TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Documenti analoghi
Tribunale di Udine. - sezione civile -

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

Tribunale di Udine. - sezione civile -

contratto di conto corrente stipulato tra l attrice Zilco 2 S.r.l. e la convenuta Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. L attrice allega che, nell arco di 11 t

Tribunale di Udine. - sezione civile -

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.20, davanti al giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 9.00, davanti al giudice

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

Valenza probatoria di una fattura: il parere della Cassazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

COND. DI MILANO VIA...

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA TERZA SEZIONE CIVILE SENTENZA

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n /2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

pagina 1 di 5 intellettuale

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

Indice sommario. Capitolo secondo Il procedimento monitorio: requisiti di ammissibilità. Prefazione... pag. 5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

adempimento della prestazione dovuta

/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Transcript:

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile ad uso non abitativo. Successivamente oggi, 29.11.2012, alle ore 10.30, davanti al giudice dott. Andrea Zuliani (designato in sostituzione del dott. Petoello), sono comparsi: per parte ricorrente-opponente, l avvocato; per parte resistente-opposta, l avvocato. Si dà atto che il giudice redige il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli che vengono numerati progressivamente. Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni, di merito ed istruttorie, di cui ai rispettivi atti: l avvocato (di A), come in comparsa di costituzione e risposta; l avvocato (di B) come nelle note conclusive 5.11.2012. L avvocato dimette nota spese, mentre l avvocato l ha già depositata in cancelleria. Esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, il giudice, si ritira in camera di consiglio e, quindi, richiamate le parti, dà lettura della seguente

SENTENZA (artt. 447-bis e 429 c.p.c.) REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tra le parti è in corso contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo in Martignacco. La conduttrice (B) ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell importo capitale di 108.000 a titolo di rimborso spese per riparazioni e spese straordinarie sull immobile. A tal fine ha prodotto due proprie fatture emesse nel 2005 e nel 2006. La locatrice (A) si è opposta al decreto, contestando l indeterminatezza della domanda e negando, in fatto, sia l effettività delle riparazioni e spese straordinarie, sia la sussistenza dei presupposti previsti dal contratto perché il conduttore possa chiederne il rimborso al locatore. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. L opposizione è fondata. È sostanzialmente corretto il rilievo di parte opponente secondo cui la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è carente sotto il profilo dell allegazione dei fatti posti a sostegno e tale è rimasta anche nel corso del giudizio di opposizione. Più precisamente, l allegazione dei fatti non manca del tutto, ma è rimasta generica.

L allegazione di fatti generici non equivale ad un omessa allegazione dei fatti (in quanto potenzialmente idonea a rendere quei fatti processualmente certi in caso di generale mancata contestazione), ma diventa insufficiente in caso di generica contestazione del convenuto, al quale non può essere addossato l onere di una contestazione specifica in mancanza di una allegazione altrettanto specifica. Nel caso di specie constatata l assoluta genericità sia del ricorso per decreto ingiuntivo che della descrizione contenuta nelle relative fatture (doc. n 3 e n 4 del fascicolo del monitorio) si osserva che parte resistente-opposta, a fronte della contestazione di (A), non ha mai indicato in modo specifico quali fossero i lavori di manutenzione dell immobile eseguiti nel 2005 e nel 2006, limitandosi ad osservare che le proprie fatture erano state registrate nella contabilità di controparte senza sollevare alcuna eccezione. Sennonché, l onere di allegazione dei fatti rilevanti precede qualsiasi questione inerente l onere della prova, posto che solo sulla base di una allegazione sufficientemente dettagliata dei fatti rilevanti si può porre la domanda se quei siano stati provati o meno. Pertanto, per come si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, si deve concludere che (B) non ha assolto l onere di allegare i fatti in modo sufficientemente preciso per consentire un regolare contraddittorio, sia sul piano della prova che sul piano della valutazione giuridica dei fatti che avrebbe dovuto meglio allegare. A questo punto, è addirittura superfluo osservare che, anche

qualora si volesse scendere sul piano della valutazione delle prove offerte, le risultanze contabili di cui si avvale la resistente-opposta non sarebbero sufficienti a dare sostegno alla domanda proposta in monitorio. Occorre, infatti, rilevare che le due fatture sono atti di provenienza della pretesa creditrice e che la loro regolare registrazione nella contabilità della pretesa debitrice è prova liberamente apprezzabile ai sensi dell art. 2710 c.c. ( Efficacia probatoria tra imprenditori ) e da valutare nel contesto complessivo, ai sensi dell art. 116 c.p.c. Sul piano strettamente logico, la registrazione nella contabilità di (A) (e il fatto che il debito sia stato riportato nei suoi bilanci) non dimostra l esistenza dei presupposti del debito, potendo trovare alternativa spiegazione nella irregolarità della tenuta della contabilità (e nella non corrispondenza al vero, in parte qua, dei bilanci). Inoltre, si deve considerare che (A) non ha emesso fatture per prestazioni da lei eseguite in favore di un cliente, ma per riversare sulla locatrice costi asseritamente sostenuti per la manutenzione dell immobile. Quei costi dovrebbero, quindi, risultare da altre fatture e altri documenti (per esempio d.d.t.) emessi da altri soggetti, la cui mancata produzione in giudizio (e, addirittura, la mancata allegazione della loro esistenza) rappresenta significativo indizio contrario rispetto a quanto desumibile dalle sole risultanze contabili. Rilevante, infine, come comportamento processuale (art. 116, comma 2, c.p.c.), la mancata offerta di qualsiasi prova, anche testimoniale, dell esecuzione di lavori di manutenzione per importi complessivamente assai ingenti.

dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege. P. Q. M. Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide: 1. in accoglimento dell opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n 1317/11 e, per l effetto stante l intervenuta esecuzione provvisoria del decreto condanna (B) al pagamento, in favore di (A), della somma capitale di 125.007,40, con l aggiunta degli interessi legali dal 10.1.2012 al saldo; 2. condanna (B) al pagamento, in favore di (A), delle spese di lite, che liquida in complessivi 12.512, di cui 512 per esborsi ed 12.000 per compensi; 3. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege; 4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale. Il giudice.