Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.



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Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE S.S.N. ACCESSO AL PRIMO LIVELLO DIRIGENZIALE - DIRIGENTE PSICOLOGO TITOLI NECESSARI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE ED AFFINE SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA NON IDONEITÀ. Abstract: Per accedere alla qualifica di primo livello di dirigente psicologo attraverso una procedura per soli titoli, nel caso in cui il progetto richieda la specializzazione in psicologia, è necessario che il vincitore abbia conseguito proprio quel tipo di titolo non potendo essere considerata equipollente la specializzazione in psichiatria; infatti, nel caso di specie, va applicato il D.M. del 30 gennaio 1998 che si riferisce alle specializzazioni affini valutabili per la partecipazione ai concorsi del primo livello dirigenziale e non l altro Decreto, di pari data, riferito però alle specializzazioni per l ingresso al secondo livello dirigenziale, né si applica l art. 2, 3 comma della legge n. 401 del 2000 poiché ha ad oggetto le sole ipotesi di inquadramento del personale già in servizio. Testo:

SENTENZA sul ricorso n.869 del 2004 proposto da ***, ***, ***, ***, *** e ***, rappresentate e difese dall avv. Pierluigi de Nardis ed elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Garibaldi n.119, presso lo studio dell avv. Emanuele Savina; contro - Azienda Sanitaria Unica Locale delle Marche (ASUR), con sede in Ancona, in persona del Direttore generale pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Zona Territoriale n.11 dell ASUR, con sede in Fermo, in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall avv. Domenico Capriotti ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Piave n.6/b, presso lo studio dell avv. Alberto Cucchieri; e nei confronti - di ***, rappresentata e difesa dall avv. Stefano Orena ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Magenta n.5, presso lo studio dell avv. Simone Rocchetti; - di ***, non costituita in giudizio; per l annullamento, previa sospensione dell esecuzione, - del provvedimento 6.8.2004 n.795 con cui il Direttore della suindicata Zona Territoriale n.11 ha escluso le ricorrenti dal conferimento dell incarico straordinario di Dirigente psicologo, ammettendo le controinteressate *** e ***; - del relativo avviso pubblico, degli atti e dei verbali della Commissione esaminatrice; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell ASUR - Zona Territoriale n.11 e di Mori Rosita; Vista la domanda di sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato, presentata

in via incidentale dalla parte ricorrente; Visti gli artt.19, I comma, e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.205, nonché l art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642; Relatore, alla camera di consiglio del 22 settembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli; Uditi l avv. De Nardis per le ricorrenti, l avv. Capriotti per la Zona territoriale resistente e l avv. Orena per ***; Visti gli atti tutti della causa; Considerato che sussistono i presupposti dell art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per la decisione nel merito del ricorso già in sede cautelare, con assorbimento della relativa domanda; Sentite sul punto le parti costituite; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1.- La Zona Territoriale n.11 di Fermo dell Azienda Sanitaria Unica Regionale ha indetto una procedura per soli titoli ai fini del conferimento di n. 1 incarico straordinario, sino al 31.12.2004, di Dirigente psicologo (ruolo sanitario, profilo professionale: Psicologo, qualifica: Psicologo) per il progetto finalizzato di cui al Badget 2004 DSM + SERIT D2.1.2, richiedendo, quale requisito specifico di accesso, la specializzazione in psicologia o in disciplina equipollente ed affine ai sensi del DD.MM. 30 e 31.1.1998. I ricorrenti sono stati esclusi perché non in possesso della prevista specializzazione, essendo *** in possesso del diploma di formazione ed addestramento all uso di tecniche analitiche trasazionali, *** di specializzazione in psicoterapia, *** di specializzazione in psicoterapia della famiglia, *** e *** di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico e *** di specializzazione in psicoterapia familiare. Con il ricorso in esame l esclusione e, in subordine l avviso di selezione, sono stati

impugnati deducendosi l equipollenza delle specializzazioni in loro possesso con quella richiesta nell avviso (psicologia), essendo tanto desumibile dal D.M. 30.1.1998, che comprende, appunto, nell area di psicologia anche la psicoterapia, nonché dall art. 2, III comma, della legge 29 dicembre 2000, n.401, che espressamente riconosce la validità della specializzazione in psicoterapia, acquista ai sensi dell art.3 o dell art.35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, ai fini dell inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia (è citata giurisprudenza). 2.- Tanto premesso, rileva il Collegio che l incarico da conferire con il suindicato avviso pubblico è di Dirigente psicologo di primo livello: di conseguenza, la specializzazione affine a quella espressamente richiesta deve essere desunta dal D.M. 30.1.1998, relativo, appunto, alle specializzazioni affini valutabili per la partecipazione ai concorsi del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, e non dal distinto decreto ministeriale in pari data, relativo, invece, alla valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute per l accesso al secondo livello dirigenziale o alla direzione sanitaria. Orbene il D.M. 30.1.1998 per l accesso al primo livello dirigenziale espressamente esclude qualsiasi disciplina affine a quella in psicologia e, di contro, neppure indica la specializzazione in psicologia nell ambito di quelle considerate affini alla psicoterapia o, comunque, a quelle rispettivamente in possesso dei ricorrenti. La dedotta violazione del D.M. 31.1.1998 è, dunque, infondata. Sostengono, però, i ricorrenti, che questa equiparazione è stata effettuata dall art.2, III comma, della legge n.401/2000. Il Collegio considera infondato anche questo motivo di gravame. In effetti, anche se alcune pronunce giurisprudenziali hanno affermato siffatta equipollenza, è senz altro preferibile la più recente interpretazione del Consiglio di Stato, Sez.VI, effettuata con decisione n.3784/2004, allorché, confermando l assunto del Giudice di primo

grado, ha ritenuto applicabile l art.2, III comma, della legge n.401 del 2000 alle sole ipotesi di inquadramento del personale già in servizio, essendo la ratio della disposizione stessa solo quella di sistemare il precariato tramite i concorsi riservati di cui al precedente I comma: del resto, rileva il Collegio, che non a caso è utilizzata l espressione inquadramento e, di contro, non è affatto menzionata una deroga o una modifica, sul punto, del D.M. 31.1.1998 o delle altre disposizioni relative alla disciplina per l accesso ai posti di Dirigente psicologo di primo livello. Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.