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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2798/2002 proposto da Riva Felice, in proprio e nella sua qualità di socio amministratore di Agricola Riva Vivai s.n.c. di Riva Felice, Luigi & C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Giglio e Massimo Nicolini ed elettivamente domiciliato nello studio di quest ultimo in Milano, corso Venezia n. 36; contro - il Comune di Giussano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Guido Alberto Inzaghi nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Principe Amedeo n. 3; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata negli uffici dell Avvocatura Regionale in Milano, via Fabio Filzi, n. 22; per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Giussano n. 28 del 25 marzo 1999 di adozione della variante generale al vigente piano regolatore generale ; - della deliberazione del Consiglio comunale di Giussano n. 35 del 25 giugno 2002 di esame delle controdeduzioni alle osservazioni e relativa approvazione ; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e per la condanna del Comune di Giussano al ristoro dei danni subiti dal ricorrente, nonchè per l annullamento con motivi aggiunti notificati in data 14 novembre 2002 alle parti come sopra rappresentate e difese e depositati il 29 novembre 2002, - della relazione alla variante generale al PRG redatta dal progettista dott. Colombo, e per l annullamento con motivi aggiunti notificati in data 2 e 3 marzo 2004 alle parti come sopra rappresentate e difese e depositati il 18 marzo 2004, - della delibera di Giunta Regionale n. 7/14161 dell 8 agosto 2003 che ha approvato con modifiche d ufficio la variante generale al PRG del Comune di Giussano e la successiva variante in itinere, adottata con delibera del Consiglio comunale di Giussano n. 9 del 10 marzo 2003, come da avviso di avvenuta approvazione e deposito pubblicato sul BURL n. 2 del 7 gennaio 2004. VISTO il ricorso con i relativi allegati; 2

VISTI i motivi aggiunti notificati in data 14 novembre 2002 e depositati il 29 novembre 2002; VISTI i motivi aggiunti notificati in data 2 e 3 marzo 2004 e depositati il 18 marzo 2004; VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giussano e della Regione Lombardia; VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 il Ref. Daniele Dongiovanni; Uditi, ai preliminari, l'avv. Giglio per il ricorrente, l'avv. Inzaghi per il Comune resistente e l avv. E. Moretti, in sostituzione dell avv. Pujatti, per la Regione Lombardia; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio (notificato il 24/25 settembre 2002), il ricorrente ha impugnato, per l annullamento e la conseguente condanna dell amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti, la delibera di adozione di variante generale del PRG con la quale il Comune di Giussano ha modificato la destinazione d uso delle aree di proprietà del ricorrente da area agricola a zona F per attrezzature di interesse generale e, con riferimento ad altri mappali (sempre di sua proprietà), ha confermato quella già prevista ovvero F2 3

per attrezzature pubbliche e di uso pubblico. Con lo stesso gravame, l interessato ha anche impugnato la deliberazione comunale n. 35 del 25 giugno 2002 di esame delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini. Avverso tali atti, ed ogni altro a questi connesso, presupposto e consequenziale, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 2, lett. b della L.R. n. 93/1980); difetto assoluto di motivazione in violazione dell art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed irragionevolezza; 2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 della legge n. 1187/1968); difetto assoluto di motivazione in violazione dell art. 3 della legge n. 241/90. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Giussano e la Regione Lombardia per resistere al ricorso. Con motivi aggiunti notificati in data 14 novembre 2002 e depositati il 29 novembre 2002, il ricorrente ha poi impugnato, per l annullamento, la relazione alla variante generale al PRG redatta dal progettista dott. Colombo riproponendo i motivi di censura avanzati con il ricorso introduttivo del giudizio. Successivamente, con motivi aggiunti notificati in data 2 e 3 marzo 2004 e depositati il 18 marzo 2004, l interessato ha, infine, impugnato la delibera n. 7/14161 dell 8 agosto 2003 con cui la Giunta Regionale ha approvato con modifiche d ufficio la variante generale al PRG del Comune di Giussano, anche in questo caso reiterando i motivi di censura proposti con il ricorso principale. 4

In prossimità della trattazione della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente ha insistito per l accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti mentre le controparti hanno chiesto il loro rigetto perché infondati nel merito. In particolare, il Comune resistente ha, dapprima, eccepito l irricevibilità e l inammissibilità del gravame introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2006, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. DIRITTO 1. Sono fondate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale. 1.1 In particolare, il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile. Ed invero, come specificato nella parte in fatto, il ricorrente, con il gravame principale (notificato il 24/25 settembre 2002), ha impugnato, in primo luogo, la delibera n. 28 del 25 marzo 1999 del Consiglio comunale di Giussano di adozione della variante generale del PRG la quale, ai sensi dell art. 124 del D.lgs n. 267/2000, è stata pubblicata all albo pretorio fino al 29 aprile 1999. A ciò va aggiunto che, come risulta dagli atti, l interessato, nel mese di giugno 1999, ha presentato osservazioni in merito alle scelte operate con la suddetta variante generale, a riprova del fatto che, quantomeno da quella data (giugno 1999), era a conoscenza del contenuto lesivo delle nuove previsioni urbanisitiche. Ora, posto che, con riferimento alla predetta delibera, il ricorso è stato notificato 5

come detto - nel mese di settembre 2002, non sussistono dubbi sul fatto che l impugnativa sia stata proposta tardivamente (spirato, cioè, il termine decadenziale previsto dall art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971) rispetto al momento in cui l interessato ha avuto piena conoscenza delle prescrizioni lesive ivi contenute e, pertanto, in questa parte, il gravame deve essere dichiarato irricevibile. Con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio, il deducente ha impugnato anche la deliberazione del Consiglio comunale di Giussano n. 35 del 25 giugno 2002 di esame delle controdeduzioni alle osservazioni e relativa approvazione. In questa parte, il ricorso va invece dichiarato inammissibile in quanto diretto contro un atto infraprocedimentale in quanto investe non l atto (iniziale) di adozione del piano regolatore (impugnato come detto tardivamente), né il provvedimento regionale (conclusivo) di approvazione del piano (impugnati sì con i motivi aggiunti del marzo 2004, ma anch essi inammissibili come si vedrà in seguito), bensì la delibera consiliare di controdeduzioni alle osservazioni degli interessati, che si colloca in una fase intermedia del procedimento e che, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St., sez. IV, 17.12.03 n. 8254 e T.A.R. Lombardia, sez. II, 7.10.05 n. 3781), non produce alcun effetto lesivo autonomo. 1.2 A loro volta, i motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2002 vanno dichiarati inammissibili poiché, oltre al fatto che si rivolgono anch essi avverso un atto infraprocedimentale (la relazione alla variante generale al PRG redatta dal 6

progettista dott. Colombo) e, quindi, privo di un autonomo effetto lesivo, seguono la stessa sorte del ricorso introduttivo del giudizio che non ha resistito alle eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale (cfr precedente punto 1.1). 1.3 I motivi aggiunti notificati in data 2 e 3 marzo 2004 e depositati il successivo 18 marzo (con i quali il ricorrente impugna la delibera n. 7/14161 dell 8 agosto 2003 con cui la Giunta Regionale ha approvato con modifiche d ufficio la variante generale al PRG del Comune di Giussano) vanno allo stesso modo dichiarati inammissibili in quanto si innestano su un ricorso che, a sua volta, è stato dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile. Al riguardo, va evidenziato che non è invocabile l istituto della conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo posto che i primi sono stati notificati al domicilio eletto del Comune di Giussano (ovvero presso l avv. Inzaghi) e non (anche) presso la sede legale dell ente territoriale resistente. 2. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile; i motivi aggiunti (del novembre 2002 e del marzo 2004), a loro volta, vanno dichiarati inammissibili. 3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: - il gravame introduttivo del giudizio va dichiarato, in parte, irricevibile e, per il resto, inammissibile; 7

- i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA, in favore del Comune di Giussano e della Regione Lombardia nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) cadauno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, con l'intervento dei magistrati: Mario Arosio - Presidente Carmine Spadavecchia - Consigliere Daniele Dongiovanni Referendario est. 8