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Transcript:

COMUNE DI AMENO PROVINCIA DI NOVARA DELIBERAZIONE N 24 Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il Prot. n COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - seduta pubblica - OGGETTO: Istituzione ed applicazione dell addizionale comunale IRPEF. Approvazione del relativo Regolamento. L anno duemiladodici, addì 21 del mese di giugno alle ore 21,00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari, previa l osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: Pres. Ass. GERARDI GIOVANETTI TERZI CATTANEO BELLOTTI GODI FALLA-ISEF CERESA ROMAGNOLI BEDONI COMINOLI FERRARI MOLINARI MICAELA - ndaco IVANA ROBERTO VIRGINIO CHRISTIAN GIUSEPPE SERENA DIEGO ANTONIO TIZIANA CARLO LARA FINA ANGELO Totali 11 2 Partecipa il Segretario Comunale g. Dott. REGIS MILANO MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la g.ra GERARDI MICAELA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull argomento di cui all oggetto sopra indicato.

Il ndaco fa presente che il Comune di Ameno è stato uno dei pochi a non aver istituito sino ad ora l addizionale, ma ora è necessario per il pareggio di bilancio; Il cons. Cominoli fa comunque presente che, pur essendo un imposta irrisoria, per i contribuenti è un sacrificio; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che : l art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e s.m.i., testualmente recita: 1. È istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui

al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento...omissis. RICORDATO che: - la sospensione del potere di deliberare l aumento dell addizionale comunale all IRPeF, o della sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l applicazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, già confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non viene più applicata, a decorrere dall'anno 2012. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; è pertanto attribuita, per il corrente anno, al Consiglio comunale la competenza a determinare l aliquota di addizionale all Imposta sul reddito delle persone fisiche con contestuale adozione di apposito regolamento; VISTI: il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; il vigente Regolamento di contabilità; lo Statuto dell Ente. Visti i pareri favorevoli preventivi del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 267/2000; Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Cominoli) espressi nelle forme di legge, DELIBERA Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati : Di istituire ed applicare, l addizionale comunale all IRPeF nella misura annua dello 0,1% Di approvare contestualmente il Regolamento PER L APPLICAZIONE DELL ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, nel testo allegato alla presente composto da n. 6 articoli

La presente deliberazione, con voti favorevoli 10, contrari 1 (Cominoli), è dichiarata di immediata eseguibilità, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. Art. 1 Istituzione 1. E istituita l aliquota dell addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.. Art. 2 Aliquota e base imponibile 1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l approvazione del bilancio di previsione. 2. L aliquota di addizionale può essere stabilita fino a un massimo dello 0,8%. Art. 3 Soggetti passivi 1. L addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Ameno alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa se, per l anno in cui l addizionale è applicata, ai sensi dell art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4. Art. 4 Esenzione 1. Ai sensi dell art. 1, c. 3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., ai soggetti, definiti come all art. 3 del presente regolamento, che risultano possessori di un reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a 12.000,00, non si applica l aliquota di addizionale adottata con la deliberazione di cui all art. 2. Art. 5 Modalità di versamento 1. Le modalità di versamento dell addizionale sono quelle stabilite dall art. 1, cc. 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012.

VISTO: esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BARONCHELLI Gualtiero Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIOCOMUNALE F.to GERARDI Micaela F.to REGIS MILANO Michele Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ufficio; Visto lo Statuto comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Ameno, lì 11.07.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to REGIS MILANO Michele Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal. al ed è divenuta esecutiva oggi (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). Ameno, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIS MILANO Michele Per copia conforme all originale, per uso amministrativo. Dalla Sede Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE ==================================================================================