PROTOCOLLO D INTESA tra MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI e VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione; VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 recante Istituzione del Ministero a norma dell articolo 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.; VISTA la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (di seguito denominata Convenzione ); VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i. (di seguito denominato Codice ) ed in particolare gli articoli 135, 143 e 156; VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo promulgato ai sensi della L.R. n. 5 del 23.01.04 ed approvato con Delibere di Consiglio Regionale del 28.06.06 e 12.09.06, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 straordinario del 10 gennaio 2007; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 con il quale, in applicazione dell articolo 146, comma 3 del Codice è stata definita la documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica da parte dell Amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione richiesta; PREMESSO 1
che la Regione Abruzzo ha approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo1990 il Piano Paesistico Regionale relativo in particolare a: Ambiti paesistici montani Monti della Laga Fiume Salinello Gran Sasso Maiella - Morrone Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d Abruzzo Ambiti paesistici costieri Costa Teramana Costa Pescarese Costa Teatina Ambiti paesistici fluviali Fiumi Vomano-Tordino Fiumi Tavo - Fino Fiumi Pescara Tirino- Sagittario Fiumi Sangro Aventino Ambito Fiume Aterno approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 120/34 del 1.03.1995; che l elaborazione e la redazione del Piano Paesistico Regionale ha seguito le procedure previste dalla legge regionale n. 18/1983 articolo 6; CONSIDERATO che in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto un protocollo d intesa tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici relativo alla redazione della semplificazione dei criteri contenuti nell allegato A del DPCM 12 dicembre 2006 Relazione Paesaggistica, a seguito del quale è stato dato anche avvio, con il coinvolgimento delle Soprintendenze di settore, alle attività istruttorie di verifica degli 2
ambiti territoriali già normati dal Piano Paesistico vigente e finalizzate alla elaborazione e redazione del nuovo Piano Paesaggistico; che il Ministero e la Regione già nel 2007 avevano concordemente manifestato l intenzione di voler procedere alla elaborazione e alla redazione congiunta del Piano Paesaggistico esteso all intero territorio regionale; che lo schema generale di convenzione di cui all articolo 156, comma 2, del Codice, già predisposto, risulta iscritto all ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni in sede tecnica; che in attesa della definizione della convenzione quadro si ritiene comunque necessario e urgente provvedere alla copianificazione paesaggistica, di cui all articolo 135 comma 1 e 143, comma 2, del Codice; tutto ciò premesso, il Ministero per i Beni e le attività culturali (di seguito Ministero ) e la Regione Abruzzo (di seguito Regione ), CONVENGONO: Articolo 1 (Premesse) 1. Le sopraesposte premesse e considerazioni costituiscono patto fra il Ministero e la Regione e formano parte integrante e sostanziale della presente intesa. Articolo 2 (Oggetto dell intesa) 1. Allo scopo di definire un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso, capace di conferire un efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei valori archeologici, architettonici, storici, culturali, naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio della Regione Abruzzo, il Ministero e la Regione manifestano la concorde volontà di procedere alla elaborazione e alla redazione congiunta del Piano Paesaggistico esteso all intero territorio regionale (di seguito Piano ), ai sensi e per gli effetti degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice. 3
2. L elaborazione e la redazione congiunte del Piano tengono conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella Convenzione di integrazione del paesaggio nelle politiche nazionali di pianificazione del territorio e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un incidenza diretta o indiretta sul paesaggio stesso. 3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Parti si impegnano reciprocamente ad attuare ogni forma di fattiva collaborazione e ad assicurare ogni utile scambio di informazioni, avvalendosi anche delle professionalità presenti nelle Università. 4. La presente intesa assolve agli obblighi di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice. Articolo 3 (Convenzione quadro) 1. Il Ministero e la Regione si impegnano reciprocamente ad attuare le disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica della Parte terza del Codice, nel rispetto dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all articolo 156, comma 2, del Codice. Articolo 4 (Revisione del Piano) 1. Il Ministero e la Regione si impegnano a provvedere congiuntamente alla revisione periodica del Piano, ai sensi e per gli effetti dell articolo 143, comma 2, del Codice, secondo le modalità che saranno stabilite nell accordo preliminare. Articolo 5 (Pianificazione urbanistica) 1. Il Ministero e la Regione considerano la presente intesa propedeutica al successivo adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica provinciali e comunali alla disciplina contenuta nel Piano elaborato e redatto secondo le modalità di cui alla presente intesa e all allegato disciplinare. 2. La Regione si impegna ad assicurare la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento previsto dall articolo 145, comma 5 del Codice. 4
3. Le previsioni del Piano sono cogenti per gli strumenti urbanistici provinciali e comunali e comunque immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in tali strumenti. Articolo 6 (Disciplinare) 1. Il disciplinare tecnico di attuazione allegato alla presente intesa, sottoscritto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Abruzzo, specifica i contenuti tecnici e le modalità operative per l attuazione dell intesa stessa ed indica il termine entro il quale devono essere completate l elaborazione e la redazione del Piano. 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Abruzzo si impegnano reciprocamente al rispetto del disciplinare tecnico di attuazione. Articolo 7 (Aggiornamento e modifiche del Protocollo d Intesa) 1. Il presente Protocollo d Intesa sarà adeguato su richiesta anche di una sola delle parti ad ogni modifica intervenuta delle normative citate in premessa o a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative in materia...., lì Il Ministro Il Presidente della Regione Abruzzo 5