La Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

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STATUTO DELLA CGIL LIGURIA (approvato dal Comitato Direttivo regionale del. e certificato conforme allo Statuto nazionale della Cgil dal Collegio Statutario Nazionale con modifiche approvate dal X Congresso regionale del 18 marzo 2010) TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI Art.1 - Definizione La CGIL Liguria è una struttura sindacale unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti e di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, nonché dei parasubordinati, disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani. La CGIL Liguria, che ha prerogative e poteri autonomi di iniziativa e decisione su temi e politiche regionali, assume integralmente i seguenti artt. 2,3,4,5,6,7 e 12 dello Statuto della CGIL nazionale: Articolo 2 - Princìpi fondamentali La Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell umanità. La Cgil ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l uma-nità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani. La Cgil considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, e-conomica e sociale, per l indipendenza nazionale e la piena tutela dell identità culturale ed etnica di ogni popolo. La Cgil ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione sindacale internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l e-sercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

La Cgil è, altresì, impegnata nella costruzione dell Unione europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la Cgil opera per rafforzare l unità del movimento sindacale europeo, a partire dall ado-zione, da parte della Ces, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, all integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso. La Cgil afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi. La Cgil tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all eventualità di molestie e ricatti sessuali. La Cgil è un sindacato di natura programmatica ed è un organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. La stessa autonomia della Cgil, anch essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna. La Cgil considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell azio-ne sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridicoistituzionale basato sull efficacia generale degli accordi sindacali. La Cgil considera l unità dei lavoratori e la democrazia sindacale e, in questo quadro, l unità delle Confederazioni valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell autonomia progettuale e programmatica del sindacato. Articolo 3 - Iscrizione alla Cgil L iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della Lega Spi, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni

con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista). Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Cgil. L iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall iscritta/o. Articolo 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla Cgil e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell organizzazione posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. Ogni iscritta e ogni iscritto alla Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi. Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil. La Cgil deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all interno dell organizzazione che considerino contrari ai princìpi statutari, anche richiedendo l attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero. La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Articolo 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attività dell organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l unità e l immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l intera Cgil su un unica piattaforma, quella definita dal mandato. Articolo 6 - Democrazia sindacale I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil sono: a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Cgil, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano; b) l adozione di regole per la formazione delle decisioni dell organizzazione ai vari livelli prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti; c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno; d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso; e) l unicità dell organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti; f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Cgil, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri: di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo; di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della Cgil e di direzione delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria; di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia; di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della Cgil, attribuito al Collegio di verifica e al Collegio statutario; di garanzia statutaria intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della Cgil attribuita al collegio statutario nazionale; h) l affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative e la rappresentazione compiuta della complessità della Cgil, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i princìpi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale; i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, i-spirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l agibilità. Al Comitato direttivo nazionale della Cgil spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Inoltre, il carattere democratico dell organizzazione è garantito: 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l an-ticipazione e le norme per l indizione dei congressi straordinari, e dall elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per

sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta; Articolo 7 - Incompatibilità La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere quando è necessario alla pressione sindacale e allo sciopero, all obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell elaborazione e nell azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l unità della Cgil come soggetto contrattuale. L adesione alla Cgil è incompatibile con l appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle Federazioni o Sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali. L autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell organizzazio-ne ai vari livelli: appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente; appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi; qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale; assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l incompatibilità scatta dall accettazio-ne dell indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all appuntamento elettorale. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Analogamente, si prevede che l iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi. Dà luogo a incompatibilità anche l assunzione di incarico di difensore civico. A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l appartenenza agli esecutivi; l incompatibilità con l appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega. L appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili. Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria. Spetta al Comitato direttivo della Cgil, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie. Articolo 12 - Sindacato pensionati Nella Cgil è costituito, a tutti i livelli, il sindacato pensionati. Lo Spi, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità e i pensionati sociali. La Cgil assume attraverso lo Spi la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati. La Cgil coinvolge lo Spi anche attribuendo il diritto di proposta nell elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo Spi e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini. Ai vari livelli della Confederazione nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo Spi fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalità. La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione compatibilmente con quanto previsto all art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale e i compiti dello Spi ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dallo Statuto dello Spi stesso, in armonia con i dettati del presente Statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello Spi, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto. Lo Statuto dello Spi è approvato dal suo congresso. Il Comitato direttivo nazionale dello Spi, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adeguerà, se del caso, il proprio Statuto allo Statuto della Cgil approvato dal Congresso nazionale. La compatibilità di detto Statuto e degli eventuali adeguamenti decisi dal Comitato direttivo nazionale con lo Statuto della Cgil sarà determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruità o meno delle singole parti e dell insieme del testo. La dichiarata incompatibilità con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso. Al Comitato direttivo nazionale dello Spi spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil. Fermi restando i princìpi stabili dall art. 8 del presente Statuto, lo Spi può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche delegandole alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni di revoca, stabiliti dal suo regolamento, d intesa con la Cgil. La CGIL Liguria ha sede in Genova. Art. 2- Obiettivi principali La CGIL Liguria, nel dirigere e coordinare le strutture sindacali orizzontali e verticali della regione, opera, in particolare, con la sua elaborazione ed iniziativa, per: la effettiva partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, all'organizzazione sociale, economica e politica della regione; la partecipazione alla costruzione della unità europea, realizzando la collaborazione e l'assunzione di iniziative comuni con i sindacati delle regioni confinanti, sia italiane che francesi, in particolare sui temi dei trasporti, della formazione, del mercato del lavoro e dello stato sociale. Risponde a questi obiettivi l'istituzione del distretto sindacale transnazionale Liguria/Provence-Alpes-Cote d'azur (PACA).

TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE Art. 3 Rappresentanze di base Nei luoghi di lavoro o nel territorio la C.G.I.L. Liguria identifica nell'assemblea delle iscritte e degli iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil Liguria e delle sue categorie e dello Spi. L Assemblea elegge: a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della Lega Spi, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali; b) i delegati ai congressi delle istanze superiori. Le assemblee delle iscritte e degli iscritti e i Comitati degli iscritti non possono interferire nei poteri di rappresentanza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Art. 4 - Strutture La CGIL Liguria si articola nelle seguenti strutture: - i Comitati degli iscritti di posto di lavoro, di lega o interaziendali; le Leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro; le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati o interinali; - la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, con ambito territoriale corrispondente alla relativa Provincia; - le Camere del Lavoro Territoriali di Imperia, Savona e La Spezia, con ambiti corrispondenti alle relative Province; - le Federazioni o Sindacati territoriali di categoria, con ambiti corrispondenti alle relative Province; - le Federazioni o Sindacati regionali di categoria. Art. 5 - CGIL Liguria La CGIL Liguria ha il compito di definire le scelte di politica economica e le grandi opzioni territoriali, settoriali e ambientali che riguardano l'intera regione, la politica dell'occupazione, lo sviluppo delle politiche dei diritti di cittadinanza e di lotta alle discriminazioni e il coordinamento delle politiche contrattuali delle categorie a livello regionale. Promuove e gestisce le vertenzialità regionali sui temi di interesse generale. La CGIL Liguria, in quanto centro regolatore, ha una sovraordinazione gerarchica decisionale rispetto alle altre strutture della CGIL, confederali e di categoria, esistenti sul territorio regionale, e pertanto interviene: sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza, concertando con le Camere del Lavoro l'eventuale costituzione di strutture di decentramento organizzativo;

sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio ligure, anche con la canalizzazione automatica delle risorse stesse alle varie strutture, tenendo presente l'art. 12 dello Statuto della CGIL Nazionale (Sindacato pensionati); sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo nazionale della CGIL; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle Camere del Lavoro Territoriali; nel coordinamento dell'attività svolta a livello regionale dagli Enti ed Istituti confederali. Art. 6 - Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana La Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana comprende le organizzazioni sindacali della C.G.I.L. esistenti nel territorio di riferimento e dirige e coordina l'azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere i propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; promuove la costruzione dei Comitati per il lavoro; è responsabile degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio. La Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana coordina l'attività svolta dagli Enti e Istituti confederali. Compete, infine, alla Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana, di concerto con la CGIL Liguria e i Sindacati di categoria, valutare l'eventuale attuazione di un decentramento organizzativo - non di natura congressuale - che renda sempre più vicina ai posti di lavoro la propria funzione sindacale. Art. 7 Centro confederale CGIL Liguria Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Ferma restando l'autonomia statutaria di entrambe le strutture e i rispettivi ambiti di competenza, come definiti dagli artt. 9 e 10 dello Statuto nazionale della CGIL, le strutture della CGIL Liguria e della C.d.L.M. di Genova adottano una modalità di lavoro comune che si attua con riunioni congiunte delle due Segreterie a cadenza mensile e ogni qualvolta i Segretari Generali ne ravvisano l esigenza. Le strutture della CGIL Liguria e della Camera del Lavoro di Genova operano di norma con lavoro congiunto sulle problematiche di valenza generale, nei dipartimenti d organizzazione, mercato del lavoro, politiche socio-sanitarie, ferme restando le rispettive autonomie e titolarità richiamate in premessa. Ufficio Amministrazione, Ufficio Stampa, Ufficio Economico, CESI e Segreteria tecnica operano in modo pienamente integrato.

Art. 8 - Servizi Per verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi della C.G.I.L. nella tutela dei diritti individuali delle iscritte e degli iscritti e delle lavoratrici e dei lavoratori, in attività o in pensione, e promuovere le opportune iniziative per il loro miglioramento, sono svolte, a livello di Camera del Lavoro Territoriale e a livello regionale, periodiche Conferenze dei servizi, le cui modalita' di attuazione vengono stabilite dal Comitato direttivo della CGIL Liguria. TITOLO III - ORGANI DELLA CGIL LIGURIA Art. 9 - Organi della CGIL Liguria a) Sono organi deliberanti: - il Congresso confederale; - il Comitato direttivo b) E' organo esecutivo: - la Segreteria. c) Sono organi di indirizzo: - l'assemblea ligure dei quadri, dei Comitati degli iscritti e delle Leghe SPI; - l'assemblea ligure delle donne; - i coordinamenti e le consulte tematiche. d) Sono organi di controllo amministrativo: - il Collegio dei Sindaci revisori; - gli Ispettori. e) E' organo di giurisdizione disciplinare interna: - il Comitato di Garanzia. f) E' organo di garanzia statutaria: - l Collegio di verifica. Art. 10 - Congressi

Il Congresso ordinario della CGIL Liguria, della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e delle Camere del Lavoro Territoriali, nonché delle Federazioni o Sindacati di categoria regionali e territoriali, vengono convocati in concomitanza con il percorso congressuale confederale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della CGIL Nazionale. I rispettivi Comitati direttivi devono stabilire la sede dei Congressi e il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere. Art. 11 - Comitato direttivo della CGIL Liguria Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della CGIL Liguria tra un congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Confederazione regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la CGIL si articola nella regione, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale regionale. Ad esso è affidato, inoltre, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle normative in materia di regolamento del personale, di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale. Il Comitato direttivo della CGIL Liguria stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza regionale nei quali operare con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti e Istituti confederali partecipano al Comitato direttivo della CGIL Liguria; le stesse presentano annualmente al medesimo Comitato direttivo la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale. Il Comitato direttivo della CGIL Liguria è eletto dal Congresso regionale, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro potranno essere colmate con cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Comitato direttivo medesimo. Qualora ricorresse una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni potranno essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei Sindaci, del Comitato di Garanzia e del Collegio di verifica, secondo le norme fissate dallo Statuto della CGIL nazionale. Il Comitato direttivo si dota di regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma precedente. 12

Ogni componente del Comitato direttivo della CGIL Liguria ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle organizzazioni della CGIL esistenti nel territorio regionale e di prendervi la parola. Il Comitato direttivo elegge il Segretario generale e la Segreteria. Elegge, inoltre, gli Ispettori regionali. Le decisioni del Comitato direttivo della Liguria sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le norme statutarie in cui è prevista la maggioranza qualificata. Art. 12 Funzionamento della CGIL LIGURIA La rappresentanza legale della CGIL Liguria di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita ai al Segretario Generale per tutte le materie, ad eccezione dei negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e attinenti alla sicurezza del lavoro. Per tali negozi giuridici la rappresentanza della struttura di fronte a terzi e in giudizio è attribuita all'amministratore nominato con delibera/e formale della Segreteria. Con delibera analoga la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina in questione, provvedendo contestualmente alla formalizzazione della nuova nomina. Ogni delibera sarà ufficialmente portata a conoscenza del Comitato Direttivo della CGIL Liguria. Fermo restando il disposto dell'art. 12 dello Statuto della CGIL nazionale, per tutte quelle parti che non sono di competenza specifica della CGIL nazionale o delle Federazioni o Sindacati di categoria nazionali, ovvero di CGIL Liguria, la normativa di cui all'art. 17 dello Statuto della CGIL nazionale e, in particolare, quella di cui all'8 comma, si applica alla Camera del Lavoro di Genova, alle Camere del Lavoro Territoriali, nonché alle Federazioni o Sindacati di categoria regionali e territoriali. Art. 13 - Assemblea ligure dei quadri, dei Comitati degli iscritti e delle Leghe SPI L'assemblea ligure dei quadri, dei Comitati degli iscritti e delle Leghe SPI sarà costituita, sulla base di apposito regolamento regionale in materia, come organo di rappresentanza e di consultazione sulle politiche regionali e generali. I componenti dell'assemblea dovranno essere per oltre il 50% lavoratrici e lavoratori in attività e pensionate/i e anziane/i dello SPI, ferma restando una rappresentanza complessiva del 25% dello SPI. L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno. Art. 14 - Assemblea ligure delle donne L'assemblea ligure delle donne iscritte alla CGIL sarà costituita sulla base di apposito regolamento regionale in materia e verrà convocata almeno una volta all'anno per discutere il programma e le linee di intervento relative alla politica rivendicativa e al riequilibrio della rappresentanza ed effettuare un esame delle varie problematiche. 13

Art. 15 - Coordinamenti e consulte tematiche Il Comitato direttivo della CGIL Liguria decide forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative. Il Comitato direttivo della CGIL Liguria definisce ed elegge le consulte tematiche. Art. 16 - Collegi dei Sindaci revisori Il collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL Liguria. Esso è composto da almeno tre membri effettivi e fino ad un massimo di cinque, ed è eletto con voto palese dal Congresso regionale. L'organo opera nell'ambito della normativa di cui all'art. 19 dello Statuto della CGIL nazionale. Fermo restando il disposto dell'art. 12 dello Statuto della CGIL nazionale, per tutte quelle parti che non sono di competenza specifica della CGIL nazionale o delle Federazioni o Sindacati di categoria nazionali, la normativa di cui all'art. 19 sopra citato si applica alle Camere del Lavoro Territoriali, nonché alle Federazioni o Sindacati di categoria regionali e territoriali. Art. 17 - Ispettori Gli Ispettori regionali, eletti dal Comitato direttivo della CGIL Liguria, hanno compiti di controllo amministrativo e regolamentare sulle strutture liguri. La loro attività si svolge nell'ambito della normativa di cui all'art. 20 dello Statuto della CGIL nazionale. Art. 18- Comitato di Garanzia Il Comitato di Garanzia è l'organo di giurisdizione disciplinare interna della CGIL Liguria, cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione, in base all'art. 26 dello Statuto della CGIL nazionale, nei confronti degli iscritti alla CGIL. Ad esso si applicano le norme attinenti alla composizione, elezione, attribuzioni e funzionamento fissate dallo Statuto della CGIL nazionale. Art. 19- Collegio di verifica Il Collegio di verifica è eletto a voto palese dal Congresso regionale, a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra gli iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. La normativa di cui all'art. 28 dello Statuto della CGIL nazionale ne regola composizione e attività. 14

TITOLO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE Art. 20 - Responsabilità Ogni Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana e ogni Federazione o Sindacato regionale o territoriale di categoria è titolare, come la CGIL Liguria, di una propria amministrazione finanziaria e patrimoniale, cui sono collegate dirette e precise responsabilità civili, penali e tributarie. Ciascuna struttura deve sempre garantire la copertura finanziaria ad ogni impegno di spesa. La CGIL Liguria, quale centro regolatore, non ha alcuna responsabilità legale per le attività amministrative delle diverse strutture confederali o di categoria della regione. Art. 21 - Norme finanziarie e patrimoniali Nell'ambito delle risorse di competenza regionale, il Comitato direttivo della CGIL Liguria può attivare strumenti di riequilibrio finanziario, nel rispetto dei criteri di ripartizione concordati fra centri regolatori. Tali strumenti assumono forma di fondi regionali per progetti di solidarietà e di finanziamento di Enti e servizi confederali e sono regolati da apposite delibere del Comitato direttivo medesimo. La CGIL Liguria non può distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Il patrimonio della CGIL Liguria, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 - Verifiche Le Segreterie della CGIL Liguria, della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova, delle Camere del Lavoro Territoriali e delle Federazioni o Sindacati di categoria, sono tenute a presentare ai rispettivi Comitati direttivi articolate relazioni annuali consuntive e programmatiche sull'attività complessiva. Le relazioni saranno svolte, discusse e sottoposte all'approvazione in apposite sessioni. Art. 23- Rimando allo Statuto della CGIL nazionale Relativamente a quanto non previsto dal presente Statuto, per tutte le parti che non sono di competenza specifica della CGIL nazionale o delle Federazioni o Sindacati di categoria nazionali, valgono - tanto per CGIL Liguria, quanto per tutte le strutture confederali o di categoria ad essa sotto ordinate - le norme generali contenute nello Statuto della CGIL nazionale. Genova, 18 marzo 2010 15