fascicolo normativo caratteristiche del prodotto Temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti

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1 fascicolo normativo caratteristiche del prodotto Descrizione Prodotto: Forma tariffaria: "Avvenire Protetto BNL" Temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti estremi identificativi del presente fascicolo normativo Codice Stampato: Mod. T579 - Ed. 01/01 Codice Prodotto: 20AP ATTENZIONE Il fascicolo normativo è valido se "Descrizione Prodotto", Codice Prodotto e Codice Stampato sopra indicati, corrispondono agli specifici richiami riportati nella Scheda Garanzie. 1

2 terminologia Società: Contraente: Assicurato: Beneficiari: Premio: Riserva matematica: BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.. chi stipula il contratto con la Società. la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. i soggetti designati dal Contraente a riscuotere la somma spettante in caso di premorienza dell Assicurato. l'importo dovuto dal Contraente alla Società. l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. disciplina del contratto Il contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato dalle: - Condizioni Generali; - Condizioni Speciali, relative alla forma assicurativa; - Condizioni particolari, per specifiche esigenze o richieste; oltre che dalle norme legislative in materia. Decorrenza e durata del contratto, identità del Contraente, dell'assicurato e dei Beneficiari, valore iniziale delle prestazioni da assicurare ed importo dei premi da corrispondere risultano dalla Scheda Garanzie. 2

3 nota informativa La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente - in via preliminare rispetto al momento della sottoscrizione della Proposta - le informazioni relative a BNL Vita ed al contratto di assicurazione sulla vita definito "Temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti" (Tariffa 20AP). La presente nota è redatta nel rispetto delle disposizioni dell'isvap, sulla base delle norme che regolano l'attività per il settore delle assicurazioni sulla vita ai sensi del D.Lgs. 174/95 e deve essere consegnata al Contraente. informazioni relative alla Società Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Sede legale e Direzione: Via Albricci, Milano (ITALIA) informazioni relative al contratto Definizione delle prestazioni garantite e delle opzioni Durata del contratto Modalità e durata di versamento dei premi Garanzia Principale La garanzia principale consiste nel pagamento di un capitale prescelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta nel caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale; il capitale assicurato viene corrisposto ai Beneficiari espressamente designati dal Contraente. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale nessuna prestazione è prevista a carico della Società. Facoltà ed opzioni Il contratto offre al Contraente le seguenti possibilità: - di modificare la rateazione dei versamenti ad ogni anniversario della data di decorrenza; - di sospendere il piano di versamenti con conseguente interruzione della garanzia; - di riprendere il piano di versamenti (riattivazione) secondo le modalità ed i tempi previsti contrattualmente. Accertamenti sanitari e delimitazione del rischio In relazione alle prestazioni previste per il caso di premorienza la copertura opera in modo pieno ed immediato se l'assicurato si sottopone ad accertamenti sanitari (visita medica). Nel caso contrario valgono le delimitazioni temporali e di garanzia descritte nelle Condizioni particolari di Carenza. E' prevista una durata minima del contratto pari a 5 anni e una durata massima di 20 anni. L'età dell'assicurato all'ingresso non deve essere inferiore a 18 anni mentre quella a scadenza non deve comunque risultare superiore a 75 anni. Il Contraente si impegna a versare per ogni anno di durata contrattuale un premio annuo costante. Il premio annuo è dovuto per il periodo pattuito, ma non oltre il decesso dell'assicurato. La prestazione della Società è garantita a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento del premio pattuito. Può essere stabilito, a scelta del Contraente, che il premio annuo venga versato, con cadenza sub-annuale, secondo una determinata rateazione (mensile, trimestrale, semestrale). Nel caso di rateazione di ogni singola annualità di premio, ciascuna rata è comprensiva dell'interesse di frazionamento corrispondente alla rateazione prescelta, come riportato nella seguente tabella: Frazionamento del premio annuo in rate Semestrali Trimestrali Mensili Addizionale di frazionamento 2,00% 3,00% 5,00% 3

4 Ciascun premio viene corrisposto mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente, come da Autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal contraente stesso. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo e corrispondere i premi mediante bonifico bancario o altre diverse modalità da concordarsi con la Società. Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia Modalità di scioglimento del contratto Indicazione dei valori di riscatto e di riduzione Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della Proposta Regime fiscale applicabile al contratto L'importo del capitale assicurato è determinato in relazione al premio versato, alla durata del contratto, all'età ed al sesso dell'assicurato, oltre che allo stato di salute ed alle attività professionali e sportive svolte dall'assicurato medesimo. Il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. La garanzia viene in tal caso a decadere a partire dalla data della prima rata di premio rimasta insoluta. Il Contraente ha inoltre la facoltà di riprendere il versamento dei premi entro due anni dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione è possibile a fronte del pagamento dei premi pregressi. In caso di premorienza dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società provvederà alla liquidazione delle somme assicurate, a seguito di apposita richiesta scritta. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nell'apposita sezione. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda. Il presente contratto non ammette valori di riscatto e di riduzione. E' ammessa la facoltà di revocare la Proposta di assicurazione o di recedere dal contratto, secondo le modalità di seguito precisate. Il contratto si conclude nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società ovvero riceve la lettera di conferma della Proposta da parte della Società. Il cliente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto ed in tal caso la Società rimborsa al Cliente il premio eventualmente corrisposto. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. In tale caso, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. In entrambi i casi la Società ha il diritto di recuperare le spese sostenute, pari al 10% del premio versato (con un valore minimo di Lit e massimo di Lit ). Nel caso di recesso la Società ha inoltre il diritto di recuperare il costo effettivamente sostenuto per il periodo in cui la copertura ha avuto effetto, stabilito in Lit annue per milione di somma assicurata. La revoca della Proposta ed il recesso dal contratto vengono esercitate per iscritto indirizzandole alla Società. La Società provvede al rimborso di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca o del recesso. In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto ed in particolare relativamente alla detraibilità fiscale dei premi e alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito, in particolare dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio A tal proposito si segnalano: la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); la tassazione delle somme corrisposte in forma di capitale (relativamente all eventuale plusvalenza conseguita, rettificata al fine di rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione); la tassazione annuale dei rendimenti maturati riferibili al valore attuale delle rendite in pagamento o in via di costituzione e l esenzione ai fini IRPEF delle rendite erogate (laddove non consentano il riscatto successivamente all inizio dell erogazione); l esenzione ai fini IRPEF e ai fini dell imposta sulle successioni delle somme corrisposte in caso di premorienza dell Assicurato. 4

5 Regole relative all'esame dei reclami Legislazione applicabile al contratto Passaggio all'euro Spese contrattuali Il Contraente, l'assicurato ed i Beneficiari che intendono inoltrare formale reclamo in merito al contratto ed al servizio reso possono rivolgersi alla Società, che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Contraente, dell'assicurato o dei Beneficiari, presentare i propri reclami all'isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - con sede in Via del Quirinale, Roma - quale organo competente in materia e preposto istituzionalmente alla vigilanza sull'esercizio dell'assicurazione sulla vita. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero circa la scelta di una legge diversa, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. Al contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt e seguenti del codice civile. Si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti aspetti legali: - ai sensi dell'art c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione nei confronti della Società. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario; - ai sensi dell'art c.c. le somme dovute dalla Società in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Per le controversie riguardanti il contratto è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione comunitaria, il passaggio all'euro - sia nel periodo transitorio dall' al che nel periodo in cui entra a regime, cioè dall' in poi - non comporta la modifica di alcuno dei requisiti contrattuali, né giustifica l'inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione. Non è attribuito alle parti del contratto, inoltre, il diritto unilaterale di apportare modifiche o di invocare rimedi finalizzati alla risoluzione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti stesse. Durante il periodo transitorio (dall' al ), le obbligazioni che derivano del contratto di assicurazione potranno essere adempiute dalle parti contrattuali indifferentemente sia in lire che in Euro e, in quest'ultimo caso, solo tramite accredito. La struttura dei costi gravanti sulla polizza, da prelevare da ciascun premio annuo, si compone di: - un caricamento percentuale (variabile in base alla durata della polizza oltre che all'età e al sesso dell'assicurato), riferito all'intero importo del premio annuo sottoscritto, a copertura dei costi proporzionali; - un "importo fisso" in valore assoluto, indipendente dal livello del premio annuo, a copertura dei costi fissi. Il Contraente può richiedere di conoscere la parte di premio che è trattenuta dalla Società per fronteggiare i costi gravanti sul contratto. informazioni in corso di contratto La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire in corso di contratto con riferimento alle variazioni degli elementi identificativi della Società medesima, del contratto, per effetto della sottoscrizione di clausole aggiuntive, e della legislazione ad esso applicabile. 5

6 condizioni generali Art. 1 Obblighi della Società Art. 2 Entrata in vigore dell'assicurazione Art. 3 Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Art. 4 Rischio di morte Art. 5 Pagamento del premio Art. 6 Riattivazione Art. 7 Risoluzione e Riduzione Art. 8 Riscatti Prestiti Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa. L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia soltanto a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio convenuta. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'assicurato nella Proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'assicurato, quando quella denunciata risulti errata. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore. Qualora il contratto preveda la corresponsione di premi annui, eventualmente frazionati, essi dovranno essere pagati alle scadenze pattuite. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi. Per i contratti a premio annuo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi. Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società. Tuttavia, se risultano pagate il numero di annualità previste, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora ne ricorrano i presupposti: a) la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali; b) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a); c) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, 6

7 senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riscatto di cui alla lettera a) e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi; d) la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a), con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani). Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano alcuna prestazione nel caso in cui non si verifichi l evento assicurato. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta. Art. 9 Cessione Pegno Vincolo Art. 10 Beneficiario Art. 11 Pagamenti delle prestazioni Art.12 Foro Competente Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell Assicurato. La designazione del Beneficiario va indicata nella Proposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi: - dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio; - dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria. Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Società e gli aventi diritto. Per le controversie relative al contratto è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. 7

8 diritto di recesso dal contratto e revocabilità della Proposta ai sensi degli articoli 111 e 112 del D.Lgs. n. 174 del 17 marzo Diritto di Recesso dal contratto 2. Revocabilità della Proposta di assicurazione Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società, spedita entro il termine di cui sopra. In via generale, il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società (anche attraverso i suoi incaricati) consegna al Contraente il documento di polizza ed il Contraente ne rende un esemplare sottoscritto per accettazione. Nel caso particolare in cui il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di assicurazione, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società ovvero riceve la comunicazione di accettazione della Proposta da parte della Società. La comunicazione di recesso inviata dal Contraente alla Società ha effetto dalle ore zero del giorno in cui viene spedita. La notifica di recesso produce automaticamente l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto. La Società ha tuttavia il diritto di recuperare: a) le spese sostenute per la sottoscrizione della Proposta e l emissione del contratto, da calcolarsi in misura pari al 10% sul premio versato, con un valore minimo e massimo in assoluto rispettivamente di Lit e Lit ; b) le spese documentate per accertamenti sanitari relative allo stato di salute dell Assicurato, se sostenute dalla Società o dai suoi incaricati; c) la parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, limitatamente alle forme assicurative di tipo temporanea caso morte, mista e vita intera, in ragione di Lit annue per ogni milione di lire di somma assicurata. In deroga all art c.c., la Proposta di assicurazione può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto. La revoca della Proposta deve essere comunicata dal Contraente alla Società per iscritto entro il termine temporale di cui al periodo precedente. La Società provvede a rimborsare al Contraente, entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca, le somme eventualmente versate al netto delle spese previste al punto 1 lettera a) e b). 8

9 condizioni speciali temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti (Tariffa 20AP) Art. 1 Prestazioni garantite Art. 2 Premio annuo ed interruzione del pagamento dei premi Art. 3 Riattivazione In caso di morte dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. Il premio annuo è costante per tutta la durata pattuita ed è dovuto non oltre l'anno di decesso dell'assicurato. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale la polizza verrà estinta qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società senza diritto a capitale ridotto o a valore di riscatto. Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali. condizioni particolari di carenza Premesso che l'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite postvaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art.4 delle Condizioni Generali di polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte ed il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente 2 comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti. 9

10 tabella premio annuo riferito ad un capitale garantito di Lit Età Nella tabella di seguito presentata vengono proposti alcuni esempi numerici per la quantificazione del premio annuo necessario a garantire un capitale assicurato di Lit DURATA GARANZIA 5 anni 10 anni 15 anni Annuale Semestr. Trimestr. Mensile Annuale Semestr. Trimestr. Mensile Annuale Semestr. Trimestr Mensile Il costo della copertura assicurativa si ottiene per proporzione diretta, secondo il capitale prescelto e con particolare riferimento a: - età assicurativa ( ) dell'assicurato all'ingresso per durata 5, 10 e 15 anni; - sesso dell'assicurato; - periodicità di corresponsione del premio di assicurazione. Al premio così riproporzionato, occorre aggiungere - in tutti i casi - un "costo fisso" differenziato in funzione della periodicità di corresponsione del premio: Annuale Semestrale Trimestrale Mensile ( ) L'età assicurativa viene calcolata con riferimento alla data di decorrenza della copertura e corrisponde all'età compiuta se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, ovvero all'età da compiere se dall'ultimo compleanno sono trascorsi almeno sei mesi. Per gli Assicurati di sesso femminile è previsto inoltre un ringiovanimento dell età assicurativa pari a 5 anni con un minimo di

11 documentazione necessaria in caso di liquidazione Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare all'impresa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l'apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto. La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative. Decesso dell'assicurato Casi particolari Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato debbono essere presentati: - Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario corredata della firma di benestare del Contraente se persona diversa dall'assicurato deceduto; - Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario; - Certificato di morte dell'assicurato. Inoltre, in caso di decesso per malattia, devono essere consegnati: - Certificato del medico curante redatta sull'apposito modulo fornito dalla Società; - Copia autenticata della Cartella Clinica relativa all'eventuale ricovero ospedaliero, antecedente o in corso al momento del decesso; oppure in caso di morte violenta: - Copia del Verbale dell'autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente; - Certificato del medico che ha constatato il decesso, oppure, in caso di morte in ospedale, la copia autenticata della Cartella clinica; - Sentenza dell'autorità Giudiziaria sull'esito del relativo procedimento istruttorio (archiviazione o individuazione di eventuali responsabilità). Nel caso di decesso del Contraente-Assicurato occorre inoltre presentare una copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari richiedenti. Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.) l'atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari. Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti: a) Se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto la documentazione già esposta dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare. b) Nel caso in cui il contratto è sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che pertanto è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione. c) Nel caso in cui il contratto è dato in pegno la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente. 11

12 validità delle condizioni La Società dichiara che le Condizioni di assicurazione riportate nel presente fascicolo sono conformi a quelle approvate con decreto ministeriale o comunque oggetto della comunicazione sistematica all ISVAP secondo quanto previsto dalla legge. Il Contraente prende atto che le Condizioni esposte e la Scheda Garanzie allegata costituiscono, nel loro insieme inscindibile, la polizza di assicurazione. BNL Vita S.p.A. 12

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