AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTING DELL ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI TRIESTE



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SCHEMA DI CONTRATTO per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTING DELL ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI TRIESTE OGGETTO: Affidamento del servizio di ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTINdel Comune di Trieste al sig. Giaiotti Carlo (C.F. GTTCRL38C07H229L) (P. IVA 01053840326). L'anno DUEMILADODICI il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste. Premesso che, con determinazione dirigenziale n., a firma del Direttore dell Area Organizzazione, per le motivazioni ivi addotte, si è deciso di affidare a Giaiotti Carlo il servizio in oggetto; visto l art. ; tutto ciò premesso, tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal dott. Direttore del domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell Unità d Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta; e il sig. Giaiotti Carlo, nato a.. il.. residente in Trieste, Via n. con sede operativa in Udine, Via don Bosco n. 50/b, denominata ColorStudio di Giaiotti Carlo, in seguito anche più brevemente detto professionista ; si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1. - Oggetto contratto 1. Il presente contratto disciplina l erogazione dei servizi di ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTING REMOTO meglio specificato di seguito, dell applicativo denominato Albo Pretorio on-line di proprietà del Comune di Trieste. Articolo 2. - Durata 1. Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dal 20 agosto 2012 ovvero dalla comunicazione dell avvenuto affidamento del servizio di assistenza, garanzia, manutenzione e gestione in modalita hosting remoto dell applicativo <Albo pretorio on-line>. 2. Qualora ne venga fatta richiesta il professionista si impegna ad erogare il servizio oggetto dell appalto alle stesse condizioni in essere per un corrispettivo economico rapportato proporzionalmente al periodo di ulteriore prestazione e per non oltre 90 giorni alla scadenza del presente contratto. 3. E fatto obbligo al professionista di continuare ad erogare il servizio oggetto dell appalto alle stesse condizioni in essere per un corrispettivo economico rapportato proporzionalmente al periodo di ulteriore prestazione nei casi previsti dall articolo 14 - Risoluzione per il tempo necessario all individuazione del nuovo prestatore e relativa stipula del nuovo contratto e per non oltre 90 giorni.

Articolo 3 - Oggetto del servizio 1. Il servizio di cui all art. 1 comprende il servizio di assistenza, gestione, manutenzione dell applicativo <Albo pretorio on-line> in modalità hosting presso server internet che deve mantenere tutte le caratteristiche di base di cui ai contratti Rep.Racc. n. 84439/2010 e Rep.Racc. Rep. 86392/2011 stipulato tra il Comune e la ColorStudio di Giaiotti Carlo e quelle contenute nel preventivo del professionista P.G.n. 133701 ricevuto in data 07/08/2012, approvato con determinazione dirigenziale n. dd. Articolo 4. - Condizioni contrattuali 1. Il professionista non può cedere ad altri il contratto, con esclusione del servizio connettività internet del quale, in ogni caso, il medesimo professionista rimane unico responsabile, a pena di risoluzione e risarcimento dei danni a favore del Comune. Sono altresì vietati i subappalti. 2. Il prezzo d offerta s intende formulato dal professionista in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui la ditta stessa non avesse eventualmente tenuto conto. Articolo 5. - Titolarità del codice sorgente 1. Alla scadenza del contratto, il professionista si impegna a consegnare al Comune di Trieste il codice sorgente dell applicazione così come risultante dagli aggiornamenti effettuati e la relativa documentazione tecnica. 2. Il Comune di Trieste consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze. 3. Il Comune di Trieste autorizza il professionista allo sfruttamento commerciale del software sviluppato il quale, per quanto riguarda i diritti d autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, mantiene il diritto morale. 4. Nel caso in cui dall attività del contratto dovessero emergere, anche occasionalmente, innovazioni tutelabili con brevetto, le Parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno nella misura del 50% tra le Parti, mentre al professionista sarà riconosciuto il diritto morale. 5. Qualora il professionista non adempia il Comune di Trieste invierà richiesta scritta di consegna che, se non sarà adempiuta entro i termini stabili, anche in accordo con il professionista, darà diritto al Comune di Trieste di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni. 6. Il Comune di Trieste non assume alcuna responsabilità nel caso il professionista abbia usato dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. Articolo 6. - Rapporti con il personale - Esclusione 1. Il professionista sottoscrivendo il presente contratto dichiara che il servizio in esso contenuto verrà svolto senza far ricorso a personale dipendente. Articolo 7. -Cauzione 1. A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto il professionista dovrà costituire, nel termine indicato dal Comune e presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale di ammontare pari al 10% del valore del contratto con le modalità di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Il 50% di detto importo verrà restituito decorsi 6 mesi dall inizio della prestazione qualora risulti essere stata regolarmente adempiuta e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente il presente contratto. Il restante 50% di detto importo verrà restituito a scadenza del presente contratto qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e

certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente il presente contratto. 2. Tale cauzione potrà essere sostituita con la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa che deve coprire l intera durata del contratto. 3. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori, l'amministrazione può, in qualunque momento e con adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto;in tal caso il professionista rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. 4. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del professionista, il Comune può incamerare il deposito cauzionale, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Articolo 8. Corrispettivo 1. Il corrispettivo viene stabilito ed accettato in Euro 4.152,00 cui vanno sommati il 4% per contributo previdenziale e l IVA al 21% per complessivi Euro 5.224,88. Articolo 9. Pagamenti 1. Il Comune è tenuto al pagamento del corrispettivo con cadenza rateale semestrale posticipate del 50% cadauna e comunque a ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite 2. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti al professionista. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'amministrazione, dopo aver sentito il professionista. Art. 10.- Tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all art. 3. 2. Nei contratti stipulati, per l esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 3. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. 5. Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. 6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Articolo 11. Responsabilità 1. Il professionista deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto.

2. Il professionista si obbliga a mantenere il più stretto riserbo su quanto conosciuto durante l esecuzione del servizio ed a non divulgare, nemmeno in parte, il contenuto di atti, o documenti dei quali sia venuta a conoscenza nell espletamento del servizio. 3. Il professionista è direttamente responsabile nei confronti del Comune della totale cancellazione e/o inaccessibilità in rete degli atti e documenti trattati ai fini della pubblicazione nell esecuzione del contratto. A tal fine il professionista consegnerà al Comune, prima della conclusione del contratto, idonea documentazione attestante le procedure interne adottate per l esecuzione di quanto previsto dal presente comma. Articolo 12. Obblighi 1. Tutti i documenti ed i dati che sono gestiti e prodotti nell ambito delle attività previste dal presente appalto sono di proprietà del Comune di Trieste. 2. Alla scadenza naturale del contratto, il contraente si obbliga a restituire tutti i dati trasferiti installando la relativa banca dati e il relativo software di consultazione su una architettura hardware messa a disposizione dal Comune di Trieste senza ulteriori oneri per l Amministrazione. 3. Il comma 2 si applica anche nel caso di risoluzione del contratto. 4. Nel caso di affidamento del servizio a diverso Fornitore tutti i dati trasferiti dal cliente all outsourcer ed i documenti consequenziali prodotti devono essere resi disponibili alla data stabilita dall Amministrazione, anche in accordo con il professionista, in modo da non creare interruzione del servizio. 5. Qualora il professionista non adempia a tale obbligo, il Comune di Trieste invierà richiesta scritta di consegna che se non adempiuta entro i termini stabili, anche in accordo con il professionista, darà diritto al Comune di Trieste di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni Articolo 13. Penali 1. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 14 il Comune potrà applicare le seguenti penali : Penali per il servizio di assistenza : - tempo medio di risposta : oltre le 24 ore : euro 5,00 giornaliere Penali per il servizio di manutenzione : - per malfunzionamento bloccante : tempo di ripristino superiore alle 24 ore dalla richiesta di intervento : euro 10,00 giornaliere - per malfunzionamento non bloccante : tempo di ripristino superiore alle 24 ore dalla richiesta di intervento : euro 10,00 giornaliere 2. L importo delle penali viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto. 3. Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali, risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice civile. Articolo 14 Risoluzione 1. Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

2. A seconda dell entità dei rilievi il Comune adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. 3. Oltre a quanto stabilito all ultimo comma dell art. 9, il Comune può risolvere di diritto il contratto, previa diffida, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi o violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 1; o per ogni fattispecie riconducibile a quanto previsto dall articolo 11 commi 1 e 3; Articolo 15 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile. Articolo 16 - Controversie 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Trieste e il professionista che non possano essere risolte in via amministrativa, vengono deferite alla cognizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. 2. Il Foro competente è quello di Trieste. Articolo 17 Spese contrattuali 1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista. Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: