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REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del

ART. 7...4 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CONSIGLIERI...4 ART.8...5 INFORMAZIONE...5 ART.9...5 DIRITTI DELL'INTERESSATO...5 ART.10...5 RAPPORTI CON IL GARANTE...5 ART.11...5 SICUREZZA...5 ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE...5 2

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DI TRATTAMENTO 1. Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata. 2. Ai fini dell'attuazione della legge 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici ed ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune. 3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96. 4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio ed a comunicare i risultati alla Giunta Municipale la quale li individuerà con apposito provvedimento anche al fine della notificazione delle stesse al Garante ai sensi dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 5. Il responsabile: a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al proprio settore e, ove possibile, assegna agli operatori un codice di accesso che viene registrato all'inizio ed al termine delle operazioni giornaliere del trattamento; b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati; e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi. f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende; g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione; h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento. 6. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco. 3

e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche di dati, deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata. 2. Il Comune, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. 3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune. 4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore. ART. 6 RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1.Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire il diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.675. In particolare non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso. ART. 7 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CONSIGLIERI Le richieste di accesso presentate dai Consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente. 4

3.Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell interessato, il me desimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. ART.10 RAPPORTI CON IL GARANTE 1. Il responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n.675. ART.11 SICUREZZA 1.Il responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire: a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata, b) l'accesso non autorizzato; c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento; d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento. ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1.Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del competente organo regionale di controllo. 2.Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni. 5