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AREA COORDINAMENTO Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2006.437 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 7 giugno 2006 All AGEA - Ufficio Monocratico - Area Controlli - Area Autorizzazione Pagamenti SEDE All All All All All All All Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA Via Tommaseo, 67 35131 Padova Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - AGREA Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA Organismo pagatore della Regione Lombardia Presidenza Direzione Centrale Programmazione Integrata Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli 20124 MILANO Organismo pagatore della Regione Toscana - ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE Organismo Pagatore della Regione Basilicata - ARBEA Via della Chimica 85100 POTENZA Organismo Pagatore della Regione Piemonte FINPIEMONTE via Bogino, 23 10123 Torino Ente Nazionale Risi Piazza Pio XI, 1 20123 MILANO

Al Al Al Al Al Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L.Serra, 37 00153 ROMA Coordinamento CAA c/o AIPO via Alberico II, 35 00193 ROMA E, p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, 20 00186 Roma Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l accesso alla riserva nazionale per l anno 2006 di cui all articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. 1. Premessa Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l accesso alla riserva nazionale per l assegnazione dei titoli all aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 per la campagna 2006 2. Riferimenti normativi 2.1. Normativa comunitaria 2 di 30

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni. 2.2. Normativa nazionale Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 24 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni. Decreto del Direttore Generale per le Politiche Agroalimentari del 31 marzo 2006. Circolare Agea ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni 3. Accesso alla riserva nazionale L accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004. 3.1. Presentazione della domanda Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 giugno 2006, fatto salvo quanto previsto dall art. 15 del Regolamento (CE) n. 796/2204. La domanda può costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di accesso alla riserva per l anno 2007. 3.2. Soggetti che possono richiedere l accesso alla riserva nazionale Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, gli agricoltori sono suddivisi secondo la seguente tabella di ammissibilità: Categoria di agricoltori Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2006 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva nella campagna 2005) Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento unico nel 2005 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una Condizione di ammissibilità per l accesso alla riserva Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4 Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4: 3 di 30

4. Fattispecie per l accesso alla riserva nazionale A. Nuovi agricoltori La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell articolo 42, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dall articolo 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall articolo 1 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve avere iniziato l attività dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno. La casistica è suddivisa nelle seguenti due tipologie: A.1 Nuovi agricoltori riconosciuti dal 2005 Sono i nuovi agricoltori che sono stati riconosciuti come tali a fronte di una domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2005 e che hanno in conduzione superfici ammissibili, ai sensi dell articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che non potevano essere dichiarate nella campagna precedente (superfici olivetate) e che non possono formare oggetto di richiesta di accesso alla riserva per il successivo punto B.2.4. L agricoltore che si trova in tale fattispecie: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all articolo 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 riferite a superfici olivetate; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; A.2 Nuovi agricoltori dal 2006 Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2006. L agricoltore che si trova in tale fattispecie: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all articolo 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. 5 di 30

B. Agricoltori in situazioni particolari. Le situazioni particolari previste come giusta causa per l accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell articolo 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 19 a 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004, nonché dall articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 11 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006, e sono di seguito elencate: trasferimento di terre date in affitto; investimenti; locazione di terreni acquisto di terreni dati in locazione; riconversione della produzione; provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. produttori di latte Ai sensi dell articolo 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è possibile richiedere di accedere alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate. B.1. Trasferimento di terre date in affitto La fattispecie è regolamentata dall articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall articolo 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005 e dall articolo 6 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (il 2006 per olio di oliva, tabacco, latte e zucchero). La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso: B.1.1. Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime di pagamento unico nel 2005 Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005. E limitata alle superfici olivetate. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata; 6 di 30

b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore competente la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili (con riferimento unicamente alle superfici olivetate) ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 per i terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.1.2. Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2005 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2005 Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al termine ultimo per far decorrere i dieci mesi di disponibilità dei terreni ai fini dell utilizzo nella domanda unica nel 2005, vale a dire dopo il 30 aprile 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.1.3. Trasferimento di terre date in affitto a soggetti accedono al regime unico dal 2006 Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2006 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata; 7 di 30

b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore competente la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni dati in affitto nel periodo di riferimento e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2002, eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.2. Investimenti La fattispecie è regolamentata dall articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall articolo 2, comma 4, lettera b), del DM D/118/2005 e dall articolo 7 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacità di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004, ovvero, per gli investimenti nel settore dello zucchero, entro il 3 marzo 2006. L investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base per il calcolo dell importo di riferimento di cui all articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno ammissibile ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, ovvero quote di produzione tabacco, ovvero produzione di olio giustificata dall impianto di olivi tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998. Se sussiste una o più delle situazioni di cui sopra l agricoltore può richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni: B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili non olivetati e non relativi al settore dello zucchero: L agricoltore non deve aver presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2005. a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 non relativi a superfici olivetate e non relativi a superfici coltivate a barbabietola; 8 di 30

b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l acquisto o l affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili di cui alla precedente lettera a) e le cui superfici, ai sensi del III comma del paragrafo 3 del citato articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli. Per chiarire con un esempio: se l agricoltore ha aumentato di 6 ettari la propria superficie, mediante un acquisto o un affittonell anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i 6 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad 1/3, cioè 2 ettari; in questo caso l agricoltore può richiedere l accesso alla riserva nazionale soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli; i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.2.4. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili olivetati: L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 relativi a superfici olivetate ai sensi del II comma del paragrafo 2 dell articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l acquisto o l affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili di cui alla precedente lettera a) e le cui superfici, ai sensi del III comma del paragrafo 3 del citato articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli. Per chiarire con un esempio: se l agricoltore ha aumentato di 4 ettari olivetati la propria superficie, mediante un acquisto o un affitto effettuato nell anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i 4 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad ¼ (1 anno dei 4 del periodo di riferimento per l olio), cioè 1 ettaro; in questo caso l agricoltore può richiedere 9 di 30

l accesso alla riserva nazionale soltanto per i 3 ettari che non hanno generato titoli; i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.2.5. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili utilizzati per la coltura della barbabietola da zucchero: L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. Per relazionare l investimento al settore dello zucchero, l acquisto o l affitto di lungo periodo dei terreni deve essersi concretizzato in un utilizzo delle superfici, relative ai terreni acquisiti, per la coltivazione di barbabietola da zucchero in almeno uno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Considerato che le superfici di riferimento per il settore sono ricavate applicando alla produzione di barbabietola, la resa per ettaro relativa alla provincia di produzione, il calcolo dell importo di riferimento per tali acquisizioni sarà ricavato applicando la resa media in saccarosio alle superfici ammesse e moltiplicando tale valore per il valore medio per tonnellata del periodo di riferimento indicato nell allegato II della circolare ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006 per la campagna 2006. Le particelle oggetto dell investimento non devono essere state dichiarate per la 10 di 30

delle campagne 2004, 2005 o 2006 per la coltivazione della barbabietola da zucchero. I contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 3 marzo 2006 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 3 marzo 2006, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 3 marzo 2006, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 3 marzo 2006, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 3 marzo 2006, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.2.6. Nel caso di incremento di capacità produttiva attuale di olio a seguito di impianto di olivi giovani tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998: L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva mettendo a dimora nuove piante di olivo tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998 su particelle oggetto di denuncia di coltivazione nel settore oleicolo; b) deve indicare per ciascuna particella oggetto dell investimento il numero di piante messo a dimora tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998; L incremento di capacità produttiva è dimostrato dalla maggior produzione di olio media nelle campagne 2003/2004 e 2004/2005, ricavata dalle corrispondenti domande di aiuto, rispetto alla media di olio del periodo di riferimento per il produttore richiedente. La maggiorazione produttiva viene espressa come incremento percentuale sulla produzione del periodo di riferimento. La relazione dell incremento della capacità produttiva ai nuovi impianti realizzati tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998 è ricavata dall incidenza percentuale del numero di piante messe a dimora nel citato periodo rispetto al numero di piante totale nelle campagne 2003/2004 e 2004/2005; Per poter collegare l intero incremento di olio prodotto all incremento di piante in produzione occorre che l incidenza percentuale del numero di piante giovani rispetto alle piante totali sia superiore all incremento percentuale di produzione rispetto al periodo di riferimento; se l incidenza percentuale del numero di piante giovani rispetto al totale è inferiore all incremento percentuale di produzione l incremento di olio prodotto è ottenuto moltiplicando la produzione media delle campagne recenti per l incidenza percentuale del numero di piante giovani. 11 di 30

Per chiarire con due esempi: Esempio 1 incidenza percentuale maggiore dell'incremento percentuale della produzione A produzione media del periodo di riferimento (kg) 10.000 B produzione media delle ultime due campagne (kg) 12.500 C incremento produttivo assoluto (C = B - A) 2.500 D incremento percentuale della produzione (C/A) 25,00% E numero di piante "giovani" (piantate tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998) 500 F numero di piante totali attuali 1.300 G incidenza percentuale delle piante giovani (E/F) 38,46% Produzione ammessa per il calcolo dell'importo di riferimento da H riserva (C ) 2.500 Esempio 2 incidenza percentuale minore dell'incremento percentuale della produzione A produzione media del periodo di riferimento (kg) 10.000 B produzione media delle ultime due campagne (kg) 12.500 C incremento produttivo assoluto (C = B - A) 2.500 D incremento percentuale della produzione (C/A) 25,00% E numero di piante "giovani" (piantate tra il 1 maggio 1995 e il 30 aprile 1998) 300 F numero di piante totali attuali 1.300 G incidenza percentuale delle piante giovani (E/F) 23,08% Produzione ammessa per il calcolo dell'importo di riferimento da 2.308 H riserva (A*G) La produzione ammessa per il calcolo dell importo di riferimento viene quindi moltiplicata per il prezzo medio di saldo delle ultime due campagne del settore dell olio d oliva. Per quanto riguarda la superficie di riferimento, occorre distinguere due casi: 1 particelle con numero di piante giovani già considerato nella superficie di riferimento del soggetto richiedente (numero di piante giovani dichiarato nelle denunce di coltivazione precedenti la campagna 2000): in tale caso non c è computo di superficie di riferimento perché già conteggiata nel calcolo dei titoli in possesso dell agricoltore; 2 particelle con numero di piante giovani non considerato, o considerato parzialmente, nella superficie di riferimento del soggetto richiedente (numero di piante giovani dichiarato nelle denunce di coltivazione successive alla campagna 1999): in tale caso la superficie olivetata relativa al numero di piante giovani dichiarato genera superficie di riferimento per la generazione di titoli da riserva, in proporzione al numero di anni non considerati per il calcolo dei titoli storici ordinari. Se il numero di piante aggiuntivo non è mai stata dichiarato nel periodo di riferimento, verrà presa l intera superficie olivetata originata da tali piante, se è stato dichiarato a partire dal 4 anno del periodo di riferimento, sarà considerata la relativa superficie solo per ¾, se è stato dichiarato a partire dal 3 anno del periodo di riferimento, sara considerata metà superficie olivetata, e così via. 12 di 30

B.2.7 incremento di capacità produttiva con acquisto di quote tabacco L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando quote di tabacco durante o dopo il periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004; L incremento di capacità produttiva è ricavato dall archivio delle cessioni/acquisizioni di quota registrato nel SIAN. Per il soggetto richiedente viene estratto il quantitativo di riferimento individuale della campagna tabacchicola 2004 (escluse le quote acquisite per le quali il soggetto richiedente ha ottenuto un trasferimento di titoli ai sensi dell articolo 17 del regolamento (CE) n. 795/2004) e viene raffrontato con il quantitativo di riferimento individuale medio del periodo di riferimento. Se il quantitativo di riferimento individuale della campagna tabacchicola 2004 è superiore al quantitativo di riferimento individuale del periodo di riferimento, la differenza tra quota considerata per il 2004 e la quota media del periodo di riferimento dimensiona l entità dell investimento. Per ottenere l importo di riferimento per il calcolo dei titoli da riserva, il quantitativo determinato al paragrafo precedente, viene moltiplicato per l importo medio per kg del soggetto richiedente nella campagna 2004 e, successivamente, per il fattore di disaccoppiamento di 0,4 (ovvero di 1 se l agricoltore richiedente rientra nella categoria di agricoltori per il quale la percentuale di disaccoppiamento e del 100%)..Per ottenere la superficie di riferimento per il calcolo dei titoli da riserva, il quantitativo determinato al paragrafo precedente, viene diviso per la resa media individuale per ettaro del soggetto richiedente della campagna 2004. Se l azienda ha coltivato anche seminativi nel periodo di riferimento e la superficie ricavata dalla resa media individuale, sommata alla superficie di riferimento dei seminativi e al numero dei titoli provvisori del 2006, supera la superficie totale aziendale della campagna 2004 (ricavata dai contratti di coltivazione tabacco e dalle domande PAC dello stesso anno) l importo di riferimento calcolato per l investimento tabacco, corrispondente alla superficie eccedentaria, viene suddiviso sui titoli ordinari già in possesso del soggetto richiedente. B.2.8 incremento di capacità produttiva con aumento di superficie olivetata L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver auv8r pr1(al, sottohiedente )]T 13 di 30

programmi autorizzati dalle regioni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 950/97 e/o n. 1257/99; ovvero - impiantando olivi prima tra il 1 maggio 1996 e il 30 aprile 1998 senza che tali piante siano mai entrate nel processo produttivo; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l incremento di superficie olivetata a seguito dell impianto di cui alla precedente lettera a). c) deve indicare per ciascuna particella oggetto dell investimento il numero di piante messo a dimora sulla base della dichiarazione di cui alla precedente lettera a); le piante devono essere state dichiarate nelle denunce di coltivazione del settore olio e devono risultare nel GIS oleicolo; L incremento di capacità produttiva è ricavato dall aumento di superficie olivetata generato dall impianto degli olivi effettuato ai sensi della precedente lettera a). Gli Organismi Pagatori competenti, in fase istruttoria e per quanto concerne i precedenti punti B.2.1, B.2.4, B.2.5, B.2.6, B.2.7 e B.2.8, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le seguenti modalità: nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o più relative alle fattispecie B.2.1, B.2.4: il valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2005; nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o più relative alla fattispecie B.2.5: il valore dell importo di riferimento viene ricavato applicando la resa media in saccarosio alle superfici ammesse e moltiplicando tale valore per il valore medio per tonnellata del periodo di riferimento indicato nell allegato II della circolare ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006 per la campagna 2006; nel caso di incremento di produzione di olio di cui alla fattispecie B.2.6: il valore dell importo di riferimento è ottenuto moltiplicando la quantità ammissibile di incremento produttivo descritta nell illustrazione della fattispecie per il prezzo di saldo medio delle ultime due campagne oleicole; nel caso di incremento di produzione per l acquisto di quote tabacco: l importo di riferimento verrà calcolato moltiplicando l incremento di quota ritenuto ammissibile per il premio medio per kg del richiedente nella campagna tabacchicola 2004; nel caso di incremento di superficie olivetata di cui alla fattispecie B.2.8: il valore dell importo di riferimento è ottenuto applicando la media regionale di 14 di 30

cui all articolo 2 del DM D/118/2005 alle superfici identificate olivetate di cui alla precedente fattispecie B.2.8 lettera c). L importo di riferimento ottenuto con le modalità sopra descritte viene sommato e quindi ripartito, secondo le seguenti priorità: a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati nell ambito di tutte le fattispecie di accesso alla riserva nazionale, ovvero ottenuto dall applicazione delle rese di cui al precedente caso B.2.7, generando titoli ordinari da riserva; b) sui titoli ordinari già in possesso dell agricoltore richiedente; Il valore dei titoli sarà eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.3. Locazione di terreni La fattispecie è regolamentata dall articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall articolo 8 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004. La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso: B.3.1. Locazione di terreni da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2005 Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005. E limitata alle superfici olivetate. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell articolo 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano condotti dal proprietario; i contratti di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 riferite unicamente alle superfici olivetate per i terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; 15 di 30

B.3.2. Locazione di terreni da parte di soggetti che partecipano al regime di unico di pagamento dal 2006 Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2006 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell articolo 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano condotti dal proprietario; i contratti di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 per i terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni presi in affitto e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.4. Acquisto di terreni dati in locazione La fattispecie è regolamentata dall articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall articolo 9 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto. La fattispecie è suddivisa su tre tipologie di accesso: B.4.1. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2005 per le superfici olivetate Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005. E limitata alle superfici olivetate. 16 di 30

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili (con riferimento unicamente alle superfici olivetate) ai sensi del paragrafo 3.2 2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.4.2. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2005 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2005 Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al termine ultimo per far decorrere i dieci mesi di disponibilità dei terreni ai fini dell utilizzo nella domanda unica nel 2005, vale a dire dopo il 30 aprile 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero 17 di 30

era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 riferite unicamente alle superfici il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 30 aprile 2005 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.4.3. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2006 Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2006 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la documentazione attestante l acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti 18 di 30

nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.5. Riconversione della produzione La fattispecie è regolamentata dall articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall articolo 2, comma 4, lettera d), del DM D/118/2005 e dall articolo 10 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al periodo di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli. Sono ammissibili alla riserva nazionale le superfici, solo se interessate da programmi nazionali e regionali di riorientamento della produzione per: motivi di ordine fitosanitario: casi di Sharka, Erwinia amylovora (Legge 206 del 1.07.1997 e successive modifiche e integrazioni e relativi provvedimenti regionali di attuazione) e flavescenza dorata della vite (decreto MiPAF n. 32442 del 31.05.2000 e relativi provvedimenti regionali di attuazione); motivi di ordine economico: estirpazione anticipata di vigneti e frutteti; set aside strutturale (Regolamento (CE) n. 1272/88) La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso: B.5.1. Agricoltore che ha già partecipato al regime di pagamento unico nel 2005 e che ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento limitatamente a superfici olivetate Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2005. E limitata alle superfici olivetate. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto c) (con riferimento unicamente alle superfici olivetate) sono divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, a seguito dell attuazione del programma di riconversione; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici; c) deve indicare tutte le superfici (con riferimento unicamente alle superfici olivetate) oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, divenute ammissibili ai 19 di 30

sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; B.5.3. Agricoltore che partecipa al regime di pagamento unico dal 2006 e che ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2006 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2005. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto c) sono divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, a seguito dell attuazione del programma di riconversione; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore la domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici; c) deve indicare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, divenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-99 sui terreni oggetto del riorientamento e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2005 eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie La fattispecie è regolamentata dall articolo 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall articolo 11 del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari del 31 marzo 2006. L agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005. La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso: B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l amministrazione 20 di 30

L agricoltore che ha risolto un contenzioso con l amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento; La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso, non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all Agea (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento) e non deve formare oggetto di richiesta nella domanda di accesso alla riserva. L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti L agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l agricoltore richiedente; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; L Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003. I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile 21 di 30