Oggetto: Regolamento per la pubblicazione degli atti nel sito web della Camera di Commercio di Campobasso approvazione Il Presidente aggiorna il Consiglio che la Giunta camerale con deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2011 ha approvato la proposta di Regolamento per la pubblicazione degli atti nel sito web della Camera di Commercio di Campobasso. Infatti, continua il Presidente, a partire dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, in base a quanto disposto dall articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, così come modificato dalla legge n. 25/2010. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. Il Presidente ricorda poi che le Camere di Commercio sono tenute, in virtù dell articolo 62 del R.D. 20 Settembre 1934, n. 2011, a pubblicare all Albo camerale per una settimana le deliberazioni del Consiglio e, per analogia, quelle di Giunta. La Camera di Commercio pubblica, sempre al fine di garantire la massima trasparenza dell azione amministrativa, anche le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, nella relativa sezione dell Albo camerale, nonché ogni altro atto amministrativo finalizzato a favorire la conoscenza delle iniziative camerali, nelle sezioni del sito ritenute più idonee a facilitarne la visibilità. Fa presente anche che l affissione dei suddetti atti all Albo camerale on line ha natura di pubblicità legale per le delibere e di pubblicità notizia per le determinazioni. Il Presidente ricorda inoltre che le disposizioni normative intervenute negli ultimi anni prevedono la pubblicazione, sui siti istituzionali degli Enti pubblici, di molte informazioni inerenti i dati personali degli amministratori, dei dipendenti pubblici, dei destinatari di eventuali incarichi e di coloro che per diverse ragioni usufruiscono di benefici camerali. In particolare, la c.d. riforma Brunetta prevista dal decreto legislativo 150/2009 ha ampliato il concetto di trasparenza amministrativa, intendendo per essa l accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e imparzialità (articolo 11, comma 1). Anche il Codice dell Amministrazione Digitale, così come novellato dal decreto legislativo 235/2010, ha ampliato i contenuti essenziali che i siti internet delle pubbliche amministrazioni devono contenere. Tuttavia l esigenza di garantire la massima trasparenza dell azione amministrativa non deve comunque scontrarsi con la tutela dei soggetti a cui i dati personali, pubblicati sui siti internet istituzionali, si riferiscono. Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sull argomento, elaborando le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011. In tali linee guida il Garante suggerisce ad ogni amministrazione di verificare sempre che la pubblicazione sui siti istituzionali di dati personali, finalizzata a garantire la trasparenza, pubblicità e conoscibilità dei dati, avvenga sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del D.lgs. 196/2003). Inoltre, a fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni, impedendo la loro indiscriminata e
incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità, esattezza ed aggiornamento dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line. Ciò in quanto, come si legge nelle linee guida del Garante, la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line. IL CONSIGLIO - UDITO il Presidente; - RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 4 del 27 gennaio 2011 con cui si è approvata la proposta di Regolamento per la pubblicazione degli atti nel sito web della Camera di Commercio di Campobasso e, quindi, di sottoporre alla prima riunione utile del Consiglio camerale l approvazione della suddetta proposta. - VISTO l articolo 9 dello Statuto della Camera di Commercio di Campobasso in relazione all esercizio dell attività regolamentare; - VISTO l art.12 dello Statuto camerale al punto 2, lettera a), all unanimità delibera 1. di approvare il testo del Regolamento per la pubblicazione degli atti nel sito web della Camera di Commercio di Campobasso allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante; 2. di pubblicare il Regolamento allegato a norma dell art. 55 dello statuto camerale che, in virtù di tale disposizione, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell Albo.
Allegato REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL SITO WEB DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAMPOBASSO Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti di pubblicazione on line degli atti della Camera di Commercio I. A.A. di Campobasso 2. Ai sensi dell art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché dell articolo 50 dello statuto camerale, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all albo camerale on line presente sul sito web della Camera di Commercio di Campobasso. 3. La Camera di Commercio di Campobasso gestisce l Albo camerale on line e, più in generale, i dati pubblicati sul sito web, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell azione amministrativa, di cui alla legge n. 241/90, dei principi inerenti la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03, quali il principio di necessità e proporzionalità, qualità, esattezza ed aggiornamento dei dati richiamati anche nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011. Articolo 2 Finalità 1. E istituito l Albo camerale on line, nella home page del sito web dell ente, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, dei documenti, degli avvisi ecc. per i quali disposizioni di legge e/o di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. 2. Sono altresì pubblicati nel sito web dell Ente anche ulteriori tipologie di documenti che per disposizione di legge, di regolamento o su richiesta devono essere pubblicati anche a mero titolo di pubblicità notizia. Articolo 3 principi e modalità 1. La Camera di Commercio di Campobasso garantisce che nella pubblicazione dei propri atti e documenti siano rispettati i principi di: a) chiarezza; b) esattezza; c) completezza; d) continuo aggiornamento; e) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento; f) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (D. lgs.196/2003 e s.m.i.). 2. Gli atti e i provvedimenti destinati ad essere pubblicati nel sito web sono redatti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alle finalità da raggiungere.
3. I dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere mai diffusi (artt. 22, comma 8, 65 comma 4 e 68 comma 3 del d.lgs. 196/2003, nonché art. 2, punto 2.1 delle predette Linee guida. 4. Se gli atti e provvedimenti contengono dati sensibili, ad eccezione dei dati di cui al punto 3, e dati giudiziari sono pubblicati solo se previsto da una espressa disposizione di legge o regolamento, se la pubblicazione è strettamente indispensabile, se sono pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. Articolo 4 Responsabile della pubblicazione 1. Il Segretario Generale vigila sulla puntuale e corretta pubblicazione delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determinazioni dirigenziali. Per ogni altro atto la cui pubblicazione sia prevista da norme di legge o da regolamento la stessa è disposta dal Segretario Generale con le forme e le modalità di cui al presente regolamento. 2. Il Responsabile dell URP, nel corso degli adempimenti finalizzati alla pubblicazione degli atti, verifica che i dati da pubblicare di cui all articolo 3 siano necessari, pertinenti, esatti e non eccedenti rispetto agli obblighi e alle finalità perseguite. Capo II Pubblicazione all Albo informatico camerale Articolo 5 Modalità di pubblicazione 1. La pubblicazione degli atti viene realizzata mediante l inserimento dei medesimi nell'albo camerale informatico (nel prosieguo anche "Albo") presente nella home page del sito dell Ente (http://www.cb.camcom.gov.it). 2. L Albo contiene: gli estremi del provvedimento (organo o struttura organizzativa competente, data e numero di adozione, oggetto), il testo e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione. 3. La pubblicazione può avvenire integralmente o per estratto. Nel primo caso sarà pubblicata la copia dell originale del documento, compresi gli allegati. Nei casi in cui non sia possibile escludere i dati personali, contenenti anche riferimenti a particolari situazioni di disagio, sensibili o giudiziari, il testo del provvedimento emesso dall organo competente deve espressamente prevedere l omissione della pubblicazione di tutto o di parte di esso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 4. La Camera di Commercio di Campobasso garantisce che, durante il periodo di pubblicazione, i documenti pubblicati in formato elettronico siano liberamente consultabili col semplice accesso al sito medesimo. 5. Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione che potranno essere previste da specifiche norme di legge o regolamentari. 6. Il documento pubblicato deve contenere l indicazione del periodo di pubblicazione. 7. La Camera di Commercio di Campobasso garantisce che le informazioni pubblicate sul sito corrispondano e siano conformi a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali. Articolo 6 Tipologia di documenti soggetti a pubblicazione sul sito internet dell Ente 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 8 in tema di limiti alla pubblicazione, sono pubblicati nell albo camerale le deliberazioni di Consiglio e di Giunta della Camera di Commercio di Campobasso; le determinazioni assunte d urgenza dal Presidente in luogo della Giunta della Camera di Commercio di Campobasso; le determinazioni del Segretario Generale e della Dirigenza della Camera di Commercio di Campobasso; gli atti camerali che, per legge, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini; 2. Per tutti gli altri atti, documenti, informazioni e dati che, in virtù di disposizioni di legge o regolamentari, compreso l art. 54 del D.Lgs. 82/2005, e succ. mod. e integr., disciplinante i dati minimi che devono essere necessariamente presenti nei siti istituzionali pubblici, la relativa
pubblicazione avverrà nelle sezioni del sito individuate dalle normative in materia, così come indicato anche nelle Linee guida per i siti web della PA, di cui alla direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione 8/09. 3. La formula di pubblicazione degli atti di cui al precedente comma 1 è la seguente: Il presente atto è pubblicato: integralmente per estratto nell albo informatico della Camera di Commercio di Campobasso ai sensi dell articolo 32 della legge 69/09 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. Articolo 7 Modifiche e correzioni agli atti pubblicati Qualora debbano essere apportate modifiche e/o rettifiche agli atti pubblicati, queste devono essere pubblicate separatamente rispetto all atto che deve continuare ad apparire sul sito web nella sua versione originaria. Articolo 8 Atti esclusi dalla pubblicità 1.La pubblicazione di documenti su http://www.cb.camcom.gov.it deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 2. La pubblicazione è esclusa, con riferimento ai bandi relativi a procedure selettive, per i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, nonché relative allo stato di salute dei partecipanti e per tutti i casi di sottrazione o di differimento dell'accesso individuati dalla legge e dal regolamento camerale adottato in materia. 3. Non sono soggetti a pubblicità atti che contengono informazioni che, pur costituendo dato comune ai sensi del d. lgls 196/03, non possono essere divulgati per motivi di riservatezza degli interessati e dei terzi. A puro titolo esemplificativo, non sono soggetti a pubblicità i seguenti atti: Gli atti dirigenziali riguardanti il personale della Camera di Commercio di Campobasso, sia esso in servizio o in quiescenza; Le ordinanze di ingiunzione emesse ai sensi della legge 689/81; Gli atti non conclusivi di procedimenti amministrativi (c.d. atti endoprocedimentali), con l eccezione di quelli la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti o per disposizione del soggetto competente all adozione dell atto; Gli atti aventi rilevanza meramente interna (es. autorizzazioni e liquidazioni di spesa, rimborsi, ecc.); Gli atti che contengono dati relativi a documentazione amministrativa, tecnico scientifica, progettuale o curriculare, presentata da terzi e utilizzata dalla Camera, dalla cui divulgazione possa derivare, relativamente all attività professionale, commerciale, industriale, economica o patrimoniale di persone, gruppi o imprese un pregiudizio alla riservatezza o alla posizione professionale degli interessati; Atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private, la cui divulgazione possa dare luogo ad indebita concorrenza, ovvero relative a progetti, studi e realizzazioni tutelati dalla normativa in tema di brevetto; Atti relativi alla difesa tecnica in giudizio dell ente ed atti tecnici preordinati ad attività legali (es. precontenzioso, contenzioso, consulenze, pareri ecc.); Atti, diversi dalle delibere, che promuovono azioni di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile ad atti che attengono a rapporto o denunce agli organi giudiziari o alla Corte dei Conti, quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configuri la sussistenza di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile; Denunce di terzi che abbiano fatto nascere un indagine o un ispezione degli uffici camerali nei confronti del denunciato; Le determinazioni relative ai procedimenti del Registro Informatico dei Protesti.
4. La formula da inserire negli atti esclusi dalla pubblicazione è la seguente: il presente atto non è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di Campobasso in quanto rientrante fra quelli la cui pubblicazione è esclusa dalla legge o dal regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. Articolo 9 Procedure di pubblicazione e tempo di permanenza dei dati 1.La pubblicazione all Albo camerale on line è curata dall U.O. Affari generali della Camera di Commercio di Campobasso con le modalità previste nel presente Regolamento. 2. La durata della pubblicazione delle delibere degli organi camerali nonché delle determinazioni dirigenziali e presidenziali è stabilita per un periodo minimo di 7 giorni ovvero per periodi di tempo diversi come stabilito dalle norme vigenti o come indicato negli atti medesimi. 3. La durata della pubblicazione delle altre tipologie di atti, documenti, avvisi è fissata dalla specifica disposizione normativa/regolamentare o dall atto stesso. Nei casi in cui non è specificato alcun termine né da disposizione normativa/regolamentare, né dall atto stesso il termine massimo di pubblicazione degli atti, documenti, avvisi contenenti dati personali è fissato nella misura di 1 anno dalla data di pubblicazione. 4. La durata della pubblicazione ha inizio alle ore 00,00 del primo giorno di pubblicazione e termina alle ore 24,00 dell ultimo giorno previsto, tenuto conto di sabati, domeniche e festività. Qualora il termine finale cada in un giorno non lavorativo, il termine stesso è prorogato in modo tale da comprendere il primo giorno feriale successivo. Articolo 10 Pubblicazione per conto di terzi 1. La Camera di Commercio di Campobasso provvede alla pubblicazione nell Albo camerale on line di atti emanati da altri enti pubblici solo se prevista da espressa disposizione di legge e/o di regolamento. In tal caso gli atti da pubblicare, se per essi la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale, devono essere trasmessi alla Camera di Commercio unitamente ad una nota nella quale devono essere indicati: gli estremi dell atto da pubblicare; il numero di copie dell atto trasmesse; il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti; la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione dell atto anche da parte della Camera di Commercio; l eventuale termine d urgenza per la restituzione dell atto a pubblicazione avvenuta. 2. Il personale dell URP provvede, di norma, alla restituzione dell atto pubblicato entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione, salvo il caso che non sia stata richiesta la restituzione d urgenza. 3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, l eventuale pubblicazione di atti di terzi sul sito camerale avrà natura di mera pubblicità notizia. Capo III Disposizioni finali Articolo 11 Conformità del sito alle necessità dei cittadini diversamente abili 1. La Camera di Commercio di Campobasso garantisce che, nella pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi, sia tutelato e garantito anche il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici dell Ente da parte dei cittadini diversamente abili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al Web definito nelle linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio mondiale del Web (W3C). A tale scopo il sito Internet camerale è costruito in conformità di quanto previsto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 75/2005.
Articolo 12 Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati La Camera di Commercio di Campobasso garantisce che i dati pubblicati sul proprio sito presentino caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt.31 e ss. D. lgs.196/2003 e s.m.i., dall'art.51 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i, nonché dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011. In particolare qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. Articolo 13 Accesso e rilascio copie Per la visione o l estrazione di copia degli atti, documenti, provvedimenti amministrativi pubblicati nell Albo camerale on line si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti, disciplinate nel vigente Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Campobasso. Articolo 14 Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell Albo, ai sensi dell art. 55 dello Statuto camerale. 2. La Camera di Commercio di Campobasso avrà 120 giorni di tempo per adeguare il contenuto del proprio sito Internet alle previsioni contenute nel presente Regolamento. 3. Qualora se ne presentasse la necessità, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato con apposita deliberazione del Consiglio camerale ai sensi dell art. 9 dello Statuto della Camera di Commercio di Campobasso.