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C11461 - CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA Provvedimento n. 23542 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società CONAD DEL TIRRENO Soc. Coop., pervenuta in data 19 gennaio 2012; VISTA la propria richiesta di informazioni, trasmessa in data 14 febbraio 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98; VISTA la risposta alla predetta lettera pervenuta in data 21 febbraio 2012; VISTE le integrazioni presentate dalla socieà CONAD DEL TIRRENO Soc. Coop. in data 12 e 16 marzo 2012; VISTA la propria delibera del 28 marzo 2012, con la quale è stato avviato, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della n. 287/90, il procedimento nei confronti della società CONAD DEL TIRRENO Soc. Coop. VISTO il termine di conclusione della fase istruttoria fissato al 12 maggio 2012; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. CONAD DEL TIRRENO SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito, Conad del Tirreno), con sede legale a Pistoia, è una cooperativa di dettaglianti che opera, anche mediante le sue controllate, nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Conad del Tirreno aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD, il quale svolge, a livello nazionale, alcune funzioni commerciali e di marketing per i propri soci. Nel 2010 il fatturato consolidato di Conad del Tirreno, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 1,9 miliardi di euro. 2. Oggetto di acquisizione per il tramite della sua controllata Futura S.r.l. (di seguito, Futura) sono nove rami d azienda di proprietà della società BILLA Aktiengesellschaft (di seguito, Billa), attivi nel settore della grande distribuzione organizzata. I punti vendita, situati nelle province di Roma, Firenze, Livorno, Oristano, Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio, autorizzati allo svolgimento dell attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, operano attualmente sotto l insegna Billa. Nel 2010 il fatturato realizzato dai rami d azienda oggetto di acquisizione è stato di circa 1 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 3. L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di Conad del Tirreno dei seguenti punti vendita, che verranno gestiti sotto l insegna Conad. Conad del Tirreno ha prestato il proprio consenso all acquisto dei suddetti punti vendita intesi come un unico complesso aziendale, non essendo al contrario disponibile ad acquisire i singoli punti vendita separatamente. n. Comune Provincia indirizzo Metri quadrati 1 Oristano OR Loc. Pontineddu/Portanuova 3.558 2 Olbia OT Loc. Basa S.S. 125 4.638 3 Cagliari CA Via Jenner 3.834 4 Alghero SS Via Don Minzoni 1.766 5 Roma RM C.so Francia 1.491 6 Roma RM Via Trastevere 908 7 Firenze FI Via Pietrapiana 875 8 Livorno LI Via Fiume 1.688 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

9 Firenze FI Piazza Dalmazia 860 4. Nel contratto di acquisizione dei suddetti rami di azienda è altresì previsto un patto di non concorrenza in virtù del quale nelle Regioni Lazio, Toscana e Sardegna la parte venditrice si asterrà dall aprire direttamente e/o indirettamente, anche sotto forma di partecipazione societaria e/o di assistenza o consulenza e/o di accordi (di natura finanziaria, professionale e/o manageriale o logistico distributiva, franchising e/o affiliazione commerciale) esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari contraddistinti dall insegna Billa o da altre insegne (ad eccezione dell insegna Penny Market limitatamente al canale discount) per il periodo di quattro anni successivi alla data del primo Closing. Billa, inoltre, per quanto attiene al territorio della regione Sardegna, garantisce espressamente che non provvederà a rinnovare e/o estendere i contratti di franchising che ha ivi in essere, non sottoscriverà relativamente all insegna Billa nuovi contratti di franchising, né consentirà l apertura di nuovi punti vendita da parte dei propri affiliati, salva preventiva autorizzazione da parte dell acquirente. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE 5. L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parti di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro. 6. Il patto di non concorrenza precedentemente descritto costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dei rami d azienda acquisiti, a condizione che tale patto abbia un estensione geografica non superiore a quella dei mercati rilevanti in cui sono attivi i suddetti rami d azienda e una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni 2. IV. L ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA 7. In ragione dell impatto dell operazione, l Autorità ha formulato, in data 14 febbraio 2012, una richiesta di informazioni volta a completare il set di dati necessari alla valutazione, interrompendo il termine di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 8. Conad del Tirreno, in data 20 febbraio 2012, ha provveduto a fornire i dati e le informazioni richieste, segnalando, altresì, l esistenza di trattative avanzate per la cessione ad un soggetto esterno al gruppo facente capo a Conad del Tirreno del punto vendita sito in località Zinnigas. 9. In data 28 marzo 2012, l Autorità ha deliberato l avvio dell istruttoria sulla presente operazione, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. In particolare, in sede di avvio, è stato evidenziato come la realizzazione dell operazione, consistente nell acquisizione da parte di Conad del Tirreno dei nove rami d azienda in oggetto, tra cui quello sito in località Pontineddu/Portanuova, fosse suscettibile di determinare il rafforzamento di una posizione dominante in capo alla medesima Conad del Tirreno nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano. Il provvedimento di avvio istruttoria è stato notificato a Conad del Tirreno il 13 aprile 2012. In data 16 aprile 2012 tale provvedimento è stato pubblicato nel bollettino dell Autorità. Da questa data sono decorsi i termini per la presentazione di eventuali istanze di partecipazione all istruttoria, ai sensi dell articolo 7 del D.P.R. n. 217/98. Nessun soggetto ha presentato istanza di accesso nei termini previsti. Conad del Tirreno, che non ha esercitato il proprio diritto di richiedere l audizione finale di fronte al Collegio, ha presentano impegni in data 17 aprile 2012. V. LA POSIZIONE DELLE PARTI La posizione di Conad del Tirreno 10. Riguardo alle motivazioni dell acquisizione, i rappresentanti di Conad del Tirreno hanno precisato che il punto vendita sito nel Comune di Santa Giusta in località Zinnigas è stato acquisito nell ambito di una più ampia operazione conclusa con la società Comprabene S.p.A., controllata da Lombardini Holding S.p.A., notificata in data 4 agosto 2011 e deliberata dall Autorità nella sua adunanza del 22 settembre 2011. Nell ambito di tale più ampia operazione si sono acquistati anche alcuni punti vendita, tra cui quello sito in località Zinnigas, non considerati strategici e che, dunque, si è programmato di cedere. In tale ottica, pertanto, sia per ragioni di stretta strategia aziendale sia per evitare eventuali dubbi in ordine al pieno rispetto della disciplina antitrust, Conad del Tirreno ha avviato, prima della conclusione con Billa del contratto preliminare condizionato di compravendita dei rami d azienda oggetto della presente operazione, le 2 [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24.]

negoziazioni per la cessione del citato punto vendita. Già nel novembre 2011 la società [omissis] aveva formalizzato a Futura una proposta di acquisto per tale punto vendita. VI. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto 11. Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. All interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano tra di loro per dimensione, ampiezza (numero di prodotti) e profondità (numero di referenze per ogni prodotto) degli assortimenti, caratteristiche espositive, posizionamento di prezzo, presenza di banchi per i prodotti freschi, disponibilità di parcheggi e ulteriori servizi resi al consumatore. Secondo quanto stabilito dall Autorità 3, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità. Poiché l operazione riguarda l acquisizione di tre rami d azienda aventi superficie superiore ai 2.500 m2 e sei rami d azienda di superficie compresa tra 400 e 2.499 m2, i mercati del prodotto rilevanti sono quello degli ipermercati (punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie superiore a 1.500 m2) e quello dei supermercati (tutti i punti vendita della distribuzione moderna). Il mercato geografico 12. Da un punto di vista geografico, il mercato ha una dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L esatta delimitazione della dimensione geografica del mercato deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Ai fini della valutazione dell operazione comunicata, pertanto, per i primi tre punti vendita (cfr tabella), i mercati rilevanti sono quelli degli ipermercati delle province di Oristano, Olbia e Cagliari; per gli altri punti vendita, i mercati rilevanti sono quelli dei supermercati delle province di Sassari, Roma, Livorno e Firenze. Effetti dell operazione 13. Come già esplicitato nel provvedimento di avvio dell istruttoria, l operazione comunicata non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali in nessuno dei mercati in questione, ad eccezione di quello degli ipermercati della provincia di Oristano, dove, in virtù della presente operazione, Conad del Tirreno intende acquisire un ipermercato sito in località Pontineddu/Portanuova e avente una superficie di 3.558 m2. A tale punto vendita corrisponde, nel mercato degli ipermercati, una quota di mercato pari al 66%. Nella stessa provincia, in base all operazione notificata in data 4 agosto 2011 e deliberata dall Autorità nella sua adunanza del 22 settembre 2011, Conad del Tirreno aveva acquistato un supermercato di grandi dimensioni nel Comune di Santa Giusta in località Zinnigas ed avente superficie di vendita pari a 2.200 metri quadrati. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, in virtù degli stretti legami di sostituibilità esistenti tra ipermercati (punti vendita di superficie superiore a 2.500 m2.) e supermercati di grandi dimensioni (aventi una superficie compresa tra 1.500 e i 2.499 m2.), il mercato degli ipermercati è composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie superiore a 1.500 m2. Pertanto, a seguito dell operazione notificata, la quota del punto vendita sito in località Zinnigas andrebbe a sommarsi a quella relativa al punto vendita sito in località Pontineddu/Portanuova (66%) e Conad del Tirreno arriverebbe a detenere, nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano, una quota complessiva pari a circa il 78%. Alle medesime valutazioni si giunge con l applicazione della metodologia basata su curve isocrone che contemplino tutti i punti vendita situati entro una distanza percorribile in auto in quantacinque minuti dal punto vendita sito in località Pontineddu/Portanuova. Nel suddetto mercato la concorrenza è rappresentata unicamente da un punto vendita di 1.900 m2 gestito da Billa. La concentrazione appare pertanto suscettibile di determinare, nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano, la costituzione di una posizione dominante in capo a Conad del Tirreno. Gli impegni proposti da Conad del Tirreno 14. In data 17 aprile 2012, Conad del Tirreno ha presentato gli impegni di seguito descritti, volti ad evitare qualsiasi dubbio circa la creazione o rafforzamento di una posizione dominante nel mercato degli ipermercati nella provincia di Oristano in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. 15. In particolare, Conad del Tirreno si impegna a trasferire il controllo del ramo d azienda sito nel Comune di Santa Giusta, in Loc. Zinnigas, comprensivo di tutto il complesso organizzato di beni materiali e immateriali con esclusione 3 [Cfr. Provvedimento n. 6113 del giugno 1998, C3037, Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 25/98.]

del diritto di utilizzare i marchi e le insegne riferibili al sistema distributivo CONAD -, contratti, licenze, permessi e autorizzazioni, nonché del personale afferente al medesimo punto vendita. In particolare Conad del Tirreno si impegna a cedere o concedere in affitto per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni il suddetto punto vendita entro il [omissis] a soggetti terzi, indipendenti, finanziariamente ed industrialmente idonei e non facenti parte del sistema distributivo CONAD, a seguito di invito ad offrire da inviarsi ai principali operatori nazionali della Grande Distribuzione Organizzata e/o a soggetti operanti attraverso le insegne di questi ultimi, come tali dotati delle necessarie capacità e competenze industriali e finanziarie, nonché degli incentivi economici, per gestire adeguatamente il punto vendita sito nel Comune di Santa Giusta e per operare quali concorrenti effettivi dei punti vendita a insegna CONAD nella provincia di Oristano. Al riguardo Conad del Tirreno si impegna a sottoporre all approvazione dell Autorità l identità del/i prospettato/i acquirente/i o affittuario/i e la bozza finale del relativo contratto di cessione/affitto di ramo d azienda, nonché a dare pronta comunicazione del perfezionamento dell operazione di cessione/affitto. 16. Con riferimento allo stesso punto vendita, Conad del Tirreno si impegna, inoltre, a prescindere dall identità del terzo cui verrà trasferito il controllo dello stesso, a: (i) fornire periodicamente, a scadenza trimestrale, le necessarie informazioni circa l andamento delle trattative per il trasferimento del controllo del punto vendita in oggetto; (ii) fare sì che, nel periodo interinale che precede l attuazione dell impegno proposto, il punto vendita continui ad essere gestito secondo la buona pratica commerciale ed in condizioni di normale esercizio, senza che venga posto in essere alcun atto che possa avere un effetto negativo significativo sulle attività e sulla competitività di tale punto vendita; (iii) far sì che, per un periodo di due anni dal perfezionamento della cessione/affitto del punto vendita, né la stessa Conad del Tirreno né Futura né loro società controllate sollecitino attivamente il trasferimento o offrano contratti di lavoro presso tali società agli attuali dipendenti dello stesso punto vendita; (iv) far sì che, per un periodo di cinque anni dal perfezionamento della cessione/affitto del punto vendita, né la stessa Conad del Tirreno né Futura né loro società controllate riacquistino, direttamente e/o indirettamente, il controllo dello stesso punto vendita. Misure alle quali si condiziona l autorizzazione della concentrazione 17. La creazione in capo a Conad del Tirreno di una posizione dominante nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano, in grado di ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza a seguito della concentrazione in esame, è strettamente connessa alla elevata concentrazione della struttura distributiva del suddetto mercato, caratterizzato da un numero estremamente ridotto di punti vendita di dimensioni superiori a 1.500 m2. Questi ultimi infatti sono solamente tre: un supermercato di grandi dimensioni e un ipermercato (con superficie di vendita rispettivamente pari a 1.900 e 3.558 m2) operati da Billa e un supermercato di grandi dimensioni (con superficie di 2.200 m2) operato da Conad del Tirreno. L operatore che si trovasse ad operare ambedue i punti vendita di maggiori dimensioni arriverebbe necessariamente a detenere una posizione fortemente dominante nel suddetto mercato. Tale riduzione della concorrenza potrebbe essere evitata attraverso la cessione o la concessione in affitto, per un periodo sufficientemente lungo, da parte di Conad del Tirreno del punto vendita sito in località Zinnigas (avente dimensione di 2.200 m2) a concorrenti in grado di disciplinare l esercizio del potere di mercato da parte di Conad del Tirreno. L efficacia delle misure 18. Gli impegni formulati da Conad del Tirreno (la cessione o l affitto per un periodo di almeno cinque anni del punto vendita sito in località Zinnigas) appaiono idonei ad assicurare uno sviluppo della concorrenza nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano. Lo stadio delle trattative per la cessione del punto vendita sito in località Zinnigas 19. Nella comunicazione del 17 aprile 2012, Conad del Tirreno ha inoltre informato l Autorità che in data 4 aprile 2012 è stato sottoscritto tra Futura ed [omissis] un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà e, dunque, il trasferimento del controllo ex articolo 7 della legge n. 287/90 del punto vendita sito in località Zinnigas. Contestualmente è stata sottoscritta tra la società Sarda Gest S.r.l. società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Conad del Tirreno ed effettivo gestore del citato punto vendita in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato con Futura 4 e [omissis] una scrittura privata in cui, tra gli altri, si dà atto della volontà di Futura e di Sarda Gest S.r.l. di risolvere anticipatamente in via consensuale il citato contratto di affitto di azienda. 20. Nella comunicazione del 2 maggio 2012, Conad del Tirreno ha infine informato l Autorità che in data 30 aprile 2012 Futura ha ceduto a [omissis] il ramo d azienda sito in località Zinnigas. Gli effetti del suddetto contratto di cessione decorrono dal giorno 6 maggio 2012. 4 [Il contratto scade il 31/12/2012 ed è rinnovabile anno per anno. ]

VII. CONCLUSIONI 21. Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che l operazione in esame - comportando l acquisizione da parte di Conad del Tirreno, tra gli altri, del punto vendita sito in località Pontineddu/Portanuova - determini, nel mercato degli ipermercati della provincia di Oristano, la creazione di una posizione dominante in capo alla stessa cooperativa. Tale posizione è infatti da analizzarsi in considerazione principalmente della quota di mercato attribuibile al punto vendita oggetto di acquisizione e dell assenza di concorrenti dotati di altrettanto potere di mercato. 22. Alla luce di tali valutazioni, solo la piena attuazione delle misure sopra descritte in grado di garantire in modo duraturo la cessione o l affitto del punto vendita sito in località Zinnigas che sulle base delle informazioni trasmesse da Conad del Tirreno cominceranno ad essere attuate già a far data dal 6 maggio p.v. - potrà superare gli effetti restrittivi derivanti dall operazione in esame, così come originariamente notificata. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, sul mercato degli ipermercati della provincia di Oristano; RITENUTO, necessario prescrivere alla società Conad del Tirreno, ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame; CONSIDERATO che le misure ritenute idonee ad evitare la costituzione di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, sul mercato degli ipermercati della provincia di Oristano, sono quelle illustrate nel presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, che alla luce delle misure sopra individuate, l'operazione non conduce, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO che l operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento, una delle quali sarà attuata già a far data dal 6 maggio 2012; RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati; DELIBERA di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, alla società Conad del Tirreno Società Cooperativa il pieno rispetto delle seguenti condizioni: 1) la cessione o la concessione in affitto per un periodo non inferiore a cinque anni del punto vendita sito in località Zinnigas entro il [omissis] a soggetti terzi, indipendenti, finanziariamente ed industrialmente idonei e non facenti parte del sistema distributivo CONAD, come tali dotati delle necessarie capacità e competenze industriali e finanziarie, nonché degli incentivi economici, per gestire adeguatamente il suddetto punto vendita e per operare quali concorrenti effettivi dei punti vendita a insegna CONAD nella provincia di Oristano. 2) l obbligo/impegno di fornire periodicamente, a scadenza trimestrale, all Autorità le necessarie informazioni in merito al trasferimento del controllo del punto vendita sito in località Zinnigas; 3) l obbligo/impegno, nel periodo interinale che precede l attuazione dell impegno proposto, di continuare a gestire il punto vendita sito in località Zinnigas secondo la buona pratica commerciale ed in condizioni di normale esercizio, senza che venga posto in essere alcun atto che possa avere un effetto negativo significativo sulle attività e sulla competitività di tale punto vendita; 4) l obbligo a carico delle società Conad del Tirreno Società Cooperativa, Futura S.r.l. e delle loro società controllate di non sollecitare attivamente il trasferimento o offrire contratti di lavoro presso tali società agli attuali dipendenti del punto vendita sito in località Zinnigas per un periodo di due anni dal perfezionamento della cessione/affitto dello stesso punto vendita; 5) l obbligo a carico delle società Conad del Tirreno, Futura S.r.l. e delle loro società controllate, per un periodo di cinque anni dal perfezionamento della cessione/affitto del punto vendita sito in località Zinnigas, di non riacquistare, direttamente e/o indirettamente, il controllo dello stesso punto vendita.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato sul Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa p. IL PRESIDENTE Piero Barucci