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CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ), Capitale Sociale Euro interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di : e P.IVA:, numero REA: - (se persona fisica sostituire con nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), assistito/a ai fini del presente atto, dall Avv. (C.F.: ) presso il cui studio in, Via n. (CAP: ) è elettivamente domiciliata/ o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le relative comunicazioni a mezzo fax al seguente n., oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: risultante dal registro pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it E, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via!1

(CAP: ), Capitale Sociale Euro interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di : e P.IVA:, numero REA: - (se persona fisica sostituire con nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), assistito/a ai fini del presente atto, dall Avv. (C.F.: ) presso il cui studio in, Via n. (CAP: ) è elettivamente domiciliata/ o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le relative comunicazioni a mezzo fax al seguente n., oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: risultante dal registro pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it * * * * * il Sig./Sig.ra e il Sig./Sig.ra, sono di seguito congiuntamente denominate anche Parti PREMESSO 1) Che tra le Parti come sopra individuate è insorta questione avente ad oggetto ; 2) Che, con racc.ta a.r./pec inviata il e ricevuta il, il Sig./la Sig.ra, a mezzo dell Avv., invitava il Sig./la sig.ra a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell art. 2 D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014; 3) Che, il Sig./la Sig.ra, a mezzo dell Avv., aderiva alla procedura di negoziazione assistita;!2

4) Che, onde dirimere la controversia, le Parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14; 5) Che sulla vicenda come sopra precisata non è in corso alcun procedimento giurisdizionale al quale comunque le Parti non intendono dare avvio fino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato. Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe, con la presenza dei rispettivi legali, dichiarano di essere consapevoli - Che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro; - Che con riferimento all'oggetto della predetta controversia il tentativo di negoziazione assistita è/non è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria; - Che gli avvocati e che assistono, rispettivamente, il Sig./la Sig.ra e il Sig./la Sig.ra li hanno avvertiti della possibilità di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati; - Che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento; - Che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; - Che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;!3

- Che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili; -Che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, e comunque dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, si producono, sulla prescrizione dei diritti che sono oggetto di negoziazione, gli effetti della domanda giudiziale; -Che dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza dei medesimi diritti; - Che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione; - Che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; - Che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le Parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti stipulano e convengono quanto segue. I. Oggetto della convenzione. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in!4

modo bonario la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. II. Durata della procedura di negoziazione La Parti concordemente fissano al / / (compreso tra uno e tre mesi) il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata, entro i limiti di legge. Sempre nei limiti di legge, le Parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto. III. Fase negoziale. Per favorire il raggiungimento di un intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. L o s v o l g i m e n t o d e l l a n e g o z i a z i o n e è r e g o l a t o c o m e segue: ; in ogni caso verrà redatto verbale. Detti incontri saranno tesi a valutare le posizioni delle parti ed, eventualmente, i termini per la definizione bonaria della controversia e del processo verbale di composizione della controversia. Si potranno disporre approfondimenti istruttori e si potranno richiedere pareri a terzi se concordemente ritenuti necessari. IV. Mancato accordo. L impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia!5

delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali. V. Conclusione di intesa conciliativa. In caso di raggiungimento di un intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l accordo raggiunto. Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. VI. Oneri professionali. A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, le spese legali sono compensate tra le parti sicché ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l onere del compenso del rispettivo difensore., lì F.to Sig./Sig.ra F.to Sig./Sig.ra Noi sottoscritti, Avv.ti certifichiamo che le sottoscrizioni che precedonoe sono autentiche e sono state apposte alla Ns. presenza dai Sigg.ri da Noi previamente identificati., lì Avv. Avv.!6