,,,:'tt;t-:& ilìrì,.,'1-coì:o ìt. I q Tr.,

Documenti analoghi
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sent.594/05. Deciso il 11/03/2005. Deposito il 30/03/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE PRIMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

MOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

[Giurisprudenza] Il Caso.it

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

MATRIMONIO E ROTTURA DEL FIDANZAMENTO: QUALI I DANNI RISARCIBILI?

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA. Sezione S2. Giudice: Rovatti Alberto. promossa da:

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

TRIBUNALE DI CASSINO

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3. ordinanza

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Ka.MllLUi CRON- 5 k l ll3 w U H A.

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom Giovedì 07 Luglio :00

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

3 ro 26'1172 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Oggetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA - Presidente - RIPARAZIONE

Fallimento, automatica interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. )

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

contro nei confronti di per l'annullamento

Transcript:

t' TTETUOELUA TLA\A N NOMF DEL POPOLO TALANO, ttill:;ìl\ fl. (Aq,,,:'tt;t-:& ilìrì,.,'1-coì:o ìt. q Tr., nit filji10 N. TRBUNALE ORDNARO D NOVAM - SEZONE PR\4A nella persona del giudice unico Dott. Massimo ROBERT ha pronunciato la seguente ex art. 281 sexles c.p.c. SENTENZA

del biglietto aereo non Svolgimento del piocesso citazione del 01i 09i2007. Jeqolarmente attqllgyqga va no in giudizio i.. adrrri^ ^ar ^^m^." ' '* rvurru, pe, uu tuu[a esposuva, ivi sentirla condannare al risarcimento del patrimonlale quantifìcato in complessivi euro. oltre al danno esistenziale, morale e non iale anche ex arl. 2043 c.c., da quantificarsi in causa e/o comunqu equiiativamentè determinato rce, n ognj caso nel limite di euro 26,000,00. ituiva in giudizio mparsa depositata in ria il 2111212( ;.,i la Quale, contestate in diritto le awerse cdnclusione, ne oomanoava rigetto owero, in subordjne, riconoscersi da B oe, tfldunate dt Novara tl ristoro dei soli danni noniali che dovessero risultare documentalmente mza del 161Q612008 comparivano ì procuratori delle quali concordemenle instavano per la concessione ini di cui all'art. 183, c. Vl, c_p.c.. Concessi i ' termini il giudice fissava nuova udienza per il 008. lvi, il procuralore attoreo insisteva per ione delle prove dedotte nelle relative memorìe rl procuratore convenuto, oppostosi alle awerse, chiedeva fissazione dell'udienza di precisazione a,,.- \\v- \w

ioni. ll giudice, a scjoglimento de a nserva sul t a, ammetteva parte attrjce a e prove orali fissando udienza per escussione testi al i9. ore 9.15. n taje,udjenza st procedeva aone della testimonianza- All,esito, attesa la Frcamparizjone di un teste regolarmente intimato, il di parte attrice dichiarava di rinunciarvì, il ÉÉB.e del convenuto non sj opponeva e cosi jl giudice peeolva. procuratori concordemente chìedevano la nre dell'udienza di precisazioni delle conclusioni. ll, nlenuta a maturità della causa, fissava udienza ex sexies per 21l}gt2}Og. ove le parti procedevano sussione orale della causa, al termine della quale il procedeva alla lettura del disposilvo. & F Motivi nda attorea è solo pazialmente fondata. e contesa trova orjgjne nell,acquisto da parte aliori, all'epoca dei fatti dimoranri Lnti dalla notizia di un lutto fanlilinre' di,n t)7t aa^7^.1 gl-atgletla- \n.0742460701975'./ nrestato a. '1za per tt zgt1ol2oo6. ore.u- 00.401,i i.éttà " ::.zrone, dietro corresponsione dl panale (non :anrente specificata jn atti, anche se dal documento ':o n. 6 sembrerebbe ammontare a euro 100,00), di un Li{ntestato e nella disponibitità d"llu,ig.rjl*-a.!:. -,e nafà;nr^-^^ i-1,..,te però diversa data di partenza \it 211/2006 i \ \ 28/1012006). Gli attori affrontavano cosi la spesa \ttì 2ql1ttlt^nî\ îti ^t-^,: -t. \ ri \

e:9!e_qi rgg:2 333.00, avendo come oestinazjone 'l'aeroporto. aeroporto prevjsto per le ore 9.0S. All,aerorr eroporto diìr_e carta d'imbarco, veniva PS. invece, pur potendosi comprensibilmente ritenne di.e la si transitó di! al flne di risotvere rveniente_ ll disguido non venne però risolto in tempo per salire sul volo programmato e così gii attori collocati) su di un voio diverso 1.l (e non gtà al J originariamefté D'To.r"-rnor^\ Programmato) a - ^ quel punto sr con due ore circa di ritardo. Al ritardo si j'. i ì : J se anche lo smarimento dei bagagli e jl tutto 'impossibìlità per gli attori di essere presenti uie del proprio congiunto, riuscendo a giungere nel prcvr5r.u per relattvo l.ito funebrc,.-.* *,olo cerimonia ultimata. " flcostruzione dei fatti come sopra operata trova conforto a iocumenli di causa (fermo restando che lo scrivente, 6t-e le previsioni di cui all,art. 122 c.p.c., che fanno té.go di utilizzare, in tutto il processo, ta tingua italiana, :eîuto conto solo dj quelli scritti jn italiano e ciò a 'rìdere dalla eventuale conoscenza personale della lmpregata nella redazione di taluni documenti oflerti mtunícazione), in particolare nella corrispondenza : ryt di:"igqta dai conrendenti) intercorsa fra it :

/ il profilo giuridico, la domanda attore di restituzione a somma corflspondente a quella versata per 'acquisto cue biglíetti, parí a euro 2.483,00 (compresa la penale euro 100,00 e le spese pet jl taxi), non può essere tstolta sia perché formalmente una domanda di 4i'1st.,Jzione del contratto non è staia avanzata (infatti è {a:o chiesto al Tribunale di accertare l,inadempimenió Fi,'attuale e quindi dichjarare tenuta la convenuta al F-rro del danno patrimoniale e non patrimoniale), sia ::hé gli atiori, comunque, hanno usufrujto, soffrendo un djsservjzio, di un trasporto aereo corrispondente a 'ro cne avevano programmato. D'altro canto. nella ie, non vi sono neppure gli estremj per rawisare una toìuzrone paziale del contratto, quand'anche sj ricorra a vtstone ampia di detta figura. per giurisprudenza nte non possono infattì farsi rientrare nel novero delle Fgvisioni di cui all'art. 14Sg c.c. i contrattin cui alla sìazrone continualiva di una delle parti si contrapponga :restazione istantanea dell,altra. ln temini diversi. per 'cludere sul punio, le prestazioni esequite dalla :enuta devono ritenersi satisfattive (salva la ouesiione iè :itardo di cui si parlerà in seguito) della richiestattorea,a ogni caso, sono state talj da precludere la risoluzione, re solo parzìale, del contratto oggetto del presente e appena accennato resta ora da considerare se il o nel gìungere a destinazione possa essere ritenuto Ìribunale meritevole di riconoscimento sotto forma di îo non patrimoniale. n tale ottjca occorre rilevare che \$>

ragione di cio che in gergo viene defnito "overbooking", genericamente, cafriva organizzazione del servizjo parte del vettore), gli attori hanno dovulo prendere un diverso da quello originarìarnente previsto cóh 3!rfamenlo dell'orario di arrivo (le 11.00 anziché le 09.05) e n:rerraggio in un aeroporto diverso da quello preventivato ciò sì è poi aggiunta la i.!-.,...:....d. perdiia dei bagagli e, di conseguenza, la mancata rtecipazione al rito funebre del familiare scomparso. dati appena sopra riportati risultano provati cumentalmente (doc- di parte attríce nn.6 e 7) e, in ogni so, non sono stati oggetto di contestazione. questo punto il Tribunale di Novara, in persona dello ivente, aderendo alla lìnea giurisprudenziale (Tribunale Bari, 8/8/2000; Pretura di lvrea, 21l09i1998; Trìbunale di orino, Si'l111996; si veda anche Corte C.E. n. 16812002) e riconosce in delerminate circostanze lad esemoio in dí c.d. vacanza rovinata) il danno morale anche al di del limite, ritenuto anacronistico, fissato dall'art.2059 c.c. ussistenza di una fattispecie di reaio), ritiene nel caso dì ie risarcibile il danno morale (voce omnicomprensiva, che alìa luce di recentissimi arresti di legittimità, di tutte etichette ristoratorie che nel corso del tempo sono sîate borate da dottrina e giurisprudenza). L'istruzione della usa infatti consente di ritenere provaio i'insoroere jn po agli attori di uno stato di sofferenza psichico nesso in un primo momento al tìmore e col trascorrere tempo alla certezza di non riuscire a partecipare alìa imonia funebre del proprio congiunto. Se a tali elementi fr

* r 1, i aggiungono le carenze organizzaiive deì vettore "iritardato arrivo a destinazione di circa due ore), anch'esse ritenersi provate, appare congruo un risarcimento del lanno morale parì a euro 1.200,00 cìascuno. Nelì'operare ìa liquidazione il giudice trae orientamento dalla previsione Ci cui all'art. 7 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/o212ù04, n. 201, ove è prevista in favore del consumatore una compensazione monetaria pari a euro 600,00 in reìazione a una tratia aerea quale quella venuta in considerazione nei presente giudizío. lì detlo importo, che peraltro non è mai stato neppure offerlo dalla KLlt/ (daì documenti di causa risulta una offerta in voucher, con validìtà di un anno, pari a euro 150,00 caduno), in ragione delle particoiarità del caso concre'io, può essere raddoppiato proprio per soddisfare la sofferenza attorea cui >up, d ùr duucr ravd. Parte attrice non ha domandato né rivalutazione monetaria né interessi c.d. "compensativi" e pertanto il Tribunale nulla stalujsce sul punio. Sulla somma liquidata in favore degli aftori, costituente debito di valuta per effetto della liquìdazìone giudiziale, potranno computarsi gli interessi al saggio legale dalla,rur rur rura Le spese legali. compensate netla misura di 2/3. seguono, per il restante terzo, la soccombenza. t P.Q.M. 1

t ') f ll Tribunale di Novara, in composìzione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. l\4assimo Robedi, cosi prowede: - ogni diversa istanza, eccezione deduzione rigettata; - rigètta la domanda di risarcimento del danno patrìmoniale; - accerta e dichiara il non esatto adempimento della società conven uta; - dich iara ten.^.\/anr l. f uentemente condanna la 'tz Ị perso'ìa oe legale rappresent aité' pro'tempore, alla corresponsione in favore di parte attrice della somma dl euro 2.400.00 (euro 1.200,00 per ciascuno degli attori), a tiiolo di risarcjmento dei danni non patrimoniali, oltre Ìnteressi al tasso legale dal **=*lettivo: giorno delra pronurcra sif- ^ ^^-^ \-,^^ t- q poi!u at.,u! c spese processjali che, compensate nella misura di 2/3, vengono liquidate in euro 400.00 per diritti, euro 750,00 per onorari, euro 2'13,33 per espostì non imponibili, oltre rìmborso fodetario pef spese generali, CPA e VA come per legge. Così deciso in data 2'l109/09 (ore 17.00) dal TRBUNALE ORDNARO di Novara. íl Giudice L,4 ^..:i ".a': /.' /Ír:t: a1. t -.:.. V: 1.1. :' a i:t A ' ll -::: :)--.' L. Dott. MassimoROBERT /rv-1"<\-^c 'i / : ffi,:í"n'^..r:t...!,..-'..:. ; -:. i ;-l \- -,/,,..ì,