Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2191 Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità dei dipendenti pubblici 13/03/2017-02:51
Indice 1. DDL S. 2191 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2191 4
1. DDL S. 2191 - XVII Leg. 1. DDL S. 2191 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2191 Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità dei dipendenti pubblici Iter 28 gennaio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2191 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Ornella Bertorotta ( M5S ) Cofirmatari Sergio Puglia ( M5S ), Nunzia Catalfo ( M5S ), Sara Paglini ( M5S ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 16 dicembre 2015; annunciato nella seduta ant. n. 558 del 13 gennaio 2016. Classificazione TESEO MOBILITA' TERRITORIALE DEI LAVORATORI, PUBBLICO IMPIEGO Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 28 gennaio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 568 del 28 gennaio 2016. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 2191 1.2.1. Testo DDL 2191 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2191 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO e PAGLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2015 Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.?147, in materia di mobilità dei dipendenti pubblici Onorevoli Senatori. -- Con i commi 458 e 459 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, il legislatore è intervenuto sulla disciplina degli assegni personali in caso di passaggio tra diverse amministrazioni di dipendenti titolari di un trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova qualifica. In particolare, il primo periodo del comma 458 abroga l'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993, i quali prevedevano appunto, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno ad personam, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. Contestualmente, il secondo periodo dello stesso comma dispone che ai dipendenti cessati dal ruolo o dall'incarico venga sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Come rilevato anche dai servizi studi delle Camere è verosimile che per «dipendenti cessati dal ruolo o dall'incarico» si debbano intendere dipendenti che siano rientrati nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza: tuttavia questa specificazione non appare nel testo della disposizione lasciando dunque un grave margine di incertezza nell'interpretazione della norma. È importante, peraltro, segnalare che le ipotesi di mobilità vanno distinte in volontaria e imposta dall'amministrazione. Inoltre, il successivo comma 459 stabilisce che: «Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione,» ma precisa: «in attuazione di quanto disposto dal comma 458», Anche questa formulazione potrebbe dare spazio a dubbi interpretativi in quanto sembrerebbe poter far salva l'erogazione degli assegni ad personam nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione avvenuti prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo del comma 458. L'articolo unico del presente disegno di legge sostituisce i commi 458 e 459 apportando al testo delle correzioni finalizzate ad eliminare quanto più possibile eventuali dubbi interpretativi. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 2191 1. I commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti: «458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi e che siano rientrati presso l'amministrazione di appartenenza dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di mobilità obbligatoria disposta nell'interesse esclusivo dell'amministrazione. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in attuazione di quanto disposto dal comma 458 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135». 2. Sono fatti salvi i benefici già percepiti ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.