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P R O G R A M M A V I T A Tutela previdenziale

Tutela previdenziale Mod. 5173 VIT - Ed. 06/04 Reale Mutua, con il presente contratto, si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo nel caso in cui avvenga il decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale. Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale. Per facilitare la lettura e la comprensione del testo, i principali termini utilizzati sono stati riportati in carattere corsivo e raccolti in un Glossario, riportato al fondo del presente fascicolo.

Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua offre al sottoscrittore una particolare forma di protezione contrattuale. Reale Mutua ha istituito infatti la Commissione di garanzia dell Assicurato che ha lo scopo di garantire agli Assicurati il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. Fanno parte di questa commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell Assicurato. Compito della commissione è esaminare i ricorsi presentati dagli Assicurati ed esprimere la propria decisione in merito. Le principali modalità per accedere alla commissione sono le seguenti. Il ricorso può essere presentato dopo che l Assicurato abbia fatto presente per iscritto alla Reale Mutua le proprie osservazioni e la risposta ottenuta sia considerata non soddisfacente. Possono presentare ricorso tutti gli Assicurati con Reale Mutua che siano persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali che abbiano stipulato un

contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, con eccezione di quelle riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono peraltro assimilati agli Assicurati i terzi, portatori di un interesse diretto, in cui favore o in cui nome o per cui conto il contratto in questione sia stato stipulato. Sono assimilati alle persone fisiche i Condomìni. Il ricorso alla Commissione per le persone fisiche è praticabile per le controversie di valore non superiore a euro sessantamila. Il ricorso per le associazioni e società di persone e di capitali è praticabile per le controversie di valore non superiore a euro centosessantamila. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, deve indicare i dati relativi alla posizione interessata e specificare le ragioni della contestazione, con unita la documentazione ritenuta utile. Il ricorso, completamente gratuito per l Assicurato, deve essere indirizzato alla Commissione di garanzia dell Assicurato della Reale Mutua - Via Torino, 3-00184 ROMA. La Commissione, effettuata la necessaria istruttoria e acquisite le osservazioni della Società assicuratrice, decide

nel rispetto dei patti contrattuali e nell osservanza delle norme di diritto, ricorrendo se del caso ai principi di equità, e comunica all Assicurato e a Reale Mutua la decisione presa. L Assicurato è libero di accettarla o, in alternativa di rivolgersi in piena libertà all Autorità Giudiziaria. La decisione della Commissione è invece vincolante per la Reale Mutua, sempre che l Assicurato l accetti. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla commissione è opportuna una preventiva lettura del Regolamento il cui testo è reperibile sul sito Internet www.realemutua.it, seguendo il percorso Servizi per il Cliente > Garante dell Assicurato.

Condizioni di assicurazione

INDICE 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pag. 2 1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato - (incontestabilità) Pag. 2 1.2 Entrata in vigore dell assicurazione Pag. 2 1.3 Facoltà di revoca della proposta e recesso dal contratto Pag. 2 1.4 Pagamento del premio Pag. 2 1.5 Mancato pagamento del premio (per le tariffe a premio annuo) Pag. 3 1.6 Ripresa del pagamento del premio e riattivazione (per le tariffe a premio annuo) Pag. 3 1.7 Rischio morte Pag. 3 1.8 Carenza Pag. 3 1.9 Riscatto Pag. 4 1.10 Prestiti Pag. 4 1.11 Cessione, pegno e vincolo Pag. 4 1.12 Oneri fiscali Pag. 4 1.13 Beneficiari Pag. 4 1.14 Foro competente Pag. 4 1.15 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua Pag. 5 1.16 Pagamenti di Reale Mutua Pag. 5 2 ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE Pag. 6 2.1 Prestazioni garantite Pag. 6 2.2 Tariffa a premio annuo Tar. 204 Pag. 6 2.3 Tariffa a premio annuo Tar. 224 Pag. 6 2.4 Tariffa a premio unico Tar. 205 Pag. 6 2.5 Condizioni differenziate Fumatori e Non-Fumatori (valide solo per le Tar. 204 e 224) Pag. 6 3 ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE ANNUALMENTE DI UN IMPORTO COSTANTE UGUALE AD 1/n DEL CAPITALE INIZIALE Pag. 8 3.1 Prestazioni garantite Pag. 8 3.2 Tariffa a premio annuo Tar. 207 Pag. 8 3.3 Tariffa a premio unico Tar. 208 Pag. 8 4 GLOSSARIO Pag. 9 Indice - Valore Vita

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1.1 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL ASSICURATO - (INCONTESTABILITÀ) L assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato nel modulo di polizza e nella proposta, che costituiscono parte integrante del contratto. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile salvo il caso in cui l inesattezza delle dichiarazioni sia riconducibile a dolo o colpa grave. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme dovute in base all età reale. ENTRATA IN VIGORE DELL ASSICURAZIONE L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui si verifica una delle seguenti condizioni: revocare la proposta di assicurazione ed in tal caso verrà rimborsato l intero ammontare del premio eventualmente versato. Dopo tale data ed entro 30 giorni il Contraente può recedere dal contratto. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Reale Mutua recupera, inoltre, le spese effettivamente sostenute per l emissione del contratto, quantificate in 10 e quelle per le eventuali visite mediche che di seguito elenchiamo: Spese per visite mediche: CAPITALE ASSICURATO IMPORTO IN EURO fino a 180.000 70 1.3 la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; Reale Mutua abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza previsto sempreché sia stata pagata la prima rata di premio. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO Premesso che il contratto è concluso nel giorno in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua; il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Reale Mutua, prima della sopraspecificata data di conclusione del contratto, il Contraente può 1.4 oltre 180.000 fino a 400.000 oltre 400.000 fino a 750.000 160 300 oltre 750.000 450 Per gli Assicurati di età superiore ai 60 anni, l importo di spesa del primo scaglione è applicato solo fino ad un capitale da assicurare pari o inferiore a 90.000 Euro; oltre e fino a 400.000 Euro l importo è di 160 Euro. Le eventuali eccedenze a detti importi rimangono a carico di Reale Mutua. PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio, determinato in base all età dell Assicurato e alla durata contrattuale, è calcolato in annualità anticipate. Deve essere versato in unica soluzione, per le tariffe a premio unico, oppure può essere frazionato in Condizioni di assicurazione 2

più rate sub-annuali, per le tariffe a premio annuo. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. I premi debbono essere pagati presso l Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il premio è comprensivo delle spese di emissione quantificate in Euro 10 e, per le tariffe a premio annuo, dell importo annuo fisso di Euro 40. Nel caso di frazionamento subannuale, sono previste delle maggiorazioni con le seguenti percentuali dipendenti dal frazionamento: frazionamento semestrale: 1,5% frazionamento trimestrale: 2,0% frazionamento mensile: 2,5% 1.7 pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. RISCHIO MORTE Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività sportive dichiarate. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: 1.5 1.6 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO (per le tariffe a premio annuo) Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti a Reale Mutua. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO E RIATTIVAZIONE (per le tariffe a premio annuo) Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non 1.8 dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione della garanzia. In questi casi, Reale Mutua paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. CARENZA L Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Se, invece, il contratto viene assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi Condizioni di assicurazione 3

sei mesi dal perfezionamento della polizza, nulla è dovuto. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - la suddetta limitazione verrà applicata soltanto sul capitale caso morte eccedente quello del contratto sostituito, semprechè quest ultimo non sia ancora in periodo di carenza. Reale Mutua non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a b c di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale Ae B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Resta infine convenuto che, anche per questa limitazione, si applica quanto sopra stabilito per le polizze emesse in sostituzione di uno o più precedenti contratti. 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 RISCATTO Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno valore di riscatto. PRESTITI Il Contraente non può ottenere prestiti da Reale Mutua. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. BENEFICIARI Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocarli o modificarli. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo la morte del Contraente; dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Reale Mutua di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento. FORO COMPETENTE Il Foro competente a scelta della Parte interessata è esclusivamente quello del luogo di residenza domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiario). Condizioni di assicurazione 4

1.14 1.15 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per l inoltro delle comunicazioni di decesso dell Assicurato, il Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi all Agenzia competente. In alternativa, il Contraente può inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso, la data a cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno. PAGAMENTI DI REALE MUTUA Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a: verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento; individuare con esattezza gli aventi diritto. Vengono di seguito elencati i documenti richiesti: 1 2 3 certificato anagrafico di morte dell Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita. Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso e cartelle cliniche). Verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale. 4 5 Atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti: se l Assicurato abbia lasciato o no testamento ed, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell atto, sia l unico o l ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; chi siano gli eredi legittimi dell Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico. Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione. Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del pagamento, di: documento d identità valido; codice fiscale; indirizzo completo. Nel caso di polizze gravate da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia. Si precisa che ai sensi dell articolo 2952 Cod. civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno. Condizioni di assicurazione 5

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE 2.1 2.2 2.3 2.4 PRESTAZIONI GARANTITE In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti a Reale Mutua. TARIFFA A PREMIO ANNUO TAR. 204 Il premio è calcolato in annualità anticipate, è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. La prima rata di premio deve essere versata dal Contraente alla stipulazione del contratto presso la competente Agenzia; quelle successive devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Sede di Reale Mutua, presso la competente Agenzia. Qualora venga interrotto il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale, la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti a Reale Mutua, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. TARIFFA A PREMIO ANNUO TAR. 224 Ha le stesse caratteristiche della Tar. 204, ma deve essere utilizzata solo in abbinamento ad altri contratti del Ramo Vita e anche non Vita. Per questa tariffa non è applicato l importo annuo fisso di Euro 40 normalmente previsto per le tariffe a premio annuo. TARIFFA A PREMIO UNICO TAR. 205 L importo pattuito è dovuto per intero ed in unica soluzione dal Contraente alla stipulazione del contratto. 2.5 CONDIZIONI DIFFERENZIATE FUMATORI E NON-FUMATORI (VALIDE SOLO PER LA TAR. 204 E LA TAR. 224) A Definizione di stato di Non-Fumatore L Assicurato appartiene allo stato di Non-Fumatore se non ha mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e se non ha intenzione di fumare in futuro. B Determinazione del premio per Non-Fumatori Il tasso di premio da applicare è differenziato oltre che per età e sesso anche dallo stato di Non-Fumatore. C Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato sullo stato di Non- Fumatore L Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato nella proposta che costituisce parte integrante del contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscano sulla valutazione del rischio, Reale Mutua si riserva di rideterminare le prestazioni erogabili come stabilito dall art. 1892 del Cod. Civ. D Modifica delle abitudini relative al fumo in corso di contratto: passaggio dallo stato di Non-Fumatore a quello di Fumatore e viceversa Il Contraente e l Assicurato sono tenuti ad informare Reale Mutua nel caso di modifica delle abitudini relative al fumo dell Assicurato stesso intervenute nel corso della durata contrattuale; in caso di mancata comunicazione si applica l articolo 1898 del Cod. Civ. L Assicurato che, avendo dichiarato alla stipulazione del contratto di essere un Non-Fumatore, inizi o riprenda a fumare è tenuto a darne comunicazione scritta a Reale Mutua entro 30 giorni. Reale Mutua si riserva il diritto di rideterminare il premio da pagarsi per garantire la copertura prevista secondo le condizioni spettanti ai Fumatori; il nuovo importo, costante per la restante durata del contratto, sarà dovuto a partire dalla Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale costante 6

ricorrenza annuale di polizza successiva alla comunicazione. Un Assicurato che, appartenente allo stato di Fumatore alla stipulazione del contratto, successivamente invii a Reale Mutua una dichiarazione attestante che ha smesso di fumare da almeno 12 mesi, subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti per accertare l insorgenza di patologie derivanti dalla passata abitudine al fumo, pagherà, a partire dalla ricorrenza annuale seguente la comunicazione, il premio ricalcolato secondo le condizioni spettanti ai Non-Fumatori. Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale costante 7

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE ANNUALMENTE DI UN IMPORTO COSTANTE UGUALE AD 1/n DEL CAPITALE INIZIALE 3.1 PRESTAZIONI GARANTITE In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato di un capitale uguale a quello iniziale, diminuito tante volte per quanti saranno gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data del decesso dell Assicurato, dell importo costante ottenuto dividendo il capitale iniziale per la durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti a Reale Mutua. La prima rata di premio deve essere versata dal Contraente alla stipulazione del contratto presso la competente Agenzia; quelle successive devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Sede di Reale Mutua, presso la competente Agenzia. Qualora venga interrotto il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale, la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti a Reale Mutua, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. 3.2 TARIFFA A PREMIO ANNUO TAR. 207 Il premio è calcolato in annualità anticipate, è costante per tutta la durata pattuita per il pagamento ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. 3.3 TARIFFA A PREMIO UNICO TAR. 208 L importo pattuito è dovuto per intero ed in unica soluzione dal Contraente alla stipulazione del contratto. Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante uguale ad 1/n del capitale iniziale 8

GLOSSARIO ASSICURATO La persona sulla cui vita è stipulato il contratto. BENEFICIARIO La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi del decesso dell Assicurato. CARENZA Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell assicurazione e l inizio della garanzia. CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua. DATA DI DECORRENZA La data di entrata in vigore dell assicurazione. DURATA L intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza. ISVAP L istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12/8/1982, con sede in Roma, Via del Quirinale, 21 Tel. 06.421.331 - Fax 0642.133.206. NON-FUMATORE È così definito l Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro. POLIZZA L insieme dei documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO L importo corrisposto dal Contraente a Reale Mutua. PREMORIENZA La morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale. PRESTAZIONE La somma che viene pagata da Reale Mutua ai Beneficiari al verificarsi dell evento previsto dal contratto. REALE MUTUA L impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/4/1923 n 966, R.E.A. Torino n. 9806, con sede in Torino (Italia), via Corte D Appello, 11 - Tel. 0114.311.111. REVOCA - RECESSO La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto (D.Lgs. N. 174/95 artt. 111 e 112). RIATTIVAZIONE (per le tariffe a premio annuo) La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattutita la polizza per la quale sia stato sospeso il pagamento. Glossario 9

S E R V I Z I O Buongiorno Reale Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it Il tuo Agente e Buongiorno Reale: e non sei mai solo Per ulteriori informazioni: Via Corte d Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - www.realemutua.it - Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966 Mod. 5173 VIT - Ed. 6/2004