PROCEDIMENTI EX ART. 336 COD. CIV.

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PROCEDIMENTI EX ART. 336 COD. CIV. Art. 336 c.c. I procedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 2.a) Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. 2.b) Nel caso in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. 1) de potestate. a- Il procedimento inizia con ricorso o del PM o delle parti private. Il ricorso deve contenere l esposizione dei fatti e l indicazione dei mezzi di prova. b- ricevuto il ricorso, il Presidente con decreto: - nomina il relatore; - nomina il curatore speciale del minore; - richiede se del caso informazioni; - fissa udienza di comparizione delle parti; - fissa termine per la notifica al convenuto e al curatore del minore e assegna loro termine per presentare memorie; - il decreto conterrà l invito alle parti a farsi assistere da un difensore, avvertendole che è possibile, se si è nelle condizioni, accedere al patrocinio a carico dello Stato; c- i ricorsi delle parti private vanno notificati a cura delle stesse a coloro nei cui confronti è richiesto il provvedimento ablativo o limitativo della potestà parentale congiuntamente al decreto di fissazione di udienza e comunicati al PM dalla cancelleria; d- il ricorso del Pubblico Ministero va notificato a Si tratta di procedimenti c.d.camerali-contenziosi. Pertanto, anche il minore deve essere considerato parte, poiché il conflitto di interesse con uno o entrambi i genitori è quanto meno potenziale, ed egli deve essere messo in grado di contraddire. E'quindi necessario nominargli un curatore speciale, che deciderà se intervenire o meno nel giudizio, in tal caso con l'indispensabile assistenza del difensore. Non è necessario che si tratti sempre di un avvocato, ma se è stato nominato curatore un avvocato, egli potrà stare in giudizio personalmente e potrà chiedere di patrocinare a spese dello Stato ove ne ricorrano i presupposti (minore senza patrimonio). Competente alla nomina è il giudice e non è necessaria istanza del pubblico ministero (cfr. Cass., sez. 3 pen., 23.3.2004, n. 13977, in tema di inadempimento dell'obbligo scolastico). Per l obbligatorietà della difesa cfr. sub comma IV L udienza di comparizione delle parti deve essere fissata in un termine ragionevolmente breve 1

sua cura unitamente al decreto di cui sopra; e- alla prima udienza di comparizione il giudice relatore sente le parti e dispone le prove anche d ufficio assumendo i provvedimenti inerenti e conseguenti; f- ribadito il diritto di minore di essere ascoltato e il conseguente obbligo del giudice, il giudice relatore fissa con decreto l udienza per l audizione del minore dodicenne -o anche infradodicenne se dotato di capacità di discernimento- stabilendone modi e forme nel rispetto della personalità del minore, dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio; g- conclusa l istruttoria, il Giudice relatore assegna alle parti termine per memorie conclusive, acquisisce il parere del PM e rimette la decisione al collegio in camera di consiglio indicandone la data; il provvedimento deve essere comunicato alle parti; h- le parti possono chiedere la discussione davanti al collegio entro 5 giorni prima della data della camera di consiglio; i- il decreto che definisce il grado di giudizio viene comunicato nel testo integrale alle parti presso i procuratori se costituiti; è opportuno dichiarare il decreto immediatamente efficace ai sensi dell art. 741 c.p.c., in ragione dell esigenza del minore di non rimanere lungamente in una situazione giuridica incerta. Viene ritenuta la necessità della comunicazione nel testo integrale in forza della sentenza n. 1/2002. La comunicazione e la notificazione a cura della cancelleria, ancorché nel testo integrale, non fa decorrere il termine breve di 10 gg. per il reclamo e la connessa definitività ed esecutività del provvedimento se questo è emesso nei confronti di più parti ai sensi dell art. 739, II comma c.p.c.. In tale caso, in assenza di notifica a cura di una delle parti, il termine è quello ordinario di un anno stabilito dall art. 327 c.p.c. (Cass. 4482/2003; Cass. 18.06.2005 n. 13166). 2

2.c) In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. 1. I provvedimenti urgenti possono essere assunti solo in corso di causa anche d ufficio nell interesse del minore. Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non esenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento da assumersi nell interesse del minore e assume il provvedimento. Se il provvedimento è assunto senza aver sentito le parti private, fissa contestualmente un udienza di comparizione davanti a sé Collegio entro un termine non superiore a 15 gg.. A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Le segnalazioni di un grave e imminente pregiudizio del minore pervenute ante causam debbono essere trasmesse al Pubblico Ministero per quanto di competenza. I provvedimenti assunti in via di urgenza sono reclamabili con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. davanti a un Collegio diverso da quello che ha assunto il provvedimenti in via di urgenza. Secondo la Corte Costituzionale (sent. 1/2002) si tratta di un procedimento di urgenza di natura cautelare: rimanda alle norme di cui agli artt. 669 sexies e sgg. c.p.c. alle quali si è fatto quindi riferimento interpretandole in modo compatibile con il rito camerale minorile. Se pervengono segnalazioni di un grave e imminente pregiudizio del minore per cui non sia possibile attendere l incardinarsi della causa da parte dei legittimati attivi nei modi di legge, tale segnalazione deve essere trasmessa immediatamente al Pubblico ministero per quanto di competenza: Il PMM potrà sollecitare i provvedimenti di cui all art. 403 c.c. e iniziare il procedimento nei modi di legge chiedendo provvedimenti di urgenza, anche senza che siano previamente sentite le parti. Deve considerarsi segnalazione anche il ricorso proposto dalle parti private senza la difesa tecnica. Anche la Corte europea dei diritti dell uomo di Strasburgo (Covezzi-Morselli vs. Italia 9 maggio 2003 ritiene i provvedimenti provvisori reclamabili. Si ritiene che il riferimento al procedimento cautelare renda necessaria l applicazione dei relativi principi anche al reclamo prevedendone l esperibilità al giudice di pari grado. Se, all'esito dell'istruttoria e al momento di decidere in camera di consiglio appare evidente una situazione di abbandono sarà necessario Tale soluzione è resa necessaria dalla espressa dizione dell art. 9 della legge 18471983 come modificata dalla l. 149/2001 in quanto la legittimazione attiva in materia di adottabilità è esclusivamente del Pubblico Ministero. 3

inviare gli atti al PMM perchè valuti se presentare il ricorso di cui all'art. 9 comma 2. 2) procedimenti ex art. 317 bis c.c. I procedimenti prevedono la regolamentazione della potestà e dell affidamento dei figli naturali sia nel caso di cessazione della convivenza sia nel caso che la convivenza non vi sia mai stata. E da escludere la legittimazione attiva del PM o dei parenti. Il riferimento anche ai figli naturali della coppia che non ha mai convissuto è resa possibile dall ultimo comma dell art. 317 bis c.c. che dà al giudice ampia discrezionalità. Si applica il 336 c.c. in un interpretazione compatibile con la specificità della materia che riguarda l esercizio della libertà dei genitori di non convivere o di cessare la convivenza. Per questo è necessario prevedere un interpretazione costituzionalmente orientata della norma limitando la legittimazione attiva escludendone i terzi (PM e parenti). a- Il ricorso deve contenere l esposizione dei fatti e l indicazione dei mezzi di prova e sarà notificato, congiuntamente al decreto di cui infra, a cura del ricorrente all altro genitore. b- Ricevuto il ricorso, il Presidente con decreto: - nomina il relatore; - richiede se del caso informazioni; - fissa udienza di comparizione delle parti; -fissa termine per la notifica al convenuto assegnandogli termine per presentare memorie; - il decreto conterrà l invito al convenuto a farsi assistere da un difensore, avvertendolo che è possibile, se si è nelle condizioni, accedere al patrocinio a carico dello Stato nonché l invito alle parti a depositare nello stesso termine documentazione fiscale e patrimoniale; - il ricorso viene comunicato al PM a cura della 4

cancelleria; c- alla prima udienza di comparizione il giudice relatore sente le parti e dispone le prove anche d ufficio assumendo i provvedimenti inerenti e conseguenti; d- ribadito il diritto del minore di essere ascoltato e il conseguente obbligo del giudice, il giudice relatore fissa con decreto l udienza per l audizione del minore dodicenne -o anche infradodicenne se dotato di capacità di discernimento- stabilendone modi e forme nel rispetto della personalità del minore, dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio; e- sentite le parti e il minore, il giudice relatore rimette la causa al collegio per i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi degli artt. 155 e sgg. c.c.; f- conclusa l istruttoria, il Giudice relatore assegna alle parti termine per memorie conclusive, acquisisce il parere del PM e rimette la decisione al collegio in camera di consiglio indicandone la data; il provvedimento deve essere comunicato alle parti e al PM; g- le parti possono chiedere la discussione davanti al collegio entro 5 giorni prima della data della camera di consiglio; h- il decreto che definisce il grado di giudizio viene comunicato nel testo integrale alle parti presso i procuratori se costituiti e al PM; i- i decreti recanti provvedimenti provvisori ed urgenti vanno dichiarati immediatamente efficaci ai sensi dell art. 741 c.p.c., ed agli stessi va apposta la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c.. I decreti provvisorio e definitivo contengono delle statuizioni economiche quoad vitam che debbono essere immediatamente eseguite e che, se non eseguite spontaneamente, debbono essere eseguibili in forma coattiva. A tale proposito è quindi necessario che il titolo 5

sia spedito in formula esecutiva senza di che non può iniziare l esecuzione forzata. Tale interpretazione è legittimata dalle numerose sentenze della Corte costituzionale e della cassazione che hanno progressivamente esteso e parificato le garanzie patrimoniali ai figli indipendentemente dal titolo giuridico del rapporto e della separazione dei genitori. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore. In tutti i procedimenti cui fa riferimento l art. 336 c.c., quindi sia in quelli de potestate sia in quelli ex art. 317 bis c.c., le parti debbono essere assistite da un difensore. Il minore, solo nei procedimenti de potestate in analogia a quanto avviene nella separazione e divorzio, assimilabili parzialmente quanto ad oggetto. Si ritiene coerentemente con le garanzie costituzionali che anche le altre parti legittimate attive, siano assistite da un difensore. Il ricorso presentato dalla parte personalmente è quindi inammissibile. Nel caso si tratti di ricorso de potestate, è da considerarsi segnalazione da trasmettersi quindi al PMM per quanto di competenza. 6