A7-0366/25

Documenti analoghi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

15436/17 RM/gma DGB 1A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2018 (OR. en) 15436/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0310 (NLE)

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

3) Regime di pagamento unico completamento del sistema di disaccoppiamento

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 novembre 2017 (OR. en)

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1-10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali. Audizione Centro di Coordinamento RAEE. Direttore generale Ing.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

L 346/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

IL PRIMO PILASTRO DELLA PAC: I L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI (OCM) DEI PRODOTTI AGRICOLI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Parlamento europeo

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 152. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 15 giugno 2017.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 290/29

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 ottobre 2017 (OR. en)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO AI SENSI DEL D.M. 140/ ART. 5 DURATA: 15 ORE

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1255/2014 DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

art. 3: Instaurazione di una politica comune in campo agricolo art. 39: finalità e obiettivi della politica agricola comune

Trento Herbert DORFMANN Deputato al Parlamento europeo Europäisches Parlament, Besucherdienst

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

L 283/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Politiche di Mercato (UE) Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)

concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

Nuova Legge Fiscale. Milano, Ottobre 2017

Il potenziale ruolo dell Organizzazione Interprofessionale nel governo delle produzioni lattiero-casearie ovine in Sardegna

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione: «Angelo Berti»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

Prospettive dell agricoltura lombarda a fronte del primo bilancio dell annata agraria 2009

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE. Normativa

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

DECRETO N. 1411/DecA/30 DEL

Ambito di applicazione Definizioni Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

"Impianti a biomasse in Emilia-Romagna. Aspetti autorizzativi e di controllo 1-2 Ottobre 2013

BANCA CENTRALE EUROPEA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 agosto 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Impatto delle politiche comunitarie sulla filiera del Parmigiano-Reggiano:

POLITICHE INTERNE ED AZIONE ESTERNA DELL UNIONE EUROPEA

Produzioni zootecniche europee: crisi, equilibrio, o crescita? Felice ADINOLFI Università di Bologna

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Articolo 23

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2009/0070(COD) Progetto di parere Damien Abad (PE v01-00)

SITUAZIONE CONFERIMENTI PER ZUCCHERIFICIO ANNATA 2013/14 Dati relativi ai soci ANB aggiornati al 17 ottobre Numero quarantuno 25 ottobre 2013

Nel prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: Descrizione

Alle pagine da 4 a 7: il testo della dichiarazione n. 4 è sostituito dal seguente:

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale PROGETTO DI PARERE. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

DGG 1B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 giugno 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) PE-CONS 23/16 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 347/625

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

SICUREZZA ALIMENTARE: MANUALE DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA. Area Sicurezza Alimentare e Produttiva

DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO

Scambio di note del 18 marzo 2010

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

POLITICA QUALITA -AMBIENTE- SICUREZZA ALIMENTARE Revisione: 01

Transcript:

13.11.2013 A7-0366/25 25 Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune volti a garantire un reddito dignitoso a piccoli e medi agricoltori, la Commissione dovrebbe provvedere affinché i prezzi alla produzione non scendano al di sotto di un livello che essa fissa per campagna e per quantitativi di produzione stabiliti sulla base di un'azienda media. Tali livelli dovrebbero essere decisi in concertazione con le organizzazioni professionali e sindacali in modo che i prezzi corrisposti agli agricoltori coprano realmente l'andamento dei costi di produzione e forniscano una remunerazione dignitosa del lavoro agricolo in ciascuna azienda. A tale scopo, la Commissione dovrebbe dotarsi degli strumenti necessari ad attuare disposizioni per l'ammasso pubblico e privato quando viene rilevata una diminuzione anomala dei prezzi di base, con la definizione di calendari negoziati delle importazioni laddove queste ultime esercitino un'influenza negativa sui prezzi in ogni Stato membro dell'unione.

13.11.2013 A7-0366/26 26 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 14 (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato. (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato. Il suo scopo dovrebbe essere il mantenimento di un prezzo minimo di base intracomunitario per determinati quantitativi di produzione.

13.11.2013 A7-0366/27 27 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Marisa Matias, Alda Sousa Considerando 83 bis (nuovo) (83 bis) Il regime delle quote come strumento di regolamentazione del mercato dovrebbe essere mantenuto e migliorato.

13.11.2013 A7-0366/28 28 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 91 (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattierocaseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, che tuttavia non dovrebbe essere inferiore ai costi di produzione e a una remunerazione dignitosa del lavoro degli agricoltori, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. A tal fine sarebbe opportuno istituire un ufficio europeo per il latte, che segua permanentemente l'andamento dei prezzi delle quantità prodotte e faccia rispettare un prezzo di base alla produzione.

13.11.2013 A7-0366/29 29 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Marisa Matias, Alda Sousa Considerando 146 bis (nuovo) (146 bis) Le quote latte, le quote dello zucchero e i diritti di impianto delle viti costituiscono strumenti di regolamentazione dei mercati che possono consentire di conseguire gli obiettivi della PAC relativi a un tenore di vita dignitoso per le popolazioni agricole.

13.11.2013 A7-0366/30 30 Martina Anderson Articolo 18 paragrafo 1 1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. 1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. La Commissione garantisce il rispetto di prezzi minimi intracomunitari per talune quantità di produzione per stabilimento definite da ogni Stato membro in modo che tali prezzi alla produzione coprano l'andamento dei costi di produzione e consentano una remunerazione dignitosa del lavoro delle aziende a conduzione familiare, per garantire un adeguato tenore di vita ai lavoratori agricoli, conformemente agli obiettivi della PAC.