Tassa sul traffico pesante ridotta per i trasporti di legname greggio

Documenti analoghi
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Luogo e data... Firma... Campo d applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone...

Modifica del 30 agosto Il Consiglio federale svizzero decreta:

GUIDA PER I DETENTORI DI VEICOLI

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico Proroga e modifica

Modifica del 2 aprile Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza dell 11 dicembre 1978 sull indicazione dei prezzi (OIP)

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Campagna OIP 2014: "negozi e offerte online" Risultati

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) Proroga e modifica

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Fallimenti e avviamenti a maggio 2012

«noi sosteniamo le PMI»

Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA

Formazione. Alcuni indicatori e confronti

Imposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel

Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013

Dichiarazione doganale di stampati periodici al di fuori degli orari d imposizione

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Imballaggi (con o senza deposito)

Modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2014

Domanda di gratuito patrocinio

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP PANORAMICA. 1 Introduzione Calcolo della TTPCP... 3

5 Prix. Aumento dei prezzi nell edilizia e calo nel genio civile COMMUNIQUÉ DE PRESSE MEDIENMITTEILUNG COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

407 Classificazione della legna a scopo energetico Stato: aprile 2002

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

IL DIRETTORE. Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della Direttiva 2008/118/CE;

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP PANORAMICA. 1 Introduzione Calcolo della TTPCP... 3

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Combattiamo il riciclaggio di denaro.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA

Accordo

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

TEL FAX ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO D IMPRESA (MOD. MA-RI)

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Formazione e scienza Edizione Istituzioni di formazione. Neuchâtel 2015

Ordinanza

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO LA RUINA. Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

Continua crescita del parco veicoli: preferenza per i veicoli a diesel e a trazione integrale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Regime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo»

Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Gli oneri ed adempimenti legali per le aziende estere che vogliono operare nel territorio elevetico. Vicenza

ANALISI DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI DOCENTI TICINESI RISPETTO AGLI ALTRI CANTONI SVIZZERI

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Tariffe per la fornitura di energia elettrica

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Sostituita. basate sul web

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Allegato menzionato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Notifica di un sinistro

Sostituita. basate sul web

Previdenza professionale delle persone disoccupate

VERSAMENTO NON DOVUTO (eventi interruttivi, esenzioni, etc)

DOCUMENTI PER CONFERENZA STAMPA 3 OTTOBRE Bellinzona, 3 ottobre 2008 BC/rol

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Domanda di gratuito patrocinio

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP PANORAMICA. 1 Introduzione Calcolo della TTPCP... 3

Transcript:

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Divisione tasse sulla circolazione Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) Tassa sul traffico pesante ridotta per i trasporti di legname greggio Trasporto esclusivo (Impegno) Trasporto non esclusivo (Restituzione) Direttiva In base all articolo 45 capoverso 2 dell Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811; stato del 1º gennaio 2008). Valido dal 1º gennaio 2008 Monbijoustrasse 91, CH-3003 Berna Fax 058 463 70 90 Conto postale 30-704-6 Per i contatti vedi ultima pagina

- 2 - ASPETTI GIURIDICI 1 Basi legali Legge federale del 19 dicembre 1997, stato del 19 dicembre 2000, concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP, RS 641.81): articolo 4 Ordinanza del 6 marzo, stato del 1º gennaio 2008 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811): articolo 11 e 12a Articolo 11 Trasporti di legname 1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e e 14 capoverso 1. 2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m 3 di legname greggio trasportato. L importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. 3 Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione. Articolo 12a Impegno 1 L agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori: a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12. 2 L impegno illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell agevolazione. Ordinanza del 16 ottobre 2000 concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio (RS 641.811.31) Articolo 1 Diritto alla restituzione Danno diritto alla restituzione della tassa sul traffico pesante i trasporti di: a) tronchi/legname da sega (tronchi con o senza corteccia) non lavorati, generalmente misurati, d una lunghezza minima di circa 1 metro; b) legname industriale e legname per la produzione d energia, ossia tronchi non misurati e non lavorati, frammenti, cortecce, tondelli, legname spaccato, ceppi e altri legnami; c) cascami di legno industriale e cascami di legno per la produzione d energia, ossia frammenti, cortecce, schegge, sciaveri, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, segature e altri cascami di legno. Pagina 2 di 14 V 05 / 04.2015

- 3 - Articolo 2 Domanda di restituzione 1 La domanda di restituzione va presentata per ogni veicolo e deve contenere i seguenti dati: a) i dati relativi al richiedente (nome della ditta, indirizzo completo); b) la targa di controllo e il numero di matricola del veicolo; c) il periodo di restituzione; d) la data del trasporto; e) il destinatario del trasporto e il luogo di destinazione; f) l indicazione del legname greggio e del genere di legno; g) il volume del legname per corsa in metri cubi (m 3 ); h) il calcolo dell importo complessivo della restituzione per veicolo e periodo di tassazione; i) la data e la firma del richiedente. 2 Le domande di restituzione devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. Articolo 3 Prova 1 Il richiedente deve provare che la tassa sul traffico pesante è stata pagata. La Direzione generale delle dogane può richiedere ulteriori mezzi probatori. 2 Tutti i documenti e i giustificativi importanti per la restituzione della tassa vanno custoditi durante cinque anni e su richiesta presentati alla Direzione generale delle dogane. Pagina 3 di 14 V 05 / 04.2015

- 4 - LEGNAME GREGGIO (assortimento di legname e prodotti di legno) 2 Definizione di assortimenti di legname e di prodotti del legno fruenti della restituzione I trasporti fruenti della restituzione menzionati nell ordinanza (art. 11 cpv. 1 OTTP, RS 641.811; art. 1 Ord. concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio, RS 641.811.31) concernono gli assortimenti di legname non lavorato (legno greggio) che si differenziano tuttavia per quanto concerne il genere e la provenienza nonché le possibilità d utilizzazione e di trasporto. Definizione degli assortimenti di legname e dei prodotti di legno: Assortimenti Tronchi Cascami di legno Sottoassortimenti Tronchi, risp. legname da sega Legname industriale Cascami per la produzione d energia Cascami per la produzione d energia Legname industriale Prodotti Tronchi misurati, lunghi o corti Tronchi (di regola non misurati), frammenti, cortecce, legname spaccato, ceppi, tondelli Schegge, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, segarure, frammenti, cortecce, sciaveri Gli assortimenti e i sottoassortimenti di legname vanno definiti come segue: 2.1 Tronchi I tronchi risultano dall estrazione del legno e dalla sua lavorazione effettuate esclusivamente nel bosco. I tronchi possono essere suddivisi sommariamente nei sottoassortimenti denominati tronchi da sega, risp. legname da sega, legname industriale e legname per la produzione di energia. Tutti i sottoassortimenti dei tronchi possono essere asportati dal bosco misurati o non misurati. Se i tronchi d una lunghezza di 1 o 2 metri (eccezionalmente anche altre lunghezze) vengono fenduti nel bosco per esservi asportati, tale legname è anche denominato legname accatastato 1. 1 Per legname accatastato s intendono i cosiddetti tondelli, legname spaccato e ceppi di varia lunghezza, che sono stoccati e trasportati in cataste facilmente misurabili (tutti i legni della medesima catasta devono avere pressappoco la medesima lunghezza). Il legname accatastato può essere legname da sega, legname industriale o legname per la produzione d energia. Pagina 4 di 14 V 05 / 04.2015

- 5-2.1.1 Tronchi, risp. legname da sega Per tronchi o legname da sega s intendono i tronchi di alberi o sezioni di quest ultimi (con o senza corteccia) d una lunghezza minima di circa 1 m. La misurazione può essere effettuata nel bosco o presso l azienda di lavorazione. 2.1.2 Legname industriale Il legname industriale è un legname greggio che, contrariamente al legname da sega, non si addice ad essere lavorato ulteriormente nelle segherie e che è generalmente sminuzzato meccanicamente o disgregato chimicamente in diversi luoghi di lavorazione. Per legname industriale s intendono generalmente i tronchi non misurati 2, i frammenti, le cortecce, i tondelli, il legname spaccato e i ceppi. 2.1.3 Legname per la produzione di energia Il legname per la produzione d energia corrisponde all assortimento del legname industriale. La differenza risiede semplicemente nell utilizzazione: contrariamente al legname industriale, quello per la produzione d energia è fornito ad altri acquirenti per la produzione d energia (impianti di riscaldamento e di combustione). Il legname per la produzione di energia è anche denominato legna da ardere. 2.2 Cascami I cascami quale secondo assortimento principale risultano dall ulteriore lavorazione dei tronchi nelle aziende dell industria forestale. I cascami di legno si suddividono nei sottoassortimenti denominati legno industriale e legno per la produzione d energia. 2.2.1 Cascami di legname industriale Nei cascami industriali rientrano i sottoprodotti risultanti dalla lavorazione di tondami nelle segherie (p.es. squadratura di segati). Tra i vari prodotti si possono annoverare i frammenti, le cortecce, le schegge, gli sciaveri, i trucioli di segatura, la segatura e i trucioli di piallatura. 2.2.2 Cascami di legno per la produzione di energia I cascami di legno per la produzione d energia corrispondono ai sottoprodotti del legname industriale. La differenza risiede semplicemente nell utilizzazione: contrariamente al legname industriale, quello per la produzione d energia è fornito ad altri acquirenti per la produzione d energia (impianti di riscaldamento e di combustione). Il legname per la produzione di energia è anche denominato legna da ardere. 2 Il legname industriale non è generalmente misurato nel bosco, bensì trasportato per la lavorazione ulteriore senza essere misurato. Alcune aziende di lavorazione o segherie possono però misurare elettronicamente tale legname all atto della lavorazione. Pagina 5 di 14 V 05 / 04.2015

- 6 - TRASPORTI DI LEGNAME GREGGIO 3 Trasporti di legname greggio 3.1 Generalità Il detentore del veicolo menzionato nella licenza di circolazione è autorizzato a presentare la domanda e ricevere la restituzione. La restituzione avviene una volta scaduto il periodo fiscale della tassa sul traffico pesante e si riferisce al veicolo (1 domanda per periodo e veicolo). La restituzione non può essere trattata elettronicamente mediante l apparecchio di rilevazione TTPCP. Essa avviene pertanto in modo convenzionale ( soluzione cartacea ). Danno diritto alla restituzione i trasporti di legname greggio effettuati in territorio svizzero da detentori di veicoli svizzeri e esteri. 3.2 Trasporti che danno diritto alla restituzione Trattandosi di trasporti di legname, la premessa da adempire affinché si fruisca della restituzione è che il legname trasportato rientri negli assortimenti di legname greggio definiti al capitolo 2. I trasporti di prodotti principali di grande valore della lavorazione del legno come segati, pannelli truciolari, impiallacciature, carta, mobili, ecc, non danno invece diritto alla restituzione. I trasporti di legname che danno diritto alla restituzione secondo i luoghi di provenienza e di destinazione possono essere caratterizzati come segue: 3.2.1 Trasporti dal bosco - Legname da sega di ogni genere, grandezza e qualità - Legno industriale - Legname per la produzione d energia I trasporti dal bosco sono trasporti a senso unico, dato che non vengono praticamente effettuati dei trasporti (di ritorno) di legno verso il bosco. Per gli assortimenti di legname trasportati dal bosco non vi sono pese per determinare il peso all atto del carico. Per il calcolo del peso del carico ci si fonda sul metro cubo, il metro-stero, il metro cubo solido e il metro cubo sciolto. 3.2.2 Trasporti dall azienda di lavorazione del legno I trasporti che danno diritto alla restituzione dall azienda di lavorazione del legno concernono unicamente delle corse all interno del primo livello di lavorazione. Tra gli assortimenti trasportati rientrano: legname da sega non lavorato, fornito come merce commerciale in un altra azienda per esservi lavorato; legname da sega formato, immesso nel commercio del legno pregiato (esportazione o lavorazione come impiallacciatura); cascami di legno industriale; legname per la produzione d energia. Pagina 6 di 14 V 05 / 04.2015

- 7-3.3 Trasporto esclusivo di legname greggio Se un veicolo viene utilizzato esclusivamente per il trasporto di legname greggio, il suo detentore può impegnarsi per iscritto alla Direzione generale delle dogane a trasportare esclusivamente legname greggio. L aliquota di 75 per cento della tassa secondo OTTP viene inserita nel sistema informatico solo dopo aver ricevuto l impegno sul mod. 56.98. In questo caso non c è bisogno di una complessa procedura di restituzione. I dettagli della procedura e dello svolgimento vengono descritti nel capitolo 4. 3.4 Trasporto non esclusivo di legname greggio Se un veicolo non viene utilizzato esclusivamente per il trasporto di legname greggio l amministrazione delle dogane concede, su richiesta con i moduli 56.77 e 56.78, una restituzione di CHF 2.10 per m 3 di legname greggio. L importo della restituzione è limitato al massimo al 25 per cento dell importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. I dettagli della procedura e dello svolgimento vengono descritti nel capitolo 5. Pagina 7 di 14 V 05 / 04.2015

- 8 - IMPEGNO 4 Trasporto esclusivo di legname greggio Con il veicolo dev essere trasportato esclusivamente del legname greggio secondo il capitolo 2. Non è permesso effettuare dei trasporti di altra merce. 4.1 Domanda / Impegno Veicoli svizzeri: Per ogni veicolo destinato ad effettuare esclusivamente trasporti di legname greggio il detentore invia alla Direzione generale delle dogane, divisione tasse sulla circolazione una domanda scritta tramite l apposito modulo (mod. 56.98). Con questa domanda il detentore s impegna a trasportare con il menzionato veicolo esclusivamente legname greggio secondo il capitolo 2. La durata minima dell impegno di trasportare esclusivamente legname greggio è di minimo un anno. Non sono possibili dei cambiamenti a breve termine della procedura scelta. La Direzione generale delle dogane conferma l autorizzazione sul modulo di domanda e informa così il richiedente. I trattori a sella, con cui vengono effettuati esclusivamente trasporti di legname greggio, devono figurare sulla licenza di circolazione la menzione Può essere impiegato soltanto per il trasporto di legname greggio. Veicoli esteri: I detentori esteri i quali trasportano esclusivamente legname greggio in svizzera e nel Principato del Liechtenstein s impegnano altrettanto tramite il modulo 56.98. Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane, divisione tasse sulla circolazione. Sia ai veicoli con l apparecchio di rilevazione e sia ai veicoli senza l apparecchio di rilevazione viene applicata l aliquota ridotta di 75 per cento. 4.2 Autorizzazione Sia ai veicoli svizzeri come anche a quelli esteri la Direzione generale delle dogane applica l aliquota ridotta di 75 per cento a partire dalla data in cui riceve la domanda rispettivamente l impegno. L impegno dev essere inoltrato dal detentore del veicolo ad ogni messa in circolazione, anche se si tratta dello stesso veicolo dopo una temporanea immobilizzazione. L aliquota ridotta della tassa secondo l articolo 14 OTTP vale fino alla revoca rispettivamente fino alla messa fuori circolazione del veicolo. La complessa procedura di restituzione secondo il capitolo 5 è superflua. 4.3 Abuso L impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno comporta la revoca dell agevolazione. L introduzione di una procedura penale resta riservata. Pagina 8 di 14 V 05 / 04.2015

- 9 - RESTITUZIONE 5 Trasporto non esclusivo di legname greggio Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di 2.10 franchi per m 3 di legname greggio trasportato. L importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. 5.1 Procedura di restituzione 5.1.1 Principi della procedura di restituzione Per i veicoli che non trasportano esclusivamente trasporti di legname greggio valgono i seguente principi per la procedura di restituzione: Per la domanda di restituzione occorre utilizzare i moduli messi a disposizione dall amministrazione delle dogane. - mod. 56.77 Domanda di restituzione per trasporti di legname greggio - mod. 56.78 Controllo delle corse per la restituzione della TTPCP per trasporti di legno Tali moduli sono disponibili su Internet e possono essere copiati a volontà. Il modulo di domanda e il modulo per il controllo delle corse costituiscono una panoramica periodica, risp. una ricapitolazione delle corse che danno diritto alla restituzione per un singolo veicolo. Il richiedente (detentore del veicolo) presenta una domanda per veicolo e per periodo fiscale. Le singole fatture di trasporto, i giustificativi di trasporto e i bollettini di fornitura del detentore del veicolo servono da base per compilare il modulo di domanda e come mezzo probatorio nell ambito di controlli a scandaglio effettuati posticipatamente. Dai documenti di base (mezzi di prova) del detentore del veicolo si devono poter desumere i dati menzionati nel modulo di domanda. Il detentore del veicolo deve custodire i rispettivi documenti in ordine di data almeno durante 5 anni. La classificazione per data deve garantire la possibilità di effettuare in qualsiasi momento un controllo a scandaglio efficiente. 5.1.2 Definizioni di assortimenti e prodotti da utilizzare nell ambito della restituzione della TTPCP Come desumibile dalle summenzionate spiegazioni, nel settore del legno vengono utilizzati per designare i singoli sottoassortimenti diverse definizioni e diversi sinonimi. Il mantenimento di molteplici definizioni provocherebbe confusione e opacità nell ambito dell esecuzione della restituzione della TTPCP. Ai fini di un esecuzione semplice e efficace è pertanto necessario limitare le definizioni allo stretto indispensabile. Trattandosi della dichiarazione degli importi da restituire (sul mod. 56.78) devono essere utilizzati solamente le definizioni/designazioni qui appresso: Pagina 9 di 14 V 05 / 04.2015

- 10 - Nella colonna Prodotto occorre indicare uno dei codici seguenti: 1 per tronchi, tondame, legname spaccato, tondelli, ceppi 2 per sciaveri, schegge 3 per segature, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, frammenti, cortecce 4 per altri legnami (p.es. ceppaie) 5 per altri cascami di legno (p.es. resti di cimatura) Nella colonna Genere di legname occorre indicare uno dei codici seguenti: A B per legno di conifere e legno tenero per legno duro (faggio, carpine, frassero, quercia, olmo, betulla) Tutte le definizioni e tutti i sinonimi non menzionati nello specchietto devono essere evitati nell ambito della restituzione. Vi rientra ad esempio la definizione di legname accatastato. Le corse dichiarate devono essere ricollegate dal richiedente ad una definizione menzionata nello specchietto. Se il prodotto che dà diritto alla restituzione non rientra nei summenzionati legnami o cascami, occorre in tal caso dichiararlo e designarlo nelle rubriche altri legnami risp. altri cascami di legno del modulo di domanda. I carichi non designati con il nome d un prodotto non sono riconosciuti della DGD e pertanto dedotti dall importo della restituzione dichiarato. 5.1.3 Conversione in metri cubi delle unità di calcolo e di misura usuali Per la conversione delle diverse unità di misura 3 usuali e dei diversi criteri 4 nell unità cubica prevista dall OTTP dovrebbe essere utilizzata una quantità di fattori di conversione limitata. Per la conversione si tien conto delle seguenti semplificazioni: Per quanto concerne lo stato ponderale, risp. il peso anidro (atro) non si dovrebbe fare una differenza 5 tra singoli generi di alberi, risp. di legno, ma solo tra i due gruppi di genere di legname conifere (incl. il legno di latifoglia tenero) e legno (duro) di latifoglia. Si rinuncia ad una differenziazione stagionale del peso del legname greggio. Non è tenuto conto nemmeno dello stato del legname con o senza corteggia. Il grado d umidità del legno greggio (atro/lutro) riveste invece grande importanza per quanto concerne il peso del trasporto. Si tien conto di ciò differenziando i fattori di conversione. 3 Unità di misura usuali: metro cubo, metro stero, metro cubo reale, metro cubo sciolto, tonnellata 4 Differenziazioni usuali: grado d umidità (atro/lutro), con o senza corteccia, stagione (semestre invernale/estivo) 5 Il legno di conifere ha generalmente un peso specifico inferiore a quello delle latifoglie. La proporzione ridotta di legno di latifoglia tenero dal peso specifico quasi uguale a quelle delle conifere può essere trascurata.. Pagina 10 di 14 V 05 / 04.2015

- 11 - Corrisponde a... m 3 /massa di legno reale TTPCP P r o d o t t i d i l e g n a m e g r e g g i o Unità di misura Gruppo di genere di legno Tronchi, legname da sega, legname spaccato, tondelli, ceppi sciaveri, schegge segature, trucioli di segature, trucioli di piallatura, trucioli, cortecce 1 tonnellata (1000 kg) peso allo stato 1 metro stero (stero) volume apparente 1 metro cubo sciolto 1 tonnellata (1000 kg) di peso anidro (atro) conifera (e legno di latifoglia tenero) 1.3 latifoglia (duro) 1.0 conifera e latifoglia 0.7 0.6 conifera e latifoglia 0.4 conifera (e legno di latifoglia tenero) 2.6 latifoglia (duro) 1.7 Il summenzionato sistema di conversione è considerato affidabile dalla Comunità svizzera d interessi del legname industriale, dall industria svizzera del legno (lavorazione del legname industriale e segherie) nonché dall azienda forestale ed è quindi riconosciuto. Stando al parere dei suddetti rappresentanti settoriali esso costituisce un buon compromesso tra precisione e attuabilità tecnica. Si potrebbe introdurre altre semplificazioni, ma esse implicherebbero altre imprecisioni non auspicate. 5.2 Procedura di restituzione 5.2.1 Allestimento della domanda da parte del detentore del veicolo Il detentore del veicolo compila un modulo di domanda e i fogli sul controllo delle corse per ogni periodo di restituzione e per veicolo secondo il titolo delle rubriche. I dati relativi ai singoli trasporti si fondano sulle fatture e sui giustificativi che i detentori dei veicoli allestiscono per i loro clienti o per la loro contabilità aziendale. Affinché i moduli siano facilmente leggibili, essi vanno compilati dal richiedente con la macchina da scrivere o mano in stampatello. Può capitare che per singolo veicolo si debbano utilizzare diversi moduli Controllo delle corse. In tal caso essi vanno numerati adeguatamente. Per esempio: 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3. Il detentore del veicolo può allegare al modulo di domanda anche dei controlli delle corse da lui approntati. La disposizione delle rubriche deve però corrispondere a quella del modulo stampato. Le copie per uso personale devono essere stese dall interessato. 5.2.2 Termine per la presentazione della domanda Al richiedente viene accordato un termine di al massimo un anno, a decorrere dalla data dell ultimo trasporto eseguito nel periodo di dichiarazione, per presentare la domanda di restitu- Pagina 11 di 14 V 05 / 04.2015

- 12 - zione. Per un trasporto assoggettato alla TTPCP avvenuto p. es. il 20 febbraio 2007 il detentore del veicolo può presentare la domanda di restituzione sino all ultimo giorno del mese di febbraio 2008. Per le corse assoggettate alla tassa forfetaria, effettuate con veicoli svizzeri, la data di riferimento è sempre il 31 dicembre dell anno successivo. Trattandosi di veicoli esteri il termine scade un anno dopo il periodo fiscale. Una volta scaduti i suddetti termini, non si ha più diritto alla restituzione. 5.2.3 Controlli a scandaglio effettuati posticipatamente dalle autorità di restituzione Giusta l art. 41 OTTP la DGD può richiedere dei mezzi probatori per documentare i dati dichiarati o effettuare dei controlli aziendali. 5.2.4 Possibilità di allibramento Allibramento: All atto dell allibramento, l importo da restituire viene computato possibilmente direttamente sul corrente credito TTPCP. Sul conteggio mensile della TTPCP viene quindi fatturato soltanto il saldo (importo netto). L allibramento si riferisce al veicolo. Restituzione: Se l allibramento non fosse possibile la restituzione verrà versata su un conto postale o bancario (incluso l estero). Devono essere allegate alla domanda di restituzione le prove del pagamento effettuato. Pagina 12 di 14 V 05 / 04.2015

- 13 - PROVE 6 Documenti che provano il trasporto del legname 6.1 Trasporto esclusivo di legname greggio (impegno) I detentori di veicoli che hanno nei confronti dell amministrazione delle dogane sottoscritto un impegno di trasportare esclusivamente legname greggio non devono eseguire nessuna complessa procedura di restituzione. Ma come prove valgono principalmente i stessi documenti come per la procedura di restituzione, come per esempio ordini di trasporto, fatture di trasporto, contratti di fornitura o altri documenti simili. Sono invece secondarie delle liste di misura o altri documenti simili. 6.2 Trasporto non esclusivo di legname greggio (procedura di restituzione) I documenti per la rilevazione dei quantitativi di legname greggi trasportati sono le distinte concernenti le misurazioni firmate dai forestali o dal venditore e le fatture dettagliate (fatturazioni) delle aziende di trasporto. Quest ultime si fondano sui bollettini di fornitura dell azienda di trasporto Gli importi fatturati per i trasporti di legname si fondano in gran parte sulle unità quantitative o volumetriche (metro cubo, metro-stero metro cubo sciolto) 6. Singole prestazioni di trasporto vengono però anche calcolate secondo le tonnellate e il tempo utilizzato (aliquote orarie/prezzi forfetari giornalieri). Per il calcolo secondo le tonnellate è importante lo stato d umidità del legname greggio. Nel commercio del legno, l unità di misura tonnellata è pertanto differenziata in assolutamente secca (dal tedesco atro t atro ) e secca all aria (dal tedesco lutro t lutro ). Le unità trasportate ad un determinato momento (data) o durante un determinato periodo, moltiplicate con il prezzo fatturato per unità, danno il prezzo per la rispettiva prestazione di trasporto. I prezzi fatturati si fondano generalmente su un calcolo del costo completo dell azienda di trasporto. Inoltre, per la prestazione di trasporto calcolata secondo l unità di tempo (prezzo forfetario orario o giornaliero) dev essere disponibile un attestazione concernente la rispettiva quantità trasportata in m 3 firmata dal forestale o dal comune. 6 Come termine per l unità di misura metro volume apparente, viene utilizzato il termine stero Pagina 13 di 14 V 05 / 04.2015

- 14 - INFORMAZIONI / COMPETENZE 7 Informazioni / competenze Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: Direzione generale delle dogane, divisione tasse sulla circolazione, Monbijoustrasse 91, CH-3003 Berna Internet: Tedesco: Francese: Italiano: http://www.lsva.ch http://www.rplp.ch http://www.ttpcp.ch Per domande fondamentali: Veicoli svizzeri, incl. FL Cantoni: BE, FR, GE. JU, NE, VD, VS AI, AR, BL, BS, FL, GL, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH AG, GR, LU, SO, TI, ZG Veicoli esteri: Telefono: +41 (0) 58 / 463 12 49 +41 (0) 58 / 463 12 58 +41 (0) 58 / 462 76 85 (deutsch) +41 (0) 58 / 463 42 32 (italiano) Tutti i paesi +41 (0) 58 / 463 12 55 Telefax +41 (0) 58 / 463 70 90 e-mail Per domande concrete concernente la fatturazione: lsvaallgemein@ezv.admin.ch I nomi e i numeri di telefono delle responsabili persone di riferimento si trovano sulle rispettive fatture. Tassa forfetaria sul traffico pesante: Direzione generale delle dogane, divisione tasse sulla circolazione, Monbijoustrasse 91, CH-3003 Berna Telefono +41 (0) 58 / 463 12 55 Telefax +41 (0) 58 / 463 70 90 e-mail zentrale-psva@ezv.admin.ch Pagina 14 di 14 V 05 / 04.2015