ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 213 del 03/04/2014 Cl. 1.1.02 OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Scuola ASIPSE Srl di Milano per lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzato alla formazione in Psicoterapia. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni
IL DIRETTORE GENERALE Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare: - la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l esercizio dell attività psicoterapeutica, subordinando l esercizio della stessa all acquisizione di una specifica formazione professionale post lauream, mediante corsi quadriennali di specializzazione attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; - il D.M. 11 novembre 1998, n. 509, che prevede all art. 2 comma 1 l adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della legge 56/1989; - l art. 10 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con il quale vengono individuati gli obiettivi qualificanti e le attività formative e di orientamento indispensabili per ogni classe di corsi di studio; - l O.M. 10 dicembre 2004 del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, che all art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell abilitazione ministeriale all insegnamento dell attività di psicoterapia nonché per l attuazione di convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento di specifiche attività formative; - la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto Tirocini di formazione e di orientamento, fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.; - l art. 18 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, recante norme per la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati; - la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini ; - il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013; Visto il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini di formazione e di orientamento e dei tirocini curriculari, adottato con Deliberazione D.G. n. 455 del 26.07.2006; Visto il Protocollo tecnico aziendale in ordine agli obblighi a carico del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante in materia assicurativa, adottato con Deliberazione D.G. n. 645 del 10.12.2008; Visto il Decreto D.G. n. 178 del 05.04.2013 Adozione del Codice Etico aziendale ; Visto il Codice di Comportamento dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. n. 49 del 30.01.2014; Ricordato che, con Deliberazione D.G. n. 147 del 15.03.2011, si era provveduto alla stipula di convenzione con la Scuola ASIPSE Srl (Associazione per lo Studio e l'insegnamento Psico-Socio-Educativo) di Milano per lo svolgimento di tirocini finalizzati alla formazione in psicoterapia, convenzione giunta a scadenza in data 14.03.2014; Esaminata la richiesta pervenuta dalla suddetta Scuola in data 10.03.2014 (Atti Recepim. ASL Prot. n. 0037498 del 17.03.2014), per il rinnovo del rapporto convenzionale ai fini dello svolgimento di attività di tirocinio di formazione in Psicoterapia; Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sociale con nota Prot. n. 0041622 del 25.03.2014;
Rilevato che è prestata dalla medesima Scuola apposita garanzia assicurativa presso l INAIL e per Responsabilità Civile verso Terzi, con massimali conformi a quanto stabilito nel Regolamento aziendale; Precisato che l'azienda si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio; Preso atto che il Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano qui anche Responsabile del procedimento dichiara la regolarità tecnica del presente atto; Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l Azienda; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; D E C R E T A a) di accogliere la richiesta formulata dalla Scuola ASIPSE Srl (Associazione per lo Studio e l'insegnamento Psico-Socio-Educativo) di Milano, per il rinnovo del rapporto convenzionale per lo svolgimento di tirocini nell'ambito dei corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia, istituiti presso la predetta Scuola, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato A composto di pagine n. 3); b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione; c) di precisare che l'azienda si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio; d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l Azienda, alla Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, come già stabilito alla lettera c) del dispositivo della deliberazione D.G. n. 455 del 26.07.2006; e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l Azienda; f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all Albo on-line ai sensi dell art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella
Allegato A CONVENZIONE TRA LA A.S.L. DI BRESCIA E LA SCUOLA ASIPSE SRL DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRA la Scuola ASIPSE Srl Associazione per lo Studio e l Insegnamento Psico-Socio Educativo, ente gestore della Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano e della sede periferica di Sesto San Giovanni (MI), con sede in Via Settembrini, 2 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA n 03756380964, rappresentata dal Dott. Spiridione Roberto Mario Masaraki, E l Azienda Sanitaria Locale A.S.L.. di Brescia (Soggetto Ospitante), con Sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F./P.IVA 03436310175; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/1088 del 23.12.2010, rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano; PREMESSO CHE: - la legge 18 febbraio 1989, n. 56 disciplina l ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l esercizio dell attività psicoterapeutica; - l art. 3 della suddetta legge subordina l esercizio dell attività psicoterapeutica all acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; - il D.M. 11 novembre 1998, n. 509 prevede all art. 2 comma 1 l adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della legge 56/1989; - l O.M. 10 dicembre 2004 del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, all art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell abilitazione ministeriale all insegnamento dell attività di psicoterapia nonché per l attuazione di convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento di specifiche attività formative; - l art. 18 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 detta norme per la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati; - l'art. 9 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", detta norme in materia di tirocini per l'accesso alle professioni e di tirocini da svolgersi presso pubbliche amministrazioni; - l accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.01.2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le Linee-guida in materia di tirocini ; - la D.G.R. Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013 ha individuato i Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini ; 1
Allegato A - il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro Regione Lombardia n. 10031 del 05.11.2013 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 1. L A.S.L. di Brescia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti laureati in tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall art. 8 del decreto ministeriale n. 509/1998; 2. Il Soggetto Ospitante si riserva, comunque, la facoltà di valutare, di volta in volta secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati le richieste pervenute, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini. Art. 2 1. L oggetto della convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del decreto n. 509/1998. 2. Il tirocinio, anche ai sensi dell art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/ 97 non costituisce rapporto di lavoro. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante. 4. Per ciascun tirocinante inserito in Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto, a cura del Soggetto Promotore, un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile contro Terzi. Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - adottare le linee di condotta prescritte dal Codice Etico del Soggetto Ospitante e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013. 2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dell attività di tirocinio devono essere concordate con il Soggetto Ospitante. Art. 4 1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 2. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare l evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all INAIL ed all Autorità di Pubblica Sicurezza. Art. 5 2
Allegato A 1. Il Soggetto Ospitante garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss. mm. e ii., provvedendo: - alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in Azienda dai tirocinanti; - all attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente; - all informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati. 2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto Ospitante. Art. 6 1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. 3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione. Art. 7 1. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. 2. La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese. Brescia, Per il Soggetto Promotore SCUOLA ASIPSE SRL L'AMMINISTRATORE (Dott Spiridione Roberto Mario Masaraki) Per il Soggetto Ospitante ASL DI BRESCIA Per delega del Direttore Generale IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI (Dott.ssa Lucia Branca Vergano) 3