REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

Spese processuali: soccombenza reciproca e pagamento del doppio contributo unificato

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

AVVERTENZA PER IL LETTORE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Svolgimento del processo

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014

AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la presente

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ATTO DI TRANSAZIONE. - COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento con sede in Ledro (TN) via

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA


Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

UNITA DI DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO. Sezione Terza Civile SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presente assente Dott. Giuseppe ZARCONE presidente X Dott. Angelo LO DESTRO componente X Dott. Roberto FORNERIS componente X

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

ha pronunciato la presente

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

contro nei confronti di e con l'intervento di

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE PRESIDENTE REL. 2. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI CONSIGLIERE 3. DOTT. LAURA PAOLUCCI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 25.02.2011 al n. 21/2011 R.G. LAVORO promossa con atto di appello di data 17.02.2011 DA K. M., residente in, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall Avv.to D. R. di Genova e A. M. di Mori, con domicilio eletto presso quest ultima, giusta delega a margine del ricorso introduttivo di prime cure. APPELLANTE 1

CONTRO A. T. S.p.A., in persona del procuratore speciale, Dott. C. C., in forza di procura speciale Notaio Avv. L. M. d A. di Riva del Garda, Rep. n., rilasciata in, con sede legale in, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. S. di Milano e P. P. di Rovereto, per delega a margine della memoria difensiva, con domicilio eletto in Trento presso l Avv.to A. U.. APPELLATA OGGETTO: Contratto a termine e di formazione e lavoro. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice del lavoro n. 481/2010 d.d. 26.10.2010 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: ( da atto di appello): Piaccia alla Corte d Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza n. /2010, pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 26/10/2010, - dichiarare l illegittimità del capo della sentenza che compensa le parti le spese di lite per violazione del principio della soccombenza - conseguentemente condannare A. t. s.p.a. al pagamento delle spese di lite del primo grado - con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. 2

Con liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatali per averle integralmente anticipate. DI PARTE APPELLATA: ( da memoria difensiva): Voglia l Eccellente Corte d Appello, ogni contraria istanza disattesa In via principale Respingere l appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e così confermare in ogni sua parte la sentenza n.481/2010 del 26 ottobre 2010 del Tribunale di Rovereto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25/02/2011 K. M., esponeva: che con atto di precetto in data 8/4/2010 aveva intimato ad A. T. spa il pagamento delle somme dovutegli in forza della sentenza n. /2010 del Tribunale di Rovereto; che la società intimata aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già provveduto al pagamento e che in ogni caso le somme richieste erano esorbitanti ed ingiustificate; che egli si era costituito nel giudizio di opposizione facendo presente di avere consegnato l atto di precetto agli Ufficiali giudiziari il 31/3/2010 e che la notifica era avvenuta il successivo 8/4/10; che solo il 9/4/2010 la società intimata aveva provveduto a pagare parzialmente la somma richiesta, limitandola all importo 3

dovuto al netto delle imposte; che nel corso di tale giudizio aveva rinunziato al pagamento degli interessi; che le spese di lite di cui alla sentenza n.19/10 erano state pagate solo il 18/5/2010; che il Tribunale di Rovereto, preso atto del pagamento e della rinunzia alla richiesta degli interessi, aveva considerata cessata la materia del contendere, dichiarando però compensate le spese di lite; che tale ultima statuizione era ingiusta, considerato che il giudice aveva riconosciute l infondatezza delle tesi dell opponente, virtualmente soccombente. Tutto ciò premesso, l appellante chiedeva alla Corte di voler condannare la società appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi. Si costituiva la società convenuta per chiedere il rigetto della domanda avversaria, rilevando la piena legittimità della scelta del primo giudice di compensare le spese di lite, essendovi stata reciproca soccombenza e solo un lieve ritardo nel pagamento. Così costituitosi il contraddittorio, all udienza del 13/10/2011 la Corte, all esito alla discussione orale, decideva la causa come da dispositivo in atti di cui era data pubblica lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Valutate le risultanze processuali, ritiene la Corte che l appello sia infondato. 4

Il giudice di primo grado ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha compensato le spese e dette ragioni sono convincenti e condivisibili. Ed invero non è dubitabile che la pretesa azionata con il precetto fosse in parte infondata, posto che detto atto conteneva, illegittimamente, anche la richiesta di interessi e che, se pur nell economia dell importo precettato l importo incidesse in minima parte, solo dopo l opposizione al precetto l esecutante ha riconosciuto l errore: non si può negare, insomma, che in parte de qua l opposizione di A. era fondata. Parimenti, di contro, è incontroverso che l altro motivo di opposizione di A non fosse fondato e che gli importi della retribuzione dovuti a titolo di risarcimento del danno dovessero essere calcolati non al netto, ma al lordo, come era stato fatto nel precetto. Pertanto, al di là della enfatizzazione da parte dell appellante delle conclusioni della A. di nulla dovere, è pacifico che l opposizione si incentrava solo su due motivi specifici, uno dei quali fondato, e che, appena dopo la notifica del precetto, è avvenuto il pagamento dell importo dovuto al lavoratore, depurato della voce (interessi), che lo stesso ha riconosciuto non essere dovuta pur avendola inserita nel precetto opposto. Quanto sopra configura una situazione di reciproca soccombenza che giustificava la compensazione delle spese. La sentenza va pertanto confermata. 5

In ragione del rigetto dell appello, l appellante deve conseguentemente essere condannata a rifondere all appellata le spese del grado negli importi indicati in dispositivo. P.Q.M. Respinge l appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del Lavoro n. 19/10 emessa in data 2.3.2010. Condanna l appellante alla rifusione in favore dell appellata delle spese processuali del grado che liquida in 1400,00 di cui 600 per diritti ed 800 per onorari, oltre accessori se e in quanto dovuti per legge. Trento, lì 13/10/2011 IL FUNZIONARIO GIUDIZIRIO IL PRESIDENTE EST. (DOTT. FABIO MAIONE) Depositata in Cancelleria il IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 6