Centopercento Capital
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- Rosangela Vecchi
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1 Centopercento Capital Condizioni contrattuali Tariffa C100 Mod Edizione Marzo 2008
2 CENTOPERCENTO CAPITAL Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni contrattuali NEUTROV - D05 pagina 2 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
3 CENTOPERCENTO CAPITAL Condizioni contrattuali 1 Definizioni Società: Allianz S.p.A. con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, Trieste (Italia); Capitalizzazione: operazione finanziaria attraverso la quale la Società si impegna a garantire, ad una scadenza prestabilita, la conservazione di un capitale e/o la fruizione di un interesse minimo; Investitore-contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; Assicurato: il soggetto sulla cui vita sono definite le opzioni di conversione in rendita; Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione; Rendita annua vitalizia: una rendita da corrispondersi fino a che l'assicurato sia in vita; Riserve matematiche: gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti; Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Contrattuali; Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato. 2 Condizioni Contrattuali Art. 1 - Prestazioni assicurate In base al presente contratto di capitalizzazione la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento, alla scadenza contrattuale, di un capitale dato dalla somma del: capitale Unico - costituito a fronte del premio unico versato; capitale Aggiuntivo - costituito a fronte degli eventuali premi aggiuntivi versati; rivalutato, ad ogni "data di rivalutazione" (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) secondo le modalità indicate all'articolo 7. Con riferimento al solo Capitale Unico la Società riconosce un rendimento minimo garantito nella misura del 2,00% annuo composto, sia alla scadenza contrattuale sia in caso di riscatto - a partire dalla quinta data di rivalutazione - ai sensi dell'articolo 8. Art. 2 - Determinazione delle prestazione assicurate Il Capitale Unico è costituito alla data di decorrenza del contratto, quale indicata all'articolo 4, a fronte del versamento da parte del Investitore-contraente di un premio unico, di cui all'articolo 6. Detto Capitale è inizialmente pari al premio unico diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura di: un importo fisso (diritti di polizza) pari a 5 euro; e successivamente di un importo variabile come di seguito indicato: 4,00%, qualora l'importo del premio pagato sia minore di euro; 3,00%, qualora l'importo del premio pagato sia compreso fra euro e ,99 euro; 2,00%, qualora l'importo del premio pagato sia compreso fra euro e ,99 euro; NEUTROV - D05 pagina 3 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
4 1,00%, oltre euro. Ad integrazione del Capitale Unico, l'investitore-contraente può costituire un Capitale Aggiuntivo mediante il versamento di premi aggiuntivi, rispetto a quello inizialmente corrisposto, ai sensi dell'articolo 6. Detto Capitale viene determinato sulla base delle condizioni che saranno comunicate dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo. Art. 3 - Conclusione del contratto Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e dell'investitore-contraente e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio pattuito. Art. 4 - Entrata in vigore - decorrenza e scadenza del contratto A condizione che sia stato concluso, ai sensi dell'articolo 3, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. La scadenza del contratto è fissata alle ore 24 della data indicata in polizza. Art. 5 - Diritto di recesso dal contratto Dopo la conclusione del contratto, l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni. Per l'esercizio del diritto di recesso l'investitore-contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Via Alfieri, Torino (Italia) - allegando l'originale di polizza. Il recesso ha l'effetto di liberare l'investitore-contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto. La Società si riserva peraltro il diritto di trattenere 25 euro per recuperare le spese sostenute per l'emissione del contratto. Art. 6 - Premio unico e premi aggiuntivi Premio unico Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte dell'investitore-contraente, di un premio unico da versarsi in via anticipata all'atto della conclusione del contratto. L'entità del premio unico non può risultare comunque inferiore a Euro. Premi aggiuntivi Nel corso del contratto, l'investitore-contraente può altresì corrispondere alla Società premi aggiuntivi purché: siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza, quale indicata all'articolo 4; non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di decorrenza; NEUTROV - D05 pagina 4 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
5 alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo. Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche: tramite bollettino di c/c postale; bonifico bancario o altra forma bancaria da concordare con l'investitore-contraente; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull'investitore-contraente. Art. 7 - Clausola di Rivalutazione Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale VITARIV. Con riferimento alle prestazioni assicurate relative al presente contratto, la Società stabilisce - sin da ora - le condizioni di rivalutazione per il solo Capitale Unico, impegnandosi a definire le condizioni di rivalutazione relative all'eventuale Capitale Aggiuntivo in occasione della richiesta dell'investitore-contraente di effettuare versamenti aggiuntivi di cui all'articolo 6. CONDIZIONI DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UNICO A - Misura annua di rivalutazione del Capitale Unico Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, relativamente al Capitale Unico. Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento della gestione speciale VITARIV di un valore denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto è determinato ad ogni data di rivalutazione secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata. Data di rivalutazione - primo gennaio di ogni anno Rendimento trattenuto 1 0% 2 1,50% 3 1,50% 4 1,50% 5 1,50% 6 1,40% 7 1,30% 8 1,20% 9 1,10% 10 1,00% La misura annua di rivalutazione non può comunque risultare inferiore allo 0%. NEUTROV - D05 pagina 5 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
6 B - Rivalutazione del Capitale Unico fino alla scadenza Il Capitale Unico si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) nei termini seguenti: alla prima data di rivalutazione, il Capitale viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione; a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima, il Capitale, quale risulta rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente, viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione; Alla data di scadenza contrattuale, qualora questa non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale medesimo, sulla base dell'ultima misura annua di rivalutazione nota, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta data di rivalutazione e la data di scadenza. C - Capitale Unico riconosciuto alla scadenza contrattuale Alla scadenza, il Capitale Unico riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra: il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data, sulla base delle modalità di rivalutazione indicate al precedente punto B; il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data, sulla base delle modalità di rivalutazione indicate al precedente punto B, utilizzando in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 2,00% annuo composto. D - Sostituzione della gestione speciale di riferimento Ferme le prestazioni di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale assicurato. In tale eventualità, la Società invierà all'investitore-contraente una pronta comunicazione unitamente al Regolamento della nuova gestione speciale. CONDIZIONI DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE AGGIUNTIVO Il Capitale Aggiuntivo viene rivalutato ad ogni data di rivalutazione in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui all'articolo 6. Art. 8 - Riscatto Riscatto totale A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto quale indicata all'articolo 4, l'investitore-contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto mediante apposito modulo da compilarsi in Agenzia, ovvero mediante richiesta scritta indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Via Alfieri, Torino (Italia). Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma del: NEUTROV - D05 pagina 6 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
7 1. valore di riscatto del Capitale Unico; 2. valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo. 1. Il valore di riscatto del Capitale Unico: anteriormente alla quinta data di rivalutazione si determina in base al Capitale Unico iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione, in base al minore tra un tasso annuo composto del 2% e la misura annua di rivalutazione di ciascun anno. Nel caso in cui la data di riscatto non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Unico è aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2% per il periodo effettivamente trascorso tra l'ultima data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto. Il valore così determinato viene corrisposto per intero qualora la data del riscatto cada a partire dal terzo anniversario della data di decorrenza; in caso contrario detto valore viene ridotto applicando un coefficiente di riduzione pari al 2%; a partire dalla quinta data di rivalutazione è pari al maggiore tra: il Capitale Unico iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione, sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 7 punto B; il Capitale Unico iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 7 punto B, utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,00% annuo composto. Nel caso in cui la data di riscatto non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Unico è aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2%, per il periodo effettivamente trascorso tra l'ultima data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto. 2. Il valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo: è determinato in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui all'articolo 6. Riscatto parziale Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è data facoltà all'investitore-contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che: l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a euro; il capitale assicurato residuo, a riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a euro. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro. Resta inteso che in caso di riscatto parziale del Capitale Unico: il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi come nuovo capitale assicurato; NEUTROV - D05 pagina 7 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
8 il Capitale Unico iniziale viene rideterminato, proporzionalmente, sulla base del Capitale Unico residuo. Art. 9 - Opzioni Premorienza dell'investitore-contraente In caso di decesso dell'investitore-contraente originario il Contraente subentrante: non potrà modificare i beneficiari designati dal contraente originario; potrà optare per la prosecuzione fino a scadenza del contratto; potrà optare - a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto - per la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, previo assenso scritto dei beneficiari. Conversione in rendita Alla scadenza contrattuale, l'investitore-contraente può chiedere alla Società la conversione del capitale assicurato, al netto delle eventuali imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita: una rendita annua vitalizia rivalutabile, oppure una rendita annua rivalutabile da corrispondersi in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'assicurato) nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, vitalizia, oppure una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell'assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - da corrispondersi fino al decesso dell'assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). In ogni caso la conversione in rendita può avvenire solo a condizione che: l'importo della rendita annua non sia inferiore a euro; l'assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età. I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita. Differimento di scadenza L'Investitore-contraente ha la facoltà di differire la scadenza originaria del contratto per un periodo massimo di cinque anni mediante richiesta scritta da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza stessa. Resta inteso che le condizioni del differimento di scadenza saranno comunicate dalla Società a seguito della suddetta richiesta dell'investitore-contraente Art Cessione, pegno e vincolo L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società né faccia annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto stesso. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario. NEUTROV - D05 pagina 8 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
9 Art Beneficiari L'Investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che l'investitore-contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte dell'investitore-contraente; In entrambi i casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti dovranno preventivamente essere consegnati alla Società dagli aventi diritto i seguenti documenti: In caso di riscatto: richiesta sottoscritta dall'investitore-contraente; fotocopia di un valido documento d'identità e del codice fiscale dell'investitore-contraente o del legale rappresentante se la contraenza è assunta da persona giuridica; estremi per l'accredito della prestazione. Alla scadenza contrattuale: richiesta sottoscritta dagli aventi diritto; consenso all'utilizzo dei dati personali del/i percipiente/i (D.Lgs. n. 196/2003); fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale del/i percipiente/i; estremi per l'accredito della prestazione; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. Opzione di rendita: richiesta sottoscritta dall'investitore-contraente; fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale dell'assicurato; consenso all'utilizzo dei dati personali dell'assicurato (D.Lgs. n. 196/2003); in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza dell'investitore-contraente. NEUTROV - D05 pagina 9 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
10 Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'agenzia interessata, se anteriore). Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. La Società si riserva di richiedere un'ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie. Art Prestiti In relazione al presente contratto non verranno concessi prestiti. Art Tasse ed imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'investitore-contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto. NEUTROV - D05 pagina 10 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
11 Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02DIV - D05 pagina 11 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
12 PFAU Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, Trieste - Tel Fax Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.
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