del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Documenti analoghi
del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Legge federale sul Consiglio della magistratura

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento del personale dell Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2012)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sugli assegni familiari

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza del DFF concernente l ordinanza sul personale federale

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Piano sociale per l Amministrazione federale

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC)

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Rapporto dell Ufficio del Consiglio degli Stati. del 18 novembre Onorevoli colleghi,

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Accordo

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Accordo amministrativo

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Legge federale sugli stranieri

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Transcript:

Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 2002 2 sul Tribunale penale federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 3 ; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 2002 4, decreta: Sezione 1: Oggetto Art. 1 5 Oggetto La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro 1 Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell Assemblea federale, fermo restando l accordo dell interessato. 2 I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, grado di occupazione, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell elezione e con riserva della stessa. RU 2003 2159 1 Nuovo testo giusta l art. 2 dell O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 2 RS 173.71 3 FF 2001 3764 4 FF 2002 5273 5 Nuovo testo giusta l art. 2 dell O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 1

Autorità giudiziarie federali Art. 3 6 Durata della carica La durata della carica è disciplinata dall articolo 9 della legge del 4 ottobre 2002 7 sul Tribunale penale federale e dall articolo 9 della legge del 17 giugno 2005 8 sul Tribunale amministrativo federale. Art. 4 Disdetta 1 Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi. 2 In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone. Sezione 3: Retribuzione Art. 5 Stipendio 1 I giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 secondo l articolo 36 dell ordinanza del 3 luglio 2001 9 sul personale della Confederazione. 2 Per determinare lo stipendio iniziale la commissione giudiziaria si basa innanzi tutto sull età del giudice. Tiene inoltre conto in giusta misura della formazione e dell esperienza professionale e di vita del giudice, nonché della situazione sul mercato del lavoro. Lo stipendio iniziale corrisponde almeno all 80 per cento dell importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 secondo l articolo 36 dell ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale. 10 3 Il 1 gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta dell 1,2 per cento dell importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo. 11 Art. 6 12 Assegni di presidenza 1 Il presidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all anno. 6 Nuovo testo giusta l art. 2 dell O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 7 RS 173.71 8 RS 173.32 9 RS 172.220.111.3 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O dell'af del 6 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O dell'af del 6 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 Vedi anche la disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo. 12 Nuovo testo giusta l art. 2 dell O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 2

Rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale 173.711.2 2 Il vicepresidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all anno. 3 I presidenti delle corti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all anno. 4 I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all anno. 13 5 Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni. 14 Art. 6a 15 Assegno di funzione 1 I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di 10 000 franchi all anno. 2 I membri della commissione amministrativa che esercitano anche una funzione presidenziale ricevono il più alto degli assegni previsti per le loro funzioni. Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia L indennità di residenza, la compensazione del rincaro e gli assegni di custodia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell Amministrazione federale. Art. 8 Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale Lo stipendio, l indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione. Sezione 4: Prestazioni sociali Art. 9 Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro 13 Introdotto dal n. I dell O dell'af del 6 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 14 Introdotto dal n. I dell O dell'af del 6 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 15 Introdotto dal n. I dell O dell'af del 6 ott. 2006, in vigore dal 1 gen. 2007 3

Autorità giudiziarie federali versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell Amministrazione federale. Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi Art. 10 Tempo di lavoro Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordinaria del lavoro di 42 ore. Art. 11 Vacanze 1 Ogni anno civile i giudici hanno diritto a: a. 5 settimane di vacanza fino all anno civile incluso in cui compiono il 49 anno d età; b. 6 settimane di vacanza a partire dall anno civile in cui compiono il 50 anno d età; c. 7 settimane di vacanza a partire dall anno civile in cui compiono il 60 anno d età. 2 Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l anno successivo. Art. 12 Congedo 1 Su richiesta, la direzione del Tribunale può concedere al giudice un congedo. 2 Nell esame della richiesta, la direzione del Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell Amministrazione federale. Sezione 6: Rimborso delle spese Art. 13 1 Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell esercizio della loro funzione. 2 Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano per analogia per: a. pasti, alloggio e viaggi; b. viaggi di servizio all estero; c. partecipazione a conferenze internazionali; d. trasloco per motivi di servizio; e. spese di rappresentanza. 4

Rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale 173.711.2 Sezione 7: Obblighi dei giudici Art. 14 Domicilio I giudici devono abitare in Svizzera. Art. 15 Segreto d ufficio 1 I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali. 2 La direzione del Tribunale federale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale 16 ). Sezione 8: Disposizione finale Art. 16 La presente ordinanza dell Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 4 ottobre 2002 17 sul Tribunale penale federale il 1 agosto 2003. Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006 18 Per i giudici del Tribunale penale federale che sono stati eletti dall Assemblea federale il 1 ottobre 2003 l articolo 5 capoverso 3 nel tenore del 6 ottobre 2006 vale soltanto a partire dall inizio del secondo mandato. 16 RS 311.0 17 RS 173.71 18 RU 2006 4217; FF 2006 2021 5

Autorità giudiziarie federali 6