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TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - VERIFICHE E SEGNALAZIONI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE DISPOSIZIONI INTERMINISTERIALI ATTUATIVE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Il comma 7-bis dell art. 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005 (introdotto dall art.51, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede che, quando dalla violazione di disposizioni del Codice della Strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal medesimo art. 7 e dall art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, ai sensi del citato: art. 7, comma 6: «Ai fini dell accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: m) articolo 61 (sagoma limite); n) articolo 62 (massa limite); o) articolo 142 (limiti di velocità); p) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); q) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; r) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)»; art. 83-bis, comma 14: «Ferme restando le sanzioni previste dall articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»; art. 83-bis, comma 16: «Non si dà luogo all applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle rappresentati nella Consulta generale per l autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico». Di seguito si ritiene utile richiamare la sentenza n. 21810 dell 8 giugno 2010 della Corte di Cassazione Penale - Sezione IV in materia di mancato rispetto dei tempi massimi di guida a seguito di cui si è verificato un incidente stradale con esito mortale. 1

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, 8 giugno 2010, n. 21810 Incidente mortale Omicidio colposo Soci e amministratori della ditta di autotrasporti Incidente provocato dalla stanchezza Mancato rispetto dei tempi massimi di guida Responsabilità Sussiste. I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, qualora non siano rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, così creando condizioni tali da rendere prevedibile il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente [Nella specie la Suprema Corte ha confermato la condanna di due socie e amministratori di una ditta di autotrasporti per omicidio colposo in seguito a un incidente provocato da un autista della loro società, che aveva avuto un colpo di sonno mentre guidava il suo mezzo]. DISPOSIZIONI INTERMINISTERIALI ATTUATIVE Le relative disposizioni ministeriali attuative sono state diramate con le circolari interministeriali: prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 - prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 (punto 7); prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 - prot. n. 12409 del 18 maggio 2011; redatte in forma congiunta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell Interno e dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attualmente, ai sensi del citato art. 83-bis, comma 15 (così come modificato dall art. 12, comma 80, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/8/2012 S.O. n. 173): «Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il richiamato comma 15 dell art. 83-bis: nella sua formulazione originaria (prima delle modifiche apportate dall art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) prevedeva che: «Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall autorità competente individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico». Prima della sua sostituzione integrale prevista dall art. 12, comma 80, lettera b), del decreto-legge, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, il comma 14 dell art. 83-bis stabiliva che: «Ferme restando le sanzioni previste dall articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell esclusione fino a sei mesi dalla 2

procedura per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge». L art. 1/1 comma del Decreto interministeriale del 16 settembre 2009, in attuazione dell originario comma 15 del citato art. 83-bis, aveva individuato nelle amministrazioni di seguito specificate le autorità competenti all applicazione delle sopra richiamate sanzioni amministrative, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze: a) l Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell esclusione dai benefici finanziari e fiscali; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell esclusione dalla procedura per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; c) il Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell esclusione dai benefici finanziari. a seguito delle modifiche apportate dall art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011, prevedeva che: «Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse». In attuazione del previgente comma 15 dell art. 83-bis (prima delle ultime modifiche apportate dall art. 12, comma 80, lettera c), del decreto-legge, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), con il decreto interministeriale 20 aprile 2012 erano state compiutamente delineate le modalità per l applicazione delle sanzioni di cui al citato art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis (che erano indicate nel comma 14 del medesimo art. 83-bis prima della sua sostituzione integrale prevista dall art. 12, comma 80, lettera b), del decretolegge, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), nonché il relativo procedimento per la loro applicazione. Si precisa che dovranno essere presi in considerazione solo gli incidenti dai quali sia derivata la morte o lesioni gravi o gravissime e sia stata violata, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi e per il quale è richiesta la patente categoria C o C+E, una o più norme del Codice della Strada connesse con la dinamica del sinistro (la lesione grave richiede il superamento di 40 giorni di prognosi). 3

Segnalazione ai sensi dell art. 7, comma 7- bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Circolare interministeriale n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 e n. 12409 del 18 maggio 2011) A. CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DELL INCIDENTE Data ora km strada tipo numero località Comune Provincia B. DATI CONDUCENTE VEICOLO Cognome e nome nato a ( ) il residenza indirizzo identificato mediante Immatricolazione Punto di partenza del viaggio Punto di destinazione del viaggio Targa Stato Targa Stato Località Stato Località Stato C. VIOLAZIONI CONTESTATE 61 C.d.S. 62 C.d.S. 164 C.d.S. 167 C.d.S. art. 26 L. 298/74 art 46 L. 298/74 art 46-bis L. 298/74 art 7 e 7-bis D.L.vo 286/05 142 C.d.S. 174 C.d.S. Violazione al C.d.S. connessa con la dinamica del sinistro D. FIGURE DELLAD. FIGURE DELLA FILIERA DEL TRASPORTO E RELATIVE SANZIONI FILIERA DEL TRASPORTO VETTORE Numero di iscrizione all Albo infrazioni contestate art. verbale nr. COMMITTENTE infrazioni contestate art. verbale nr. CARICATORE infrazioni contestate art. verbale nr. PROPRIETARIO DELLE MERCI 4

infrazioni contestate art. verbale nr. E. SINTETICA DINAMICA DEL SINISTRO INFORTUNATI E PROGNOSI Ufficio E. ORGANO DI POLIZIA CHE HA RILEVATO IL SINISTRO Recapiti telefonici e di posta elettronica Firma COPIA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI F. ALLEGATI VERIFICA PRESSO IL VETTORE AI SENSI DELL ART. 179/8-BIS, CDS Il comma 8-bis dell art. 179 del Codice della Strada (introdotto dall art. 30, comma 4, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede «in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi (e, cioè, di cronotachigrafo analogico o di tachigrafo digitale n.d.r.), l obbligo di segnalazione del fatto all autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l agente accertatore, ai fini della verifica presso l impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all anno in corso». L autorità territorialmente competente è da individuarsi nella Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ove ha sede l impresa di autotrasporto: infatti, ai sensi dell art. 2/3 comma del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2006/22/CE del 15 marzo 2006 - i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DTL. * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 5

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