REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

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contro per l'annullamento

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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contro nei confronti di per l'annullamento

contro per l'annullamento

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente



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contro per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

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ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

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ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Stranieri e permesso di soggiorno

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

Transcript:

N. 03089/2016REG.PROV.COLL. N. 02915/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2016, proposto dal signor **, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro, n. 13; contro Il Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t.,, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della provincia di Trento, n. 366/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per il Ministero appellato l avvocato dello Stato Attilio Barbieri; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il signor ** era titolare di un primo permesso di soggiorno, scaduto il 4 ottobre 2013, quando l interessato ne ha ottenuto un altro per attesa occupazione, di durata annuale, scaduto perciò il 4 ottobre 2014. L interessato ne ha chiesto allora il rinnovo, sempre allo stesso titolo, ma la Questura di Trento, tenuto conto che egli aveva superato il periodo massimo consentito per tale tipologia di permesso, e, in generale, non risultava avere un reddito e un lavoro regolare dal 30 giugno 2009, ha avviato la procedura per il rigetto della domanda di rinnovo, consegnandogli il relativo preavviso a mani il 30 gennaio 2015. Il signor ** ha allora prodotto un certificato dell Università di Trento, da cui risulta che egli: - è iscritto alla locale Facoltà di Fisica dall anno accademico 2013/14, ed ha superato il previsto numero minimo di esami;

- ha percepito, durante l anno accademico 2014/15, una borsa di studio per 4.850,00 (e una somma pari alla metà di questa, nell anno accademico precedente). 2. Con il provvedimento impugnato in primo grado, il questore ha respinto la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno, affermando: - l impossibilità di un ulteriore permesso per attesa occupazione, essendo ormai decorso il termine massimo previsto; - la non idoneità della borsa di studio assegnata a fungere da fonte di sostentamento; - la mancanza di un rapporto di lavoro in corso per potere ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del D.P.R. n. 394 del 1999. 3. Con la sentenza appellata, il TAR ha poi respinto il ricorso proposto dall interessato, rilevando che: la circostanza che lo straniero abbia comunque di fatto conseguito l iscrizione all Università, seguendone poi anche diligentemente i corsi, e beneficiando di una borsa di studio, non basta a fargli ottenere tale permesso di soggiorno. Il rilascio dello stesso, infatti, è regolato, quanto all accesso ai corsi delle Università, dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e dall art. 39 della l. 286/1998 il quale tra l altro affida (III comma) al predetto regolamento di stabilire: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini

italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero ; e certamente il ricorrente non ha seguito tale procedura, né è possibile qualificare la borsa di studio, per il suo modesto importo e in difetto di disposizioni specifiche, come garanzia di copertura economica. Ha aggiunto il TAR che tra le ipotesi di conversione o di diverso utilizzo dei permessi di soggiorno non è inclusa quella da attesa occupazione a motivi di studio mentre lo è, a precise condizioni (art. 14 cit., VI comma, e art. 6, I comma, l. 286/1998), quella da motivi di studio a lavoro, evidentemente non reversibile. 4. Propone ora appello il signor **, il quale deduce che: a) contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, la Questura avrebbe dovuto verificare se sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso per proseguire gli studi, in applicazione analogica di quanto previsto dall art. 5, comma 9, per i lungo soggiornanti; b) in ogni caso l importo della borsa di studio costituirebbe reddito in concreto sufficiente per vivere, avuto riguardo anche all alloggio messo a disposizione dall Università, non potendo ritenersi indefettibile il rispetto del parametro dell assegno sociale. 5. Nel giudizio resiste l amministrazione, che ha chiesto la reiezione dell appello.

6. La causa è stata, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., trattenuta in decisione all esito dell udienza camerale fissata per l esame della domanda cautelare. 7. L appello non è fondato e va respinto. 7.1. Il Giudice di prime cure con una motivazione adeguata e condivisibile ha rilevato che, in base alla normativa vigente, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio. 7.2. Non vi sono del resto i presupposti per un estensione analogica dell art. 5, comma 9, poiché, sebbene la sua ratio, come correttamente evidenziato dall appellante, sia quella di consentire la permanenza sul territorio italiano agli stranieri che abbiano i requisiti per altro titolo rispetto a quello revocato, esso sotto il profilo testuale è specificatamente riferito ai titolari di un permesso di lungo soggiorno, in forza della maggiore stabilità che tale titolo garantisce, secondo uno schema di fondo che non lascia intravedere lacune, per gli altri titoli di soggiorno, suscettibili di essere colmate in via analogica. Ciò non toglie, evidentemente, che l appellante possa chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e dall art. 39 della l. 286/1998. 8. Quanto al secondo motivo d appello, incentrato sull asserita sufficienza del reddito pur se inferiore all assegno sociale, il Collegio, nel ribadire il carattere non vincolante del parametro,

riferito dalla legge esclusivamente ai lungo soggiornanti ed ai ricongiungimenti familiari, non può che confermare la ragionevolezza del suo utilizzo quale fattore di orientamento della discrezionalità. Pertanto, nel caso di specie la valutazione non appare, in concreto, incongrua. 9. Per le ragioni che precedono, l appello risulta infondato e va pertanto respinto. Avuto riguardo alla specificità della questione, appare equo compensare le spese di lite P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente decidendo sull appello in epigrafe indicato n. 2915 del 2016, lo respinge. Spese compensate del secondo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere, Estensore Massimiliano Noccelli, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/07/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)