Comune di Galliera Veneta. Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento in gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi comunali

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Comune di Galliera Veneta Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento in gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi comunali

SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità pag. 2 Art. 2 Forme di gestione pag. 2 Titolo II CONCESSIONI IN USO Art. 3 - Concessioni in uso pag. 2 Art. 4 Modalità di assegnazione pag. 3 Art. 5 Modalità di utilizzo pag. 3 Art. 6 - Rinuncia, sospensione decadenza e revoca pag. 4 Art. 7 - Tariffe/canone per l utilizzo degli impianti pag. 5 Titolo III DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE Art. 8 Soggetti affidatari pag. 5 Art. 9 - Modalità di Affidamento pag. 5 Art. 10 - Requisiti di partecipazione alla selezione pag. 5 Art. 11 - Criteri di affidamento pag. 6 Art. 12 Convenzione col soggetto affidatario dell impianto pag. 6 Art. 13 Verifica stato di consistenza dell impianto pag. 7 Art. 14 Tariffe ed altri introiti pag. 7 Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15 Norme Transitorie pag. 7 Art. 16 - Entrata in vigore pag. 8 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità 1. In attuazione della L.R. 11.05.2015, n. 8, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento in gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Galliera Veneta, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico. 2. La gestione di detti impianti è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi: a) concorrere alla promozione e al potenziamento dell attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico; b) valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio; c) realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale; d) conseguire una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune. Art. 2 - Forme di gestione 1. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti nelle seguenti forme: a) direttamente; b) mediante concessione in gestione. 2. La concessione in gestione prevede che il gestore si faccia carico, in tutto o in parte, del rischio operativo e gestionale, discendente dalla conduzione dell impianto sportivo e che introiti le tariffe approvate dal Comune per l uso dell impianto stesso. L Amministrazione può contribuire ai costi della gestione in ragione del rilevante carattere sociale dell attività svolta dal soggetto gestore. Art. 3 - Concessioni in uso TITOLO II CONCESSIONI IN USO 1. L Amministrazione può autorizzare l uso temporaneo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività in esso previste, senza che ne venga attribuita anche la gestione, mediante apposita concessione amministrativa, in via preferenziale a società e associazioni dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, istituti scolastici ed associazioni radicate sul territorio. 2. Ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, qualora ve ne sia ancora la disponibilità, gli impianti sportivi possono essere concessi ad altri soggetti, singoli o associati, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività sportive, sociali ed aggregative. 3. Gli impianti sportivi possono essere concessi, compatibilmente con l attività sportiva programmata anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali riunioni, convegni, congressi, concerti, spettacoli. In tali ipotesi, l uso degli impianti è concesso secondo l agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di vigilanza sui pubblici spettacoli. 4. L Amministrazione può, comunque, determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all uso da parte dei soggetti di cui al secondo comma. 2

5. Gli impianti sportivi all interno o di pertinenza degli edifici scolastici sono concessi in uso ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive dell istituto scolastico, comprese quelle extracurriculari, previo nulla osta del competente Dirigente scolastico. 6. La concessione in uso dell impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa. Art. 4 Modalità di assegnazione 1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice al Comune, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi, indicando anche il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti. 2. Ai fini dell assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione, nell ordine, le seguenti priorità: a) soggetti che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili; b) soggetti con maggior numero di iscritti residenti a Galliera Veneta (previa autodichiarazione) con tesseramento annuale nei settori giovanili; c) soggetti che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto o in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente; d) organizzazione ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili. A parità di condizioni, costituisce titolo di priorità l avere sede nel Comune di Galliera Veneta ed, in subordine, prevarrà il criterio storico, ovvero l anno di costituzione del soggetto giuridico. 3. Le richieste di utilizzazione pervenute successivamente alla data di scadenza fissata sono esaudibili solo per spazi ed orari ancora disponibili, una volta accolte le domande pervenute nei termini. 4. Il Responsabile della 1^ Area Affari Generali, esaminate le domande pervenute ed acquisito il parere favorevole del Dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche, predispone il piano annuale di utilizzo, sulla base delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e della disponibilità degli impianti sportivi, rilasciando il relativo provvedimento. 5. Nel rilasciare le concessioni in uso, il Responsabile dovrà: a) consentire, per quanto possibile, lo svolgimento nel medesimo impianto delle attività di allenamento ed agonistiche; b) dare la precedenza, nel caso di concomitanza di gare nello stesso impianto e negli stessi orari, alle società che svolgono attività agonistica a livello superiore; c) concedere gli impianti sportivi dal lunedì al venerdì per attività di allenamento mentre il sabato, la domenica e i festivi per lo svolgimento di gare di campionato, tornei o manifestazioni particolari. Art. 5 Modalità di utilizzo 1. La concessione in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all anno sportivo ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi, compatibilmente con le disponibilità. 2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali sono specificati nelle relative concessioni in uso, devono essere tassativamente rispettati ed esposti in modo visibile all esterno dell impianto stesso; è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. 3. L accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare. 3

4. I concessionari rispondono di qualsiasi danno a cose o persone, doloso o colposo, causato dai loro iscritti ovvero da terzi, che dovesse verificarsi durante l utilizzo degli impianti, sollevando l Amministrazione comunale da ogni responsabilità. A tal fine, i concessionari sono tenuti a stipulare adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi, che va documentata all atto della richiesta, previa autocertificazione (l Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l attendibilità di quanto dichiarato). 5. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell impianto durante l orario assegnato e dovrà segnalare all Amministrazione l eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all attività sportiva. I nominativi dei responsabili e le variazioni della nomina sono preventivamente comunicate dal concessionario all Amministrazione comunale. 6. Per assicurare un corretto e ordinato utilizzo degli impianti concessi è tassativamente vietato: sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca della concessione; usare calzature non adeguate e/o sporche all interno delle palestre e di altri impianti analoghi; effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche; utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori; detenere le chiavi di accesso all impianto oltre il termine della concessione in uso; depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali, senza una specifica autorizzazione scritta dell Amministrazione; utilizzare l impianto fuori degli orari autorizzati; svolgere attività diverse da quelle autorizzate. 7. I concessionari sono tenuti a provvedere alle pulizie alla fine di ogni allenamento e/o gara e nel caso di utilizzo promiscuo degli spazi i concessionari sono tenuti ad accordarsi tra di loro per l organizzazione delle pulizie. Art. 6 - Rinuncia, sospensione, decadenza e revoca 1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell utilizzo, in caso di concessione in uso, deve essere fatta per iscritto e deve pervenire al Servizio comunale competente almeno 15 giorni prima della cessazione dell utilizzo. Rinunce verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell utilizzo non sono considerate efficaci. 2. Gli spazi ed orari resisi liberi a seguito della rinuncia sono concessi alle società sportive rimaste prive di assegnazione per mancanza di disponibilità. 3. Le concessioni in uso possono essere temporaneamente sospese a discrezione del Comune e/o dell Istituto scolastico cui fa capo l impianto, per particolari iniziative o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. 4. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente. 5. Per le sospensioni nulla è dovuto, da parte del Comune o della Scuola, al fruitore dell impianto, neanche a titolo risarcitorio. 6. Salvo che per gli eventi imprevedibili ed eccezionali, la comunicazione della sospensione deve essere trasmessa al concessionario con almeno 10 giorni di preavviso. 7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, il mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste dall art. 5, nonché la violazione di ulteriori specifiche disposizioni previste dall atto di concessione, potrà comportare la decadenza della concessione, fermo restando l obbligo da parte del concessionario della corresponsione delle somme dovute o del risarcimento di eventuali danni, senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo o rimborso spese. 4

8. L Amministrazione, inoltre, si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d uso per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Art. 7 Tariffe/canone per l utilizzo degli impianti 1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, stabilisce ogni anno le tariffe da applicare ai concessionari per l utilizzo degli impianti sportivi, avendo riguardo alla specificità di ciascuna struttura. TITOLO III DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE Art. 8 Soggetti affidatari 1. Qualora l Amministrazione non intenda gestire direttamente in economia gli impianti sportivi comunali, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, nonché a consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti. 2. La gestione degli impianti può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al predetto comma, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo articolo 9. Art. 9 Modalità di affidamento 1. L Amministrazione affida direttamente la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: a) presenza sul territorio di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell impianto; b) presenza sul territorio di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo. 2. Al di fuori dei presupposti di cui al precedente comma, l Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all art. 8, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. Art. 10 Requisiti di partecipazione alla selezione 1. L Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma, individua, in relazione ad ogni procedura di selezione, i requisiti che i soggetti partecipanti alla selezione devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 2. In ogni caso i soggetti partecipanti devono dimostrare: - di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l Amministrazione, al momento della presentazione dell istanza; - di non aver ricevuto diffide da parte dell Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere. 5

3. La determinazione dei requisiti di cui al comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione. Art. 11 Criteri di affidamento 1. L Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi sulla base dei seguenti criteri: a) garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all art. 12 nonché garanzia dell uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all art. 8 comma 1 che ne facciano richiesta, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell equilibrio economico della gestione da parte dell affidatario; b) adeguata valutazione dell esperienza dell affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio comunale, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticabile nell impianto, nonché dell eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani; c) presentazione dei progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; d) valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell Amministrazione del canone minimo che si intende percepire e dell eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli stessi; f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l efficienza e la funzionalità del medesimo; g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull impianto, ai sensi della lettera f). 2. Per ogni procedura di selezione, l Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli di cui al comma 1. Le offerte dei soggetti partecipanti dovranno essere rese esplicite mediante appositi documenti: - il piano gestionale dell impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari; - il piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili; - l ammontare dell eventuale canone richiesto per l utilizzo delle strutture e dell eventuale corrispettivo parziale per la gestione, riferito alle attività che soddisfano le esigenze essenziali della comunità locale; - la programmazione degli eventuali interventi di investimento relativi all impianto oggetto della concessione. Art. 12 Convenzione col soggetto affidatario dell impianto 1.Il rapporto tra l Amministrazione ed il soggetto affidatario dell impianto è regolato da apposita convenzione, i cui elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti, sono in particolare: 6

la durata della concessione; gli oneri a carico del gestore anche in ordine alla salvaguardia dell impianto sportivo. Di norma tutte le utenze sono a carico del Gestore, salvo situazioni di uso promiscuo dell impianto, che verranno valutate dall Amministrazione; gli oneri a carico del Comune; rispetto degli standard tariffari previsti per l uso dell impianto, diversificati per tipologia d utenza; modalità di controllo da parte del Comune; modalità di recesso dalla convenzione; la responsabilità e le garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti. 2. Alla convenzione sono allegati i seguenti piani: a) il piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell utenza, le destinazioni e gli orari d uso dell impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune; b) il piano di conduzione tecnica che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell impianto sportivo. Art. 13 Verifica stato di consistenza dell impianto 1. Al momento della consegna dell impianto, l Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell impianto, compreso l inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Al termine della gestione si procederà, in contradditorio con il concessionario, alla ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell impianto, fatta salva la normale usura secondo il corretto utilizzo, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della consegna, come risultante dal verbale di cui al comma precedente. Art. 14 Tariffe ed altri introiti 1. Le entrate derivanti dall applicazione delle tariffe nei confronti dei fruitori degli impianti sono a favore del concessionario. 2. Al concessionario spettano, inoltre, tutti gli introiti derivanti dalla gestione diretta ed, in particolare, gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti per lo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate dal concessionario, gli introiti derivanti dalla gestione di punti riservati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti. Art. 15 - Norme transitorie TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia. 2. Restano in vigore le convenzioni attualmente in essere fino alla loro naturale scadenza. 7

3. Tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate. Art. 16 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Galliera Veneta ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di ripubblicazione a norma dell art. 107 del vigente Statuto comunale. 8