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D.Lgs.18/4/2016 n.50 Subappalto e sub-contratti 8 giugno 2016 Alberto Mischi 1

Subappalto I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. (articolo 105/1 D.Lgs. 50/2016) 2

Subappalto - definizione Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. (articolo 105/2 D.Lgs. 50/2016) 3

Subappalto - esclusioni Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare. 4 (articolo 105/2 D.Lgs. 50/2016)

Subappalto - esclusioni Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfomitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istat, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supp. Ord. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/6/1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 5 448.

Subcontratti - comunicazione L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. (articolo 105/2 D.Lgs. 50/2016) 6

Subappalto - limiti L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. (articolo 105/19 D.Lgs. 50/2016) 7

Subappalto - limiti Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (articolo 105/2 D.Lgs. 50/2016) 8

Subappalto - limiti Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 % dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (articolo 105/5 D.Lgs. 50/2016) 9

Lavorazioni specialistiche Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori. ( ) (articolo 89/11 D.Lgs. 50/2016) 10

Lavorazioni specialistiche ( ) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. (articolo 89/11 D.Lgs. 50/2016) 11

Fase transitoria Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28/3/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/2014, n. 80. (articolo 216/15 D.Lgs. 50/2016) 12

Lavorazioni specialistiche Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37/11 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - Impianti tecnologici OS 2A - superfici decorate di beni immobili OS 2B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori OS 11- apparecchiature strutturali speciali OS 12A - barriere stradali di sicurezza OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18A - componenti strutturali in acciaio; OS 18B - componenti per facciate continue; OS 21 opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 13

Lavorazioni specialistiche In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di OG ovvero nella categoria di OS indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; (art.12/2 D.L.47/2014) 14

Lavorazioni specialistiche In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108/3, D.P.R. 5/5/2010, n. 207, relative alle categorie di OG individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. ( ) 15

Lavorazioni specialistiche In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: b) ( ) Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37/11, del codice di cui al D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170/1, del D.P.R. 207/2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15%; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. (art.12/2 D.L.47/2014) 16

Subappalto - condizioni I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; ( ) (articolo 105/4 D.Lgs. 50/2016) 17

Subappalto - condizioni I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) ( ) b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 18 (articolo 105/4 D.Lgs. 50/2016)

Subappalto - condizioni L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. ( ) Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. (articolo 105/7 D.Lgs. 50/2016) 19

Subappalto - condizioni ( ) Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. ( ) (articolo 105/7 D.Lgs. 50/2016) 20

Subappalto - terna È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35. (articolo 105/6 D.Lgs. 50/2016) 21

Pagamento diretto La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. (articolo 105/13 D.Lgs. 50/2016) 22

Responsabilità solidale Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 D.Lgs. 10/9/2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (articolo 105/8 D.Lgs. 50/2016) 23

Responsabilità solidale L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. (articolo 105/9 D.Lgs. 50/2016) 24

Responsabilità solidale ( ) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (articolo 105/14 D.Lgs. 50/2016) 25

Intervento sostitutivo In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 26

Intervento sostitutivo In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. (articolo 30/6 D.Lgs. 50/2016) 27

Subappalto L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il CSE ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. ( ) (articolo 105/14 D.Lgs. 50/2016) 28

Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Santo Stefano n.50 40125 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 alberto.mischi@corinaldesimischi.it 29