PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA

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PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003 Art. 1 Le disposizioni seguenti concernono il procedimento per l esame delle situazioni e cause di incompatibilità del dottore commercialista e per la cancellazione dall Albo prevista dall articolo 34 del DPR 27.10.1953, n 1067. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 7.8.1990, n. 241. Art. 2 La ricezione della notizia di possibile situazione di incompatibilità (qui di seguito notizia) può avvenire mediante: a) comunicazione di qualsiasi iscritto o di qualunque persona fisica o giuridica, nessuna esclusa (qui di seguito esponente); b) comunicazione del pubblico ministero o altra autorità giudiziaria nonché di altro organo della pubblica amministrazione (qui di seguito esponente); c) mezzi di comunicazione di massa, quali, ad esempio, giornali, televisioni, internet; d) attività di vigilanza esperita direttamente dal Consiglio dell Ordine nell ambito delle sue funzioni istituzionali; e) richiesta del dottore commercialista iscritto. Art. 3 La notizia deve essere riferibile esclusivamente a dottori commercialisti iscritti all Albo al momento della ricezione della notizia da parte dell Ordine locale o rilevante in base alle disposizioni seguenti. Il procedimento previsto negli articoli seguenti non è esperibile nei confronti di dottori commercialisti: a) iscritti all Albo dell Ordine locale in precedenza ma non più iscritti al momento della ricezione; b) che già dalla notizia risultino aver rimosso la causa di incompatibilità e/o quest ultima non risulti più rilevante ai sensi del DPR 27.10.1953, n 1067 o delle disposizioni seguenti. Art. 4 La Segreteria dell Ordine, non appena a conoscenza di una notizia, la trasmette immediatamente al Presidente ed al Segretario dell Ordine via fax o con altro mezzo per conoscenza. In ogni caso la Segreteria provvede a protocollare la notizia ricevuta o comunicata dal Consiglio secondo il protocollo ordinario. E compito del Segretario dell Ordine porre la questione attinente alla notizia ricevuta all ordine del giorno della prima riunione di Consiglio successiva disponibile. Art. 5 Qualora la notizia sia ricevuta da un consigliere e in Consiglio, lo stralcio del verbale deve essere protocollato; il Segretario provvede a porre l argomento all ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva, come previsto dal comma 3 dell art. 4. 1

Art. 6 La valutazione dei casi di incompatibilità può essere demandata in fase preistruttoria ad un apposita commissione od alla commissione disciplina, se costituita. Il Consiglio nomina al proprio interno un responsabile del procedimento nella figura del consigliere delegato ad una delle commissioni di cui al comma precedente se esistenti. Il responsabile funge anche da relatore; in qualunque caso di assenza o impedimento del responsabile del provvedimento (o consigliere delegato) il presidente dell Ordine locale provvede con ampia autonomia alla nomina temporanea di altro consigliere, e comunque può fungere egli stesso quale responsabile del procedimento. Art. 7 La fase preistruttoria può essere delegata al responsabile del procedimento o ad una delle commissioni interne di cui all art. 6, comma 1, se costituita ai sensi dell articolo che precede; Il relatore ha il compito di verificare la notizia e di sottoporla alla commissione, ove costituita; La valutazione preliminare della notizia deve essere effettuata con i seguenti obiettivi: a) se la notizia è anonima o priva di sottoscrizione o per e-mail senza firma elettronica: i responsabili propongono al Consiglio l archiviazione d ufficio del documento; b) se la notizia è assolutamente infondata o relativi ai casi di cui al comma 2, dell art. 3, o concernente fatti non attinenti le norme e gli obblighi dettati dal DPR 27.10.1953, n 1067 ovvero delibere del Consiglio Nazionale o dell Ordine locale dei dottori commercialisti: i responsabili propongono al Consiglio l archiviazione in fase preistruttoria; c) se la notizia è circostanziata: i responsabili avviano la procedura di cui all art. 8 successivo. Art. 8 Qualora la notizia sia circostanziata, ai sensi del precedente art. 7, i responsabili, salvo che per la questione non appaia necessario, procedono: a richiedere i certificati opportuni per il caso; - a verificare l iscrizione del dottore commercialista in albi, registri o presso enti rilevanti per l esame della notizia. Inoltre, dovranno comunicare al dottore commercialista, mediante raccomandata con avviso di ricevimento la ricezione della notizia, con invito a prendere visione del fascicolo. Tali azioni sono espletate senza obbligo di informare il Consiglio. Art. 9 L accesso al fascicolo da parte del dottore commercialista non può avvenire prima di 3 giorni dall invio della raccomandata di cui al secondo comma dell articolo precedente. All atto dell accesso deve essere redatta un apposita dichiarazione scritta di presa visione del dottore commercialista. Art. 10 Decorsi almeno 15 giorni dall invio della raccomandata di cui all art. 8, ovvero, a seguito della presa visione del fascicolo da parte del dottore commercialista, il responsabile del procedimento provvede a predisporre la comunicazione di convocazione preliminare, con indicazione della data della stessa e della facoltà di depositare, sino a 3 giorni prima di tale data, eventuali memorie. 2

Art. 11 La eventuale convocazione dell esponente (non obbligatoria) o di testimoni, da effettuarsi con le stesse modalità previste dal precedente articolo, deve avvenire in sessione separata rispetto al dottore commercialista anche se nello stesso giorno. Art. 12 Il dottore commercialista può comunque depositare documenti e memorie contestualmente all audizione. In sede di audizione la commissione deve essere composta almeno dal suo Presidente o dal consigliere delegato e da due suoi membri. In assenza di commissione provvede il Consiglio dell Ordine locale con la presenza di almeno due suoi membri oltre al responsabile del procedimento. Art. 13 I responsabili, una volta sentiti l interessato ed eventualmente l esponente, nonché eventuali testimoni, provvedono a formulare una proposta al Consiglio dell Ordine locale che contiene, sulla base di un motivato verbale scritto e firmato dal Presidente della Commissione (o da un consigliere dell Ordine locale in assenza di commissione) e dal Consigliere delegato, le indicazioni per l archiviazione o l apertura del procedimento. La commissione può provvedere analogamente nel caso in cui il dottore commercialista, pur se regolarmente informato dell audizione, non si sia presentato alla stessa. Art. 14 Il verbale della commissione è trasmesso al Segretario; Quest ultimo provvede a porre la questione all ordine del giorno del primo Consiglio convocato successivamente. Art. 15 Il Consiglio dell Ordine: a) verifica la propria competenza; b) verifica che la potenziale causa di incompatibilità sussisteva al momento di ricezione della notizia. Esaminati gli atti e i documenti, il Consiglio dell Ordine con motivato parere, delibera: 1. l archiviazione in preistruttoria. In tal caso, il Consiglio, assume la relativa delibera e comunica, al dottore commercialista e all esponente la sola parte dispositiva. 2. l apertura del procedimento con conferma e/o nomina del relatore responsabile del procedimento con convocazione formale del dottore commercialista, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 16 In fase istruttoria, le delibere devono essere immediatamente comunicate, a cura del Consiglio dell Ordine locale: al dottore commercialista; ai Pubblici Ministeri del circondario ove l interessato ha la residenza e il domicilio professionale. Tali comunicazioni deve contenere: le generalità del dottore commercialista, la menzione circostanziata degli addebiti, l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della comparizione, 3

oltre all avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza; il termine entro il quale possono essere depositate memorie e indicati testimoni. Fra la data della comunicazione e la data prevista per la convocazione devono intercorrere almeno 10 giorni. Art. 17 Il Consiglio dell Ordine è libero di ammettere i testimoni indicati dai responsabili o dal dottore commercialista o dall esponente a norma degli artt. 244 e ss. c.p.c., rispettando, ove possibile, il principio di collegialità e quello del contraddittorio. L audizione può essere delegata al responsabile del procedimento e a consiglieri almeno in numero di due. Art. 18 Una volta sentito il dottore commercialista ed eventuali testimoni, nonché eventualmente l esponente, in conformità al disposto di cui all art. 11, il Consiglio dell Ordine, delibera in merito al procedimento, possibilmente nella stessa seduta o nella prima seduta successiva. Qualora la maggioranza del consiglio lo ritenga opportuno è possibile rinviare ad una successiva seduta per l approfondimento. In tal caso la delibera non deve essere notificata né al dottore commercialista interessato né a testimoni o esponenti. Nel periodo intercorrente tra la prima delibera di discussione e quella successiva di approfondimento, il Consiglio dell Ordine, può richiedere la produzione di ulteriori documenti o memorie e determinarne il termine di deposito nonché sentire il dottore commercialista o testimoni ovvero l esponente. Art. 19 Il Consiglio dell Ordine delibera in merito al procedimento a maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera può consistere: 1. nel proscioglimento del dottore commercialista; 2. nella cancellazione del dottore commercialista dall Albo. Nel caso di delibera di proscioglimento per non più attuale sussistenza o inesistenza della causa di incompatibilità, il Consiglio dell Ordine locale., supportato dai necessari motivi indicati analiticamente in delibera, dispone che l attività o la qualità oggetto della notizia è inesistente o è compatibile con l esercizio della professione di dottore commercialista. Nel caso di proscioglimento per intervenuta rimozione della causa successiva al momento di ricezione della notizia, il Consiglio dell Ordine locale deve in ogni caso accertare l esistenza e la sussistenza della causa di incompatibilità con l esercizio della professione di dottore commercialista al momento di ricezione della notizia stessa. Nel caso di cancellazione, il Consiglio dell Ordine locale, supportato dai necessari motivi indicati analiticamente in delibera, dispone che l attività o la qualità oggetto della notizia è esistente ed è incompatibile con l esercizio della professione di dottore commercialista e cancella il dottore commercialista dall Albo. Art. 20 Il procedimento in fase preistruttoria deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia mentre in fase istruttoria deve, possibilmente essere contenuto entro il termine di 120 giorni dalla data prevista per la convocazione del dottore commercialista. 4

L eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di invalidità del procedimento. Art. 21 Le delibere di proscioglimento ai sensi del precedente art. 19, comma 3, nella sola parte dispositiva, (inesistenza, compatibilità), devono essere notificate: al dottore commercialista; all eventuale esponente; ai pubblici Ministeri del circondario ove il dottore commercialista ha il domicilio professionale. Le delibere di proscioglimento ai sensi del precedente art. 19, comma 4, devono essere notificate nella sola parte dispositiva: - al dottore commercialista; - al Pubblico Ministero del circondario ove il dottore commercialista ha la residenza e il domicilio professionale; - alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti se il dottore commercialista è ivi iscritto. Art. 22 Le delibere di cancellazione devono essere notificate: - al dottore commercialista; - ai Pubblici Ministeri del circondario ove il dottore commercialista ha la residenza e il domicilio professionale; - al Procuratore Generale presso la Corte d Appello; - al Ministero di Giustizia; - alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti se il dottore commercialista è ivi iscritto Le delibere di cancellazione devono essere altresì comunicate: - a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto; - al Consiglio Nazionale - a tutti gli Ordini locali. Art. 23 Tutte le comunicazioni sono effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento ed eventualmente anticipata via fax od e-mail od telefono. In caso di particolari circostanze il Consiglio dell Ordine può deliberare e disporre la notifica tramite l Ufficiale Giudiziario che può provvedervi anche a mezzo posta. Art. 24 Tutte le deliberazioni di cui ai precedenti articoli, 16, 21 e 22 devono essere rispettivamente comunicate o notificate entro il termine di 30 giorni dalla delibera stessa; si può rispettivamente notificare o comunicare il solo dispositivo della deliberazione, oppure un estratto del verbale della riunione di consiglio durante la quale è stato assunto il provvedimento contenente il solo dispositivo. 5

Art. 25 I provvedimenti di cancellazione divenuti definitivi devono essere pubblicati sull eventuale Notiziario dell Ordine dopo che la decisione è passata in giudicato. E possibile dare notizie a terzi di cancellazione per incompatibilità per il carattere pubblicistico dei provvedimenti in conformità alle disposizioni di cui alla L. 7.8.1990 n 241. Art. 26 In merito all estensione e alla ricusazione dei membri del Consiglio dell Ordine locale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt.51 e ss. c.p.c., nonché l art. 42 del DPR 27.10.1953, n. 1067. Sulla ricusazione decide il Consiglio dell Ordine locale, esclusi i componenti ricusati. Art. 27 In caso di proscioglimento per rimozione della causa di incompatibilità successiva al ricevimento della notizia da parte dell Ordine locale oppure per rimozione della causa di incompatibilità stessa in data anteriore al momento del ricevimento della notizia ma successiva al quinto anno precedente alla data di ricevimento della notizia, il Consiglio dell Ordine locale aprirà procedura per l eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare con obbligo di notifica o comunicazione del dispositivo della delibera, oltre che ai destinatari indicati nell art. 43 del DPR 27.10.1953, n 1067, anche agli altri destinatari di cui agli artt.21 e 22 del presente regolamento con le modalità ivi previste. Art. 28 Contro le delibere del Consiglio dell Ordine locale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale a norma degli artt. 34 e seguenti del DPR 27.10.1953, n 1067. Art. 29 La cancellazione dall albo non comporta l automatica iscrizione del già iscritto nell elenco speciale, poiché quest ultima, ai sensi dell art. 29, comma 5, del DPR 27.10.1953, n 1067, è disposta a richiesta dell interessato. Art. 30 Ai sensi dell art. 10, lett. a), b) e c) del DPR 27.10.1953, n 1067, gli Ordini locali devono periodicamente ed almeno ogni triennio, verificare le situazioni di incompatibilità dei dottori commercialisti iscritti all Albo, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell art. 46 del DPR 28.12. 2000, n 445. 6