Art. 39 CCNL Edili-cooperative Previdenza complementare L adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale a Cooperlavoro.



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Alle Cooperative che applicano il CCNL Edili- Cooperative Oggetto: Art. 39 CCNL Edili-cooperative Previdenza complementare L adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale a Cooperlavoro. Indice 1. Premessa p. 1 2. Registrazione dell adesione contrattuale nel Libro Soci di Cooperlavoro p. 2 3. La destinazione finanziaria-previdenziale del contributo contrattuale p. 2 4. La trasformazione dell adesione contrattuale in adesione esplicita p. 3 5. L adesione contrattuale e la successiva adesione tacita p. 3 6. Adesione contrattuale: le prerogative esercitabili dagli iscritti p. 4 7. Indicazioni operative per le Cooperative che applicano il CCNL Edili-cooperative p. 5 7.1 Lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014 p. 5 7.2 Lavoratori non iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014 p. 6 7.3 Cooperative non associate a Cooperlavoro. p. 7 1. Premessa. Il CCNL edili-cooperative rinnovato nel 2014 prevede, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Pensione Cooperlavoro di un contributo contrattuale in favore dei lavoratori soggetti al suddetto Contratto. L istituzione del citato contributo contrattuale è prevista nell articolo 39 del suddetto CCNL, rubricato Previdenza complementare, sottoscritto in data 1 luglio 2014; successivamente, in data 18/ novembre 2014, le Parti Sociali firmatarie hanno sottoscritto un Accordo attuativo della disposizione contrattuale sopra richiamata (vd. allegati 1 e 2). Per i lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive ordinarie (contributo del datore di lavoro, contributo del lavoratore, TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo in cui i lavoratori interessati sono soggetti all applicazione del CCNL sopra richiamato; tale contributo contrattuale non è revocabile né sospendibile: in altre parole, è dovuto anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo ordinario a proprio carico (e, di conseguenza, quello ordinario a carico del datore di lavoro) oppure trasferisca la posizione individuale accumulata presso Cooperlavoro ad altra forma pensionistica complementare (il c.d. stock).

Per i lavoratori non iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale determina l iscrizione degli stessi a Cooperlavoro (c.d. iscrizione contrattuale). Anche per gli aderenti contrattuali, il contributo contrattuale è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la posizione individuale accumulata presso Cooperlavoro ad altra forma pensionistica complementare (il c.d. stock). Va da sé che il contributo contrattuale è dovuto anche nel caso in cui l aderente contrattuale opti per la liquidazione totale della posizione individuale accumulata presso Cooperlavoro per uscita dal suddetto CCNL e, successivamente, vi ritorni ad essere soggetto (fattispecie che si realizza, tipicamente, in caso di uscita dall area dei destinatari di Cooperlavoro per passaggio alle dipendenze di un datore di lavoro non cooperativo e successiva riassunzione in una Cooperativa che applica il CCNL edili-cooperative). Gli aderenti o iscritti contrattuali, rimangono liberi di destinare a Cooperlavoro versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, ivi compresa l attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore e della fonte TFR maturando (vd. infra, paragrafo n. 4). 2. Registrazione dell adesione contrattuale nel Libro Soci di Cooperlavoro. Per i lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.). Viceversa, i lavoratori non iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, a seguito dell adesione contrattuale a Cooperlavoro, vengono registrati nel Libro Soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata adesione contrattuale. Per effetto della registrazione nel Libro Soci, l aderente contrattuale acquisisce uno status identico a quello delle altre tipologie di aderenti, espliciti e taciti: in altre parole, gli aderenti contrattuali potranno esercitare le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Cooperlavoro. L unica differenza, per l anno 2015, riguarda il prelievo della quota associativa annuale per gli aderenti contrattuali. Non essendo possibile stimare con un grado di ragionevole attendibilità il numero dei lavoratori interessati dal dispositivo contrattuale di cui all articolo 39 del citato CCNL, in data 9 dicembre 2014 le Parti Sociali firmatarie hanno sottoscritto un Accordo interpretativo delle destinazioni del contributo straordinario dello 0,05% previsto dall articolo 105 del CCNL del 23/07/2008 (vd. allegato 3). 3. La destinazione finanziaria-previdenziale del contributo contrattuale. Per i lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale verrà destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato all atto della compilazione del modulo di adesione ovvero dal successivo esercizio del cambio comparto. Per i lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014 per effetto del meccanismo del conferimento tacito del TFR (e che non abbiano trasformato in esplicita l adesione tacita), il contributo contrattuale verrà destinato al comparto garantito, denominato Sicurezza. 2

Per i lavoratori non iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014 (che, d ora in avanti, chiameremo aderenti o iscritti contrattuali), le Parti Sociali firmatarie del CCNL sopra richiamato hanno stabilito che la destinazione iniziale del contributo contrattuale debba tenere conto delle loro caratteristiche anagrafiche e conseguenti esigenze previdenziali al momento dell adesione, rimandando al Fondo l adozione delle conseguenti misure attuative. Il Consiglio di Amministrazione di Cooperlavoro, sulla base di una esigenza teorica attesa di copertura previdenziale integrativa e di permanenza nel Fondo in vista della maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, avuto riguardo alle caratteristiche dei comparti, ha deliberato la seguente impostazione relativamente alla destinazione iniziale del contributo contrattuale: aderenti contrattuali con età anagrafica maggiore o uguale ad anni 55: comparto SICUREZZA; aderenti contrattuali con età anagrafica inferiore ad anni 55: comparto BILANCIATO. Gli aderenti contrattuali al pari di tutti gli altri aderenti potranno successivamente variare il comparto di destinazione iniziale trascorso un periodo minimo di dodici mesi di permanenza. Nel caso di trasformazione dell adesione contrattuale in adesione esplicita, tramite la sottoscrizione dell apposito modulo di adesione, non trova applicazione il periodo minimo di dodici mesi e la variazione del comparto di destinazione iniziale viene eseguita all atto della registrazione dell adesione esplicita. 4. La trasformazione dell adesione contrattuale in adesione esplicita. Come anticipato, gli aderenti contrattuali rimangono liberi di destinare a Cooperlavoro versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, ivi compresa l attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore e della fonte TFR maturando, secondo la misura stabilita nel citato CCNL. Per esercitare tale opzione e trasformare l adesione contrattuale in adesione esplicita occorre compilare il Modulo di Adesione disponibile sul sito web del Fondo, sezione Molustica, avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste. 5. La trasformazione dell adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR a Cooperlavoro). Nel caso in cui un aderente contrattuale, decorso il termine di sei mesi dall assunzione senza aver esercitato l opzione di adesione esplicita ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenimento del TFR in azienda ai sensi dell articolo 2120 cod. civ., destini tacitamente a Cooperlavoro il TFR maturando, il datore di lavoro dovrà comunicare l adesione tacita a Cooperlavoro attraverso il consueto tracciato di comunicazione standard. Cooperlavoro, per il tramite del service amministrativo Previnet S.p.A., aggiornerà le informazioni censite nella propria banca dati, modificando la tipologia di adesione da contrattuale in adesione tacita. Ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti, i flussi di TFR conferito tacitamente saranno investiti nel comparto assistito da garanzia, denominato Sicurezza. Qualora la posizione individuale dell aderente contrattuale risulti investita, per effetto del meccanismo delineato nel paragrafo n. 3, nel comparto BILANCIATO, la posizione individuale non 3

sarà unificata: in altre parole, i flussi di TFR saranno investiti nel comparto SICUREZZA ed i flussi di contributo contrattuale continueranno ad affluire nel comparto BILANCIATO. Si rammenta che a seguito del conferimento tacito del TFR è riconosciuta all aderente la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di dodici mesi: resta inteso che in caso di esercizio di tale facoltà la posizione individuale del lavoratore sarà interamente unificata nel comparto prescelto. In altre parole, la richiesta di variazione del comparto di investimento riguarderà sia il TFR che il contributo contrattuale. 6. Adesione contrattuale: le prerogative individuali esercitabili dagli iscritti. Come anticipato, per effetto della registrazione nel Libro Soci, l aderente contrattuale acquisisce uno status identico a quello delle altre tipologie di aderenti, espliciti e taciti: in altre parole, gli aderenti contrattuali potranno esercitare le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Cooperlavoro. Modalità di finanziamento di Cooperlavoro, scelta del comparto di investimento, eventuale iscrizione dei familiari fiscalmente a carico, richiesta delle prestazioni al ricorrere, di volta in volta, delle condizioni legittimanti (anticipazioni, riscatti, trasferimenti, prestazioni pensionistiche), elettorato attivo e passivo, rappresentano altrettanti istituti che trovano nello Statuto sociale disponibile sul sito web del Fondo www.cooperlavoro.it idonea regolamentazione. La Nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato, il Documento sulle Anticipazioni, sul Regime Fiscale e sulle Rendite completano la documentazione che il Fondo mette a disposizione di tutti gli iscritti sul proprio sito web e che, su richiesta, provvede ad inviare agli interessati. Nel rinviare, pertanto, alla documentazione sopra elencata, in questa sede preme richiamare l attenzione sull assetto e sulle caratteristiche che il contributo contrattuale assume rispetto all istituto del trasferimento. L aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione a Cooperlavoro, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Cooperlavoro: di conseguenza, lo stock della posizione individuale maturata presso Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferito ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni di partecipazione. I flussi maturandi di contributo contrattuale (che, cioè, maturano mese per mese), anche in seguito al trasferimento dello stock, non sono portabili ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Cooperlavoro. Per effetto di questo assetto che tiene distinti lo stock e i flussi maturandi, il datore di lavoro cooperativo non dovrà, di volta in volta, interrogarsi sulla destinazione del contribuzione contrattuale che matura di mese in mese, avendo quest ultimo come destinazione esclusiva il Fondo Pensione Cooperlavoro. In sintesi, il datore di lavoro, per tutto il periodo in cui i lavoratori interessati sono soggetti all applicazione del CCNL edili-cooperative, è tenuto a versare il contributo contrattuale a Cooperlavoro. Per il lavoratore rimane ferma la facoltà, decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento, di trasferire la posizione individuale nel frattempo accumulata alla forma pensionistica complementare in precedenza scelta ovvero ad altra. 4

7. Indicazioni operative per le Cooperative che applicano il CCNL Edili-cooperative. In via preliminare si rammenta che ai sensi dell articolo 5, comma 5 del vigente Statuto sociale sono associati al Fondo i datori di lavoro aderenti al Fondo Pensione. Di seguito forniremo, pertanto, alcune indicazioni operative per le Cooperative già associate al Fondo e registrate nei propri sistemi informativi; il paragrafo n. 7.3 è invece dedicato alle Cooperative non ancora censite nelle anagrafiche del Fondo. Si richiama fin da ora l attenzione sulle disposizioni recate nell Accordo attuativo del 18/11/2014, di seguito riportate: Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il Fondo Pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente. In sintesi: - periodicità trimestrale dei versamenti contributivi (salva la facoltà dell impresa di effettuare versamenti mensili, come specificato al successivo paragrafo 7.1); - relazione diretta Cooperativa Cooperlavoro, senza l intermediazione delle Casse Edili con riferimento ai flussi informativi di adesione e ai flussi contributivi. 7.1 Lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014. Per i lavoratori già iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso Cooperlavoro (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.). Per il versamento del contributo contrattuale in favore di tali lavoratori occorrerà utilizzare il consueto tracciato di comunicazione standard (WebUploader), il quale come noto prevede una struttura di dati in diverse tipologie di record. Le uniche due integrazioni apportate sono le seguenti: a) nel Record DETTAGLIO CONTRIBUTO è stato aggiunto il campo importo contributo contrattuale ; b) nel Record CODA AZIENDA è stato aggiunto il campo importo totale contributo contrattuale. Si fa presente che i campi imp contributo totale del Record DETTAGLIO CONTRIBUTO ed il campo imp tot versamento del Record CODA AZIENDA dovranno contenere gli importi relativi alla contribuzione contrattuale. vd. Allegato 4 IL TRACCIATO SARA DISPONIBILE IN WEBUPLOADER DAL 2 FEBBRAIO 2015 N.B. la ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata soltanto per le tipologie di adesione diverse dall adesione contrattuale (i.e. adesioni esplicite e adesioni tacite): ciò allo scopo di prevenire possibili errori materiali nel versamento da parte delle Cooperative e, conseguentemente, ridurre il fenomeno della richiesta di storno e restituzione delle contribuzioni 5

erroneamente versate (sul punto sia consentito rinviare alla nostra precedente Circolare n. 4 del 26/11/2013, disponibile sul sito web di Cooperlavoro, sezione Documentazione/Circolari.) In ordine alla periodicità dei versamenti contributi valgono le regole generali: i versamenti sono effettuati, di norma, trimestralmente tramite bonifico bancario con valuta 16 del mese successivo al trimestre di competenza: 1 trimestre versamento 16 aprile: mesi di gennaio, febbraio, marzo; 2 trimestre versamento 16 luglio: mesi di aprile, maggio, giugno; 3 trimestre versamento 16 ottobre: mesi di luglio, agosto, settembre; 4 trimestre versamento 16 gennaio: mesi di ottobre, novembre, dicembre. Nel caso in cui il giorno 16 sia un sabato o un giorno festivo i versamenti dovranno essere effettuati con valuta e disponibilità del primo giorno di lavoro successivo. Le Cooperative che lo desiderano possono effettuare versamenti contributivi con frequenza mensile: a tale riguardo è sufficiente una comunicazione preventiva al Fondo. 7.2 Lavoratori non iscritti a Cooperlavoro alla data del 31/12/2014. Come anticipato, sono associati per adesione contrattuale al Fondo i lavoratori ai quali si applica il CCNL edili-cooperative per effetto del versamento a Cooperlavoro del contributo contrattuale ivi previsto. Le anagrafiche delle adesioni contrattuali e le contribuzioni contrattuali a Cooperlavoro saranno veicolate attraverso il consueto tracciato di comunicazione standard già in uso per i lavoratori taciti o silenti (WebUploader). Il flusso informatico riporterà, come per i taciti o silenti, i dati anagrafici dei lavoratori interessati e l adesione contrattuale sarà classificata come tipologia di adesione X. vd. Allegato n. 5 IL TRACCIATO SARA DISPONIBILE IN WEBUPLOADER DAL 2 FEBBRAIO 2015 N.B. la ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata soltanto per le tipologie di adesione diverse dall adesione contrattuale (i.e. adesioni esplicite e adesioni tacite): ciò allo scopo di prevenire possibili errori materiali nel versamento da parte delle Cooperative e, conseguentemente, ridurre il fenomeno della richiesta di storno e restituzione delle contribuzioni erroneamente versate (sul punto sia consentito rinviare alla nostra precedente Circolare n. 4 del 26/11/2013, disponibile sul sito web di Cooperlavoro, sezione Documentazione/Circolari.) In ordine alla periodicità dei versamenti contributi valgono le regole generali, richiamate nel paragrafo precedente. AVVERTENZA Si richiama l attenzione sull esigenza di attenersi alle indicazioni operative sopra richiamate, in grado di porre il Fondo Pensione nelle condizioni ottimali per gestire le informazioni relative al contributo contrattuale in modo autonomo e indipendente dalle fonti contributive tradizionali, in quanto dovranno fornire oggetto di specifica registrazione nei sistemi informativi di Cooperlavoro e rendicontazione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). 6

7.3 Cooperative non associate a Cooperlavoro. Registrazione Le Cooperative non associate a Cooperlavoro sono invitate a collegarsi al sito web www.cooperlavoro.it e cliccare sul box AREA AZIENDA E CONSULENTI che trovate sull home page e scegliere il link Azienda e consulenti non ancora registrati? Clicca qui Occorre quindi seguire le ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ONLINE DELLE AZIENDE NON ASSOCIATE (vd. allegati 6 e 7). Contribuzione I profili relativi alla contribuzione sono contenuti nel Regolamento Contributivo XIX Edizione del 24/11/2014 (vd. allegato 8) e nel Manuale d uso di WebUploader (vd. allegato 9), cui pertanto di rinvia integralmente. Per quanto riguardo le modalità di versamento della contribuzione contrattuale sia consentito rinviare ai precedenti paragrafi n. 7.1 e 7.2. Si ringrazia della cortese collaborazione che, anche in questa occasione, vorrete assicurarci. Il dispositivo contrattuale in questione presenta un profilo fortemente innovativo: abbiamo cercato di mitigarne gli impatti operativi, sforzandoci di limitare allo stretto necessario gli adattamenti richiesti alle Cooperative. Cionondimeno, desideriamo scusarci fin da ora dei possibili inconvenienti che, in fase di prima implementazione, potrebbero insorgere e che risolveremo tempestivamente anche grazie alle vostre segnalazione e allo spirito collaborativo che reciprocamente ci anima. Cordialmente. COOPERLAVORO 7