REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO PARTE I ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D UFFICIO. Articolo 1. Elenco nazionale dei difensori d'ufficio

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REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO PARTE I ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D UFFICIO Articolo 1 Elenco nazionale dei difensori d'ufficio 1. Il Consiglio Nazionale Forense predispone e aggiorna l elenco nazionale dei difensori d ufficio. 2. Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è disciplinato dal D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 e dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015. Articolo 2 Requisiti per l inserimento nell elenco nazionale 1. Ai fini dell inserimento nell elenco nazionale occorre soddisfare una delle condizioni di cui all art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p.

2. É condizione per l iscrizione all elenco nazionale, inoltre, l adempimento dell obbligo formativo di cui all art. 11 della L. 247/2012. Articolo 3 Requisito della partecipazione a corso biennale di formazione e aggiornamento in materia penale 1. I corsi di formazione di cui alla lett. a) del comma 1bis dell art. 29 disp. att. c.p.p., ad accesso libero e aperti anche ai praticanti avvocati, hanno a oggetto le seguenti materie: - diritto penale, - diritto processuale penale, - deontologia forense, - cenni di diritto penale europeo, - diritto penitenziario, - misure di prevenzione personali e patrimoniali. 2. I corsi sono a carattere prevalentemente pratico e devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. 3. I relatori sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale. 4. Le presenze al corso devono essere documentate e le assenze non devono

superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso. 5. Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami consistenti in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso; nel caso di corso organizzato dal Consiglio dell Ordine di Imperia ovvero dalla Camera Penale Imperia Sanremo all esame finale presenzia un rappresentante del Consiglio dell Ordine, con funzioni consultive. L esame deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso. 6. A conclusione del biennio l organizzazione del corso trasmette l elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell esame. L attestato di frequenza al corso, rilasciato all esito del positivo superamento dell esame finale, ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell iscrizione all elenco nazionale dei difensori d ufficio. 7. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui sopra, può dare diritto all attribuzione dei crediti ai sensi dell art. 11 della Legge 21 dicembre 2012 n. 247. Articolo 4 Requisito dell iscrizione all albo da almeno cinque anni e dell esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione 1. L iscrizione all albo e l esperienza in materia penale di cui alla lett. b) del comma 1bis dell art. 29 disp. att. c.p.p. è dimostrata dalla partecipazione ad

almeno dieci udienze (dibattimentali o camerali) per ogni anno e, tra queste, non più di due udienze per anno quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p e non più di tre udienze per anno innanzi al Giudice di Pace. 2. Ai fini di cui al comma che precede non può essere fatta valere la partecipazione a udienze di mero rinvio. Articolo 5 Inserimento e permanenza nell elenco nazionale 1. L iscrizione all elenco nazionale dei difensori di ufficio è disposta su domanda dell interessato indirizzata al Consiglio Nazionale Forense e presentata al Consiglio dell Ordine unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento. La domanda deve specificare in quale delle condizioni di cui all art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. versi il richiedente. 2. Accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 bis dell art. 29 disp. att. c.p.p. e l assenza di sanzioni disciplinari definite superiori all avvertimento, il Consiglio dell Ordine trasmette gli atti al Consiglio Nazionale Forense con allegato parere nel termine di trenta giorni. 3. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione nelle forme previste dall art. 8 del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense. 4. Per permanere nell elenco nazionale dei difensori di ufficio sono condizioni

necessarie: a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all avvertimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione nei dodici mesi precedenti, ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio; c) l adempimento dell obbligo formativo di cui art. 11 della Legge 247/2012. 5. La documentazione richiesta per la permanenza nell elenco deve essere presentata al Consiglio dell Ordine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell inserimento nell elenco nazionale. Articolo 6 Sospensione dall elenco nazionale 1. Al difensore d ufficio iscritto, salvo comprovate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione della turnazione. 2. A parziale deroga di quanto sopra, è consentita la richiesta di sospensione dalla turnazione per un periodo massimo di venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo c.d. feriale, vale a dire dal 1 al 31 agosto di ciascun anno; la richiesta deve essere presentata al Consiglio dell Ordine entro il termine perentorio del 5 giugno di ciascun anno.

Articolo 7 Cancellazione dall elenco nazionale 1. Gli iscritti all elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni decorrenti dal momento dell iscrizione. 2. Il Consiglio dell Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all avvertimento allo stesso inflitto, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di inserimento nell elenco nazionale se non trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione. 4. La cancellazione dall elenco nazionale non fa venir meno le nomine precedentemente ricevute. PARTE II DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D UFFICIO Articolo 8 Modalità di designazione 1. Il difensore d ufficio nominato ai sensi dell art. 97 comma 1 c.p.p. è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all art. 29 disp. att. c.p.p.

2. Il Consiglio dell Ordine predispone, ai fini della nomina su richiesta dell Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, mediante un apposito ufficio centralizzato, un elenco dei professionisti iscritti all albo e facenti parte dell elenco nazionale. Articolo 9 Decorrenza della designazione 1. La designazione del difensore d ufficio decorre dal momento della richiesta all Ufficio Centralizzato da parte dell Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. 2. Il difensore d ufficio cessa dalle sue funzioni solo se è nominato un difensore di fiducia. PARTE III DIRITTI E DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO Articolo 10 Doveri del difensore d ufficio 1. La difesa d ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine. 2. Il difensore d ufficio ha l obbligo di adempiere ai propri doveri defensionali dall atto della nomina al momento della definitività della sentenza e, pertanto, per tutte le fasi procedimentali fino al passaggio in giudicato della sentenza.

3. In applicazione dell art. 27 del Codice Deontologico Forense, il difensore iscritto nell elenco nazionale, se possibile, deve dare comunicazione all assistito dell incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento e informandolo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia nonché della possibilità, nei casi consentiti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato. 4. I difensori iscritti nell elenco nazionale hanno l obbligo di reperibilità nei giorni in cui risultano di turno secondo le tabelle, rilasciando al momento dell iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.). 4. Nel caso in cui sia richiesta i difensori medesimi hanno l obbligo della presenza, e, pertanto, devono essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli. 5. In caso di impedimento, il difensore d ufficio potrà nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incombenti ai sensi dell art. 102 c.p.p. 6. Qualora il difensore di ufficio non sia legittimato ad adempiere all incarico assegnatoli deve avvertire tempestivamente il Giudice procedente. 7. I difensori d ufficio hanno l obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.

Articolo 11 Diritti del difensore d ufficio 1. Il difensore d ufficio ha diritto a ricevere dal difensore nominato di fiducia successivamente alla sua designazione comunicazione tempestiva dell incarico ricevuto. 2. Quest ultimo, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d ufficio per l attività svolta. 3. Le spese e i compensi del difensore d ufficio debbono essere corrisposti da parte dell assistito secondo la normativa vigente; il difensore d ufficio della persona irreperibile è retribuito secondo quanto previsto dall art. 117 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 fatto salvo, comunque, il diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste; il difensore dell irreperibile deve presentare, al termine di ogni fase processuale, al Giudice che ha proceduto la nota delle spese e degli onorari del giudizio sulla quale il Giudice provvede nella misura e con le modalità indicate nell art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il difensore d ufficio che assiste una persona che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (artt. 76 ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) per il pagamento delle sue competenze seguirà le modalità indicate negli artt. 78-114 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PARTE IV CONTROLLI E SANZIONI Articolo 12 Vigilanza 1. Il Consiglio dell Ordine vigila, anche attraverso la Commissione di lavoro appositamente nominata, sul rispetto della legge, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento. 2. Il Consiglio dell Ordine, su parere della competente Commissione di lavoro, pone in essere quanto ritenuto utile per verificare il rispetto degli obblighi di cui all art. 29 comma 7 disp. att. c.p.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente regolamento, anche attraverso eventuali periodiche consultazioni del sistema informatizzato. 3. Il difensore d ufficio, nominato ai sensi dell art. 97 comma 1 c.p.p, che sia sostituito ai sensi del quarto comma dell art. 97 c.p.p., perché assente all incombente, può essere convocato presso il Consiglio dell Ordine cui deve esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale. Articolo 13 Sanzioni

1. In caso di gravi o reiterate inosservanze degli obblighi richiamati nel presente regolamento di cui ravvisi la possibile rilevanza disciplinare, il Consiglio dell Ordine provvede a trasmettere gli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina. PARTE V NORME FINALI Articolo 14 Regolamento previgente Il presente regolamento revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera in materia di difensori d ufficio.