta l'incarico si presume abbia le competenze per svolgerlo; diversamente deve farlo presente - Art. 70: L'avvocato deve rispettare i regolamenti del CNF e del COA di appartenenza in materia di formazione continua

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI IL CODICE DEONTOLOGICO - L'aggiornamento e la formazione sono doveri fondamentali per l'avvocato la cui violazione comporta sanzioni disciplinari a suo carico - Sono doveri che impongono di osservare i regolamenti emanati dalle istituzioni forensi - La formazione si fa solo dentro i regolamenti

L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI L'ART. 11/3 DELLA LEGGE 31.12.2012 n. 247 PREVEDE CHE IL CNF STABILISCE LE MODALITA' E LE CONDIZIONI PER: - L'assolvimento da parte degli avvocati iscritti e non esonerati del loro obbligo di aggiornamento - Gestire e organizzare le attivita' di aggiornamento espletate dai coa, dalle associazioni forensi e dai terzi Il CNF ha esercitato la delega emanando il regolamento del 16.7.2014 n. 6, modificato il 30.7.2015

CONTENUTO 1) PREVEDE IL CRITERIO DEI CREDITI FORMATIVI CIOÈ DI PUNTI CHE OGNI ATTIVITÀ FA MATURARE 2) PREVEDE COSI' IL MODO DI CONOSCERE CON ESATTEZZA COME E QUANDO SI SIA RISPETTATO IL LIMITE MINIMO DEI CREDITI DA CONSEGUIRE E SI SIA ASSOLTO L'OBBLIGO FORMATIVO STABILITO DALLA LEGGE E DAL CODICE DEONTOLOGICO 3) INDICA NEL TRIENNIO L'UNITA' TEMPORALE IN CUI CONSEGUIRE IL NUMERO MINIMO DI CREDITI

CONTENUTO 4) INDICA IL NUMERO MINIMO DEI CREDITI FORMATIVI DA CONSEGUIRE IN OGNI TRIENNIO CON IL MINIMO DI CREDITI PER OGNI ANNO E CON LA COMPENSAZIONE DA FARSI TRA ANNI CONTIGUI 5) DISTINGUE TRA CREDITI GENERICI E CREDITI OBBLIGATORI (DEONTOLOGICI E ORDINAMENTALI) 6) STABILISCE I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI DA CONSEGUIRE OGNI TRIENNIO E OGNI ANNO

CONTENUTO 7) INDICA GLI ESONERI OLTRE A QUELLI DI LEGGE 8) STABILISCE COME I CREDITI FORMATIVI POSSONO ESSERE ACQUISITI (PARTECIPAZIONE A EVENTI ACCREDITATI E AUTOFORMAZIONE) 9) OPERA LA DISTINZIONE TRA AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA 10) INDICA I COMPITI DELLE ISTITUZIONI FORENSI NELLA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

LE ISTITUZIONI FORENSI - CNF: Promuove e coordina la formazione continua Emana linee guida e circolari interpretative per assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione forense sull'intero territorio nazionale - COA: Anche tramite associazioni e fondazioni sovrintendono e coordinano la formazione nei loro circondari e controllano l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli avvocati iscritti

LE ISTITUZIONI FORENSI - COMMISSIONI AAF: Possono essere costituite ex art. 19 Regolamento Formazione Continua dai COA - Espletano le funzioni di accreditamento delle attività formative e altre compiti indicati dal Regolamento - FONDAZIONI: Organizzano l'attività di formazione prevista per l'ordine ex art. 29 lett. d) Legge 247/12 - ASSOCIAZIONI: Espletano attività di formazione

LA COMMISSIONE ACCREDITAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE COMPITI - Cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative - Controlla il corretto svolgimento delle attività formative - Attribuisce i crediti formativi agli eventi e agli iscritti che dichiarino e documentino l'attività di autoformazione - Concede gli esoneri agli iscritti che ne facciano richiesta - Rilascia gli attestati di formazione continua ai richiedenti

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO LE TIPOLOGIE DELLA ATTIVITA' FORMATIVA - AGGIORNAMENTO: adeguamento e approfondimento delle esprerienze e delle conoscenze già acquisite - consolida saperi che sono stati acquisiti prima da parte dell'avvocato - normalmente l'attività è proposta su un livello base per un minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati - FORMAZIONE: acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari - fa acquisire all'avvocato nuovi saperi - normalmente l'attività ha un grado di approfondimento e specificazione più elevato - FORMAZIONE SPECIALISTICA: L'acquisizione di nuovi saperi finalizzata al conseguimento o al mantenimento della titolo di avvocato specialista - il livello è specialistico avendo il più alto grado di approfondimento degli argomenti trattati

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO IL PERIODO FORMATIVO - OBBLIGO FORMATIVO: inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di iscrizione all'albo, elenco o registro - PERIODO DI VALUTAZIONE: la valutazione è fatta sul triennio - CREDITI DA CONSEGUIRE: almeno 60 complessivi nel triennio, di cui: - CREDITI GENERICI: almeno 51 nel triennio di cui almeno 15 ogni anno - CREDITI OBBLIGATORI: almeno 9 nel triennio di cui almeno 3 ogni anno - CREDITI SPECIALISTICI: almeno 75 crediti nel triennio di cui almeno 25 per ciascun anno mediante la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati nello specifico settore di specializzazione

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO L'AUTOFORMAZIONE - ATTIVITA' - ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO E DI PREPARAZIONE A RELAZIONI - RELAZIONI O LEZIONI NELLE SSPL E NEI CORSI PER L'ACCESSO - PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE SU RIVISTE ANCHE ONLINE - PUBBLICAZIONE DI LIBRI, SAGGI O MONOGRAFIE - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' - PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO, ISTITUZIONALI O DI ESAME - ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO ANCHE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - ATTIVITA' FORMATIVE NON ACCREDITATE SVOLTE IN ITALIA O ALL'ESTERO

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO L'AUTOFORMAZIONE - ENTITA' DEI CREDITI - Attività seminariali di studio e di preparazione a relazioni: a discrezione - 1 credito ad attività - Relazioni o lezioni nelle sspl e nei corsi per l'accesso: 1 credito fino a 12 l'anno + crediti evento - Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste anche online: da 1 a 3 crediti fino a 12 l'anno - Pubblicazione di libri, saggi o monografie: da 1 a 5 crediti fino a 12 l'anno - Contratti di insegnamento presso le università: fino a 10 crediti l'anno - Partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o di esame: fino a 10 crediti l'anno - Attività seminariali di studio anche nella propria organizzazione: fino a 10 crediti l'anno - Attività non accreditate svolte in italia o all'estero: a discrezione - crediti evento formativo

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO L'AUTOFORMAZIONE - RICONOSCIMENTO - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI ALLA COMMISSIONE AAF - LA RICHIESTA NON E' NECESSARIA POTENDO ESSERE VALUTATA L'ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE DELL'AVVOCATO ANCHE IN SEDE DI CONTROLLO - LA RICHIESTA DEVE DESCRIVERE SINTETICAMENTE L'ATTIVITA' ESPLETATA DALL'AVVOCATO DA UN PUNTO DI VISTA QUALITATIVO E QUANTITATIVO - ALLA RICHIESTA VA ALLEGATO IL PROGRAMMA DELL'EVENTO - NON E' NECESSARIO ALLEGARE ALTRO MATERIALE - SE NECESSARIO, LA COMMISSIONE AAF RICHIEDE INTEGRAZIONI - LA COMMISSIONE AAF DELIBERA SE RICONOSCERE I CREDITI E, SE SI, QUANTI

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO LA FAD - FORMAZIONE A DISTANZA DEFINIZIONE: Attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione LIMITE DI CREDITI: Fino al 40% del totale del triennio ACCREDITAMENTO: Lo fa il CNF salvo l'evento già accreditato QUANTITA' DI CREDITI: Stessi criteri per altre attività formative

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI SE DI MEZZA GIORNATA O INTERA: INTERA DURATA DELL'EVENTO SE DI PIU' GIORNATE: ALMENO L'80% INTERA DURATA DELL'EVENTO IN OGNI CASO LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE DOCUMENTATA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!