13.11.2013 A7-0366/25 25 Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune volti a garantire un reddito dignitoso a piccoli e medi agricoltori, la Commissione dovrebbe provvedere affinché i prezzi alla produzione non scendano al di sotto di un livello che essa fissa per campagna e per quantitativi di produzione stabiliti sulla base di un'azienda media. Tali livelli dovrebbero essere decisi in concertazione con le organizzazioni professionali e sindacali in modo che i prezzi corrisposti agli agricoltori coprano realmente l'andamento dei costi di produzione e forniscano una remunerazione dignitosa del lavoro agricolo in ciascuna azienda. A tale scopo, la Commissione dovrebbe dotarsi degli strumenti necessari ad attuare disposizioni per l'ammasso pubblico e privato quando viene rilevata una diminuzione anomala dei prezzi di base, con la definizione di calendari negoziati delle importazioni laddove queste ultime esercitino un'influenza negativa sui prezzi in ogni Stato membro dell'unione.
13.11.2013 A7-0366/26 26 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 14 (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato. (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato. Il suo scopo dovrebbe essere il mantenimento di un prezzo minimo di base intracomunitario per determinati quantitativi di produzione.
13.11.2013 A7-0366/27 27 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Marisa Matias, Alda Sousa Considerando 83 bis (nuovo) (83 bis) Il regime delle quote come strumento di regolamentazione del mercato dovrebbe essere mantenuto e migliorato.
13.11.2013 A7-0366/28 28 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias Considerando 91 (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattierocaseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. (91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, che tuttavia non dovrebbe essere inferiore ai costi di produzione e a una remunerazione dignitosa del lavoro degli agricoltori, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. A tal fine sarebbe opportuno istituire un ufficio europeo per il latte, che segua permanentemente l'andamento dei prezzi delle quantità prodotte e faccia rispettare un prezzo di base alla produzione.
13.11.2013 A7-0366/29 29 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Marisa Matias, Alda Sousa Considerando 146 bis (nuovo) (146 bis) Le quote latte, le quote dello zucchero e i diritti di impianto delle viti costituiscono strumenti di regolamentazione dei mercati che possono consentire di conseguire gli obiettivi della PAC relativi a un tenore di vita dignitoso per le popolazioni agricole.
13.11.2013 A7-0366/30 30 Martina Anderson Articolo 18 paragrafo 1 1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. 1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. La Commissione garantisce il rispetto di prezzi minimi intracomunitari per talune quantità di produzione per stabilimento definite da ogni Stato membro in modo che tali prezzi alla produzione coprano l'andamento dei costi di produzione e consentano una remunerazione dignitosa del lavoro delle aziende a conduzione familiare, per garantire un adeguato tenore di vita ai lavoratori agricoli, conformemente agli obiettivi della PAC.