Scritto da Redazione Lunedì 14 Marzo :40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Marzo :05

Documenti analoghi
Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell art. 583 c.p.

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il reato di omicidio stradale

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

- SCHEMA OPERATIVO -

Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa

La legge n. 41 del : omicidio e lesioni personali stradali

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

Sinistrosità stradale in Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n B)

Legge 23 marzo 2016, n. 41

L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato

I Reati di Omicidio e Lesioni stradali

Rassegna stampa 03 Marzo 2016

Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41

L omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente

Approfondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

Introduzione... Autori... LE MODIFICHE AL CODICE PENALE L OMICIDIO STRADALE(ART. 589-BIS C.P.)

Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)

Camera penale di Monza 23 maggio 2016

ROMA - Scuola Superiore di Polizia - 6 luglio 2017

OMICIDIO STRADALE 02/03/2016. OMICIDIO STRADALE: ecco tutte le novità introdotte dalla nuova legge

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C B

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C A

DEPENALIZZAZIONE D.Lgs 15 gennaio 2015 n. 7 D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 In vigore dal 6 febbraio a cura del Dott.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C B

L OMICIDIO STRADALE 1

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI)

Legge 41/ Omicidio Stradale: nuove ipotesi di rischio assicurabile

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Sperimentazione del nuovo protocollo operativo per il contrasto della guida dopo l assunzione di sostanze stupefacenti (pag.7)

L OMICIDIO STRADALE. Il 24 marzo 2016 sono entrati in vigore i reati di OMICIDIO STRADALE e LESIONI PERSONALI STRADALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Autostrasportatori al seminario sull omicidio stradale

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n Disposizioni in materia di sicurezza stradale

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

D.D.L. N. 859 del 2016

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Codice penale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 859

PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE

MODIFICHE AL CODICE PENALE. Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

Prefettura di Avellino

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO PARTE PRIMA SERIE GENERALE. Roma - Giovedì, 24 marzo 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

Proposta di legge OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Alcol, droga e giovani

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

INDICE. Prefazione...p.

306 PARTE II - CODICE PENALE 584

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

Oggetto: Omicidio stradale e lesioni personali stradali. Prima applicazione.

Penale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche (AA.SS. nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PALMIZIO

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 24 marzo 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Conseguentemente gli operanti avevano proceduto alla obbligatoria contestazione della violazione di cui all'art. 187, co. 8, C.d.S..

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

ALCOL-STUPEFACENTI E GUIDA ASPETTI MEDICO LEGALI VIOLAZIONE ARTT bis-187 C.d.S. Dr.ssa Caterina Basile Servizio Medicina Legale AUSL RE

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Transcript:

In data 02 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto l introduzione nel nostro codice penale del reato di omicidio stradale e del reato di l esioni personali stradali, entrambi puniti a titolo di colpa. Nel citato testo è previsto che la legge entrerà in vigore senza il periodo di quindici gironi, c.d. v acatio legis, e dunque il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò posto ritengo utile per Voi addetti ai lavori cui i nuovi reati attribuiscono un ruolo, a mio avviso, sempre più importante - soffermarmi su quelle che saranno le novità significative e che seguiranno all entrata in vigore dei citati illeciti, riservandomi sin da ora di aggiornarvi qualora dovessero emergere nel tempo ulteriori criticità nell applicazione di tali norme. Procediamo con ordine. Ebbene, dopo l art. 589 c.p. verrà inserito un ulteriore articolo, l art. 589 bis rubricato, appunto, Omicidio Stradale. In particolare, per ragioni sistematiche, la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale verrà spostata nel nuovo art. 589 bis c.p., la pena prevista, tuttavia, resterà invariata (reclusione da 2 a 7 anni). Le novità più importanti riguarderanno, però, le ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Difatti: 1 / 21

1. colui che mettendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tas so alcolemico superiore a 1,5 g/l, di cui all art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 C.d.S.) cagionerà per colpa la morte di una persona sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni; La stessa pena verrà applicata ai conducenti professionali alla guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, ovvero con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l ; 2. colui che, invece, mettendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica m edia (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, di cui all art. 186, co II, lett. b), C.d.S.) cagionerà per colpa la morte di una persona sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La reclusione da 5 a 10 anni verrà applicata anche nei confronti di coloro che alla guida di un 2 / 21

veicolo a motore cagioneranno per colpa la morte di una persona: A) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; B) attraversando una intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano; C) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso con altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. In tutti questi casi sopra descritti (punti 1, 2 e A, B e C), sarà previsto un aumento di pena qu alora il fatto dovesse essere commesso da: - persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; ovvero - persona alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Inoltre, nel caso in cui l autore del reato abbia causato la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone verrà applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non potrà superare gli anni 18. Sempre in tutte le ipotesi che precedono (punti 1, 2 e A, B e C), sarà prevista, invece, una dimi nuzione della pena 3 / 21

sino alla metà nel caso in cui l evento morte non dovesse essere conseguenza esclusiva dell azione o dell omissione del colpevole (contributo al verificarsi dell evento dato alla vittima). ********** All art. 589 bis c.p. seguirà un altro articolo, l art. 589 ter c.p. che disciplinerà una specifica circostanza aggravante e che ricorrerà nel caso in cui il conducente, resosi responsabile di un omicidio stradale colposo, si dovesse dare alla fuga. In siffatta ipotesi l aumento di pena andrà da 1/3 a 2/3. ********** Altra novità, come anticipato, sarà costituita dalla sostituzione dell art. 590 bis c.p. che sarà rubricato lesioni personali stradali. L entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali resterà invariata rispetto all attuale 4 / 21

disciplina normativa. Difatti, tale articolo punirà con la reclusione da 3 mesi a 1 anno chiunque violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale cagionerà per colpa una lesione personale grave. Chi, invece, cagionerà una lesione personale gravissima sempre violando le norme del Codice della strada sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Tuttavia, sarà eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2000 euro in caso di lesioni stradali gravi. Il novellato articolo in particolare punirà: 1. con la pena della reclusone da 1 anno e 6 mesi a 3 anni colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra lo 0,8 g/l e l 1,5 g/l, art. 186, co II, lett. b, C.d.S. ) o sotto l effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale grave; 2. con la pena della reclusone da 2 anni a 4 anni colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra lo 0,8 g/l e l 1,5 g/l, art. 186, co. II, lett. b, C.d.S. ) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.) cagioni per colpa a taluno una lesione personale gravissima 3. con la pena della reclusione da 3 a 5 anni colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, art. 186, co. I, lett. C), C.d.S. ) o sotto l effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale grave 5 / 21

; 4. con la pena della reclusione da 4 a 7 anni colui che ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ) o sotto l effetto di sostanze psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale gravissima ; Stessa pena reclusione da 3 a 5 anni o reclusione da 4 a 7 anni - sarà applicata anche nei confronti di conducenti professionali c he guidando un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra l 0,8 g/l e l 1,5 g/l, art. 186, co II, lett. b, C.d.S. ) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagionino una lesione personale grave o gravissima. La pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e da 2 anni a 4 anni sarà applicata anche nei confronti di colui che A) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; B) attraversando una intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano; C) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso con altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua cagionerà nei confronti di taluno lesioni gravi o gravissime. 6 / 21

In tutti questi casi sopra descritti (punti 1, 2, 3, 4 e A, B e C), come per l omicidio stradale, sarà previsto un aumento di pena qualora il fatto dovesse essere commesso da: - persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; ovvero - persona alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Inoltre, nel caso in cui l autore del reato abbia causato lesioni a più persone verrà applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non potrà superare gli anni 7. Sempre in tutte le ipotesi che precedono (punti 1, 2, 3, 4 e A, B e C) sarà prevista, invece, una diminuzione della pena sino alla metà nel caso in cui l evento non dovesse essere conseguenza esclusiva dell azione o dell omissione del colpevole (contributo al verificarsi dell evento dato dalla vittima. ********** 7 / 21

Orbene, con riferimento al reato di lesioni stradali colpose e nello specifico dalla lettura dell'articolo 590 bis c.p. - di cui per ora al disegno di legge - non si rinviene alcuna disposizione sul regime della procedibilità. Di talché sembrerebbe che le nuove fattispecie siano caratterizzate dalla procedibilità di ufficio e non dal previgente regime di procedibilità a querela, come stabiliva e stabilisce invece l'art. 590 ult. comma c.p. ********** All art. 590 bis c.p. seguirà un nuovo articolo, l art. 590 ter c.p. che disciplinerà una specifica ci rcostanza aggravante e che ricorrerà nel caso in cui il conducente, resosi responsabile di lesioni stradali colpose, si dovesse dare alla fuga. In siffatta ipotesi l aumento di pena andrà da 1/3 a 2/3 e comunque non potrà essere inferiore ai 3 anni. ********** 8 / 21

Al codice penale verranno apportate ulteriori modifiche che riguarderanno in particolare: - criteri di computo delle circostanze: le circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 (minore età) e 114 (attenuanti della partecipazione criminosa) c.p. non potranno essere messe in equivalenza o in prevalenza con le aggravanti previste nei reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali e nei casi di fuga del conducente nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; - termini di prescrizione: i termini di prescrizione nei casi di omicidio stradale saranno radd oppiati. ********** Modifiche importanti verranno apportate anche al Codice di Procedura Penale, nello specifico: - il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali verranno inseriti tra i reati 9 / 21

per i quali il giudice, anche d ufficio, potrà disporre con ordinanza motivata l esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici ex art. 224 bis, co 1, c.p.p. (perizia); - nel caso di omicidio stradale e nel caso di lesioni personali stradali qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione connessa all uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto con decreto oralmente e successivamente confermato per iscritto dal Pubblico Ministero. In tal caso gli ufficiali di Polizia Giudiziaria dovranno procedere all accompagnamento del soggetto interessato presso il presidio ospedaliero più vicino al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; se la persona rifiuta di sottoporvisi dovrà procedersi coattivamente. Del decreto e delle operazioni necessarie da compiersi dovrà essere avvertito il difensore dell interessato, il quale avrà la facoltà di assistervi. Se il soggetto di che trattasi è sprovvisto di difensore di fiducia, dovrà essere nominato un difensore d'ufficio. Ad ogni modo il Pubblico Ministero dovrà chiedere la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari entro le 48 ore successive; quest ultimo, a sua volta, dovrà provvedere nelle successive 48 ore; - sarà previsto l arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380 c.p.p., per il delitto aggravato di omicidio stradale, ovvero causato a seguito di: - incidente provocato per guida in stato di ebbrezza pari o superiore a 1,5 g/l (art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.) punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni; - incidente provocato da guidatore professionale (taxi, n.c.c, autotrasportatore, autista, etc.,) in stato di ebbrezza pari o 10 / 21

superiore a 0,8 g/l (art. 186, co II, lett. b), C.d.S.) o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) - punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni; - sarà previsto, invece, l arresto facoltativo, ex art. 381 c.p.p., per le ipotesi restanti di omicidio stradale per: - - incidenti provocati per stato di ebbrezza tra lo 0,8 g/l e l 1,5 g/l; - incidenti provocati per velocità eccessiva (pari o superiore al doppio di quella consentita in centro urbano e comunque o su strade extra urbane ad una velocità superiore di 50 km/h di quella massima) punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni; - incidente provocato per l attraversamento dell incrocio con semaforo rosso, circolazione contromano, sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamenti pedonali o della linea di mezzeria o ancora facendo inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi - punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni ; - - nonché per il delitto aggravato di lesioni personali stradali gravissime: - incidente provocato per guida in stato di ebbrezza pari o superiore a 1,5 g/l (art. 186, co II, lett. c), C.d.S.) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) punito con la pena della reclusione da 4 a 7 anni; - incidente provocato da guidatore professionale (taxi, n.c.c, autotrasportatore, autista, etc.,) in stato di ebbrezza pari o superiore a 0,8 g/l (art. 186, co II, lett. b),c.d.s.) o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) - punito con la pena della reclusione da 4 a 7 anni. 11 / 21

********** Novità di rilievo riguarderà ancora il Codice della Strada, nello specifico l art. 222. Difatti, a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) seguirà la revoca della patente di guida, ciò anche nel caso in cui dovesse essere concessa la sospensione condizionale della pena. Al citato articolo saranno aggiunti altri due commi sulla revoca della patente. Il primo comma che verrà inserito stabilirà la revoca della patente per omicidio stradale (esclus a l'ipotesi base, ovvero quella di colui che alla guida di un veicolo a motore causi un incidente violando le norme del codice della strada causerà omicidio). L'interessato infatti non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine sarà di 10 anni qualora al fatto abbia concorso la condotta della vittima. Tale termine sarà aumentato a 20 anni se: - il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, C.d.S.); - il soggetto sia stato condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 187, commi 1 e 1 bis, C.d.S.). 12 / 21

Ancora. Il termine sarà ulteriormente aumentato fino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 189 C.d.S. Il secondo comma che verrà inserito nell art. 22 C.d.S. stabilirà, invece, che nel caso di revoca della patente per reati di omicidio stradale (ipotesi base) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis C.p.) l'interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Siffatto termine di 5 anni sarà raddoppiato se: - l'interessato sia stato condannato in precedenza per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, C.d.S.); - l'interessato sia stato condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (art. 187, commi 1 e 1 bis, C.d.S.). Il predetto termine sarà aumentato sino a 12 anni qualora il soggetto non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 189, co I, C.d.S. e si dia alla fuga. 13 / 21

********* Entrambi i reati poi saranno inseriti tra le ipotesi per le quali è previsto il ritiro della patente, cui è collegata la sospensione provvisoria della validità della patente stessa sino ad un massimo di 2 anni. Il prefetto potrà sospendere la patente in via provvisoria sino a 5 anni, qualora dovesse ravvisare fondati elementi di responsabilità del conducente. Alla sentenza di condanna, non definitiva, potrà conseguire la proroga della sospensione della patente sino a un massimo di 10 anni. Infine, qualora il soggetto condannato per omicidio stradale o per lesioni stradali sia titolare di patente di guida rilasciata da uno stato estero, alla condanna o al patteggiamento seguirà un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale - da parte del prefetto del luogo della commessa violazione - per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida. 14 / 21

Per concludere, tradotto in termini di infrazioni commesse, ciò significa che il rischio effettivo di andare in prigione, in custodia cautelare ovvero in espiazione di pena, sarà alto solo nei pochi casi che s intendeva colpire originariamente e per i quali la pena prevista dalla legge sarà compresa tra 8 e 12 anni: ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro) e - per i soli conducenti di mezzi pesanti (ebbrezza media, da 0,81 a 1,5 g/l) e droga, oltre che quando le vittime sono più di una (omicidio stradale plurimo). Da ultimo ritengo utile ricapitolare quanto sinora detto avvalendomi di una tabella esemplificativa Situazioni di fatto che possono condurre: -sia all omicidio stradale; -sia alle lesione stradali Omicidio stradale: pena e provvedimenti limitativi della libertà personale 15 / 21

Lesioni personali stradali gravi: pena Lesioni personali stradali gravissime e provvedimenti limitativi della libertà personale 1) Incidente provocato da chi guida in stato di ebbrezza alco di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S) Pena della reclusione da 8 a 12 anni ARRESTO OBBLIGATORIO Pena della reclusione da 3 a 5 anni Pena della reclusione da 4 a 7 anni 16 / 21

ARRESTO FACOLTATIVO 2) Incidente causato da guidatore professionale (taxi, ncc, autotrasportatore, autista, etc.) in stato di ebbrezza pari o superiore a 0,8 g/l (art. 186, c.2, lett. b, C.d.S.) o di alterazione per assunzione di sostanze psicotrope (art. 187 C.d.S.) Pena della reclusione da 8 a 12 anni ARRESTO OBBLIGATORIO Pena della reclusione da 3 a 5 anni 17 / 21

Pena della reclusione da 4 a 7 anni ARRESTO FACOLTATIVO 3) Incidente provocato da chi guida in stato di ebbrezza infe Pena della reclusione da 5 a 10 anni ARRESTO FACOLTATIVO Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni Pena della reclusione da 2 a 4 anni 18 / 21

4) Incidente causato da chi guida a velocità eccessiva (pari Pena della reclusione da 5 a 10 anni ARRESTO FACOLTATIVO Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni Pena della reclusione da 2 a 4 anni 5) Incidente causato da chi guida ed ha attraversato con il s Pena della reclusione da 5 a 10 anni ARRESTO 19 / 21

FACOLTATIVO Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni Pena della reclusione da 2 a 4 anni 6) Incidente causato da chi guida ed ha sorpassato un altro in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o della linea continua di mezzeria o ha fatto inversion Pena della reclusione da 5 a 10 anni ARRESTO FACOLTATIVO Pena della reclusione da 1 anno e sei mesi a 3 anni Pena della reclusione da 2 a 4 anni 20 / 21

Roma, 14 marzo 2016 Massimo Biffa 21 / 21