REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE PRESIDENTE REL. 2. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI CONSIGLIERE 3. DOTT. LAURA PAOLUCCI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 25.02.2011 al n. 21/2011 R.G. LAVORO promossa con atto di appello di data 17.02.2011 DA K. M., residente in, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall Avv.to D. R. di Genova e A. M. di Mori, con domicilio eletto presso quest ultima, giusta delega a margine del ricorso introduttivo di prime cure. APPELLANTE 1
CONTRO A. T. S.p.A., in persona del procuratore speciale, Dott. C. C., in forza di procura speciale Notaio Avv. L. M. d A. di Riva del Garda, Rep. n., rilasciata in, con sede legale in, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. S. di Milano e P. P. di Rovereto, per delega a margine della memoria difensiva, con domicilio eletto in Trento presso l Avv.to A. U.. APPELLATA OGGETTO: Contratto a termine e di formazione e lavoro. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice del lavoro n. 481/2010 d.d. 26.10.2010 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: ( da atto di appello): Piaccia alla Corte d Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza n. /2010, pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 26/10/2010, - dichiarare l illegittimità del capo della sentenza che compensa le parti le spese di lite per violazione del principio della soccombenza - conseguentemente condannare A. t. s.p.a. al pagamento delle spese di lite del primo grado - con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. 2
Con liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatali per averle integralmente anticipate. DI PARTE APPELLATA: ( da memoria difensiva): Voglia l Eccellente Corte d Appello, ogni contraria istanza disattesa In via principale Respingere l appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e così confermare in ogni sua parte la sentenza n.481/2010 del 26 ottobre 2010 del Tribunale di Rovereto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25/02/2011 K. M., esponeva: che con atto di precetto in data 8/4/2010 aveva intimato ad A. T. spa il pagamento delle somme dovutegli in forza della sentenza n. /2010 del Tribunale di Rovereto; che la società intimata aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già provveduto al pagamento e che in ogni caso le somme richieste erano esorbitanti ed ingiustificate; che egli si era costituito nel giudizio di opposizione facendo presente di avere consegnato l atto di precetto agli Ufficiali giudiziari il 31/3/2010 e che la notifica era avvenuta il successivo 8/4/10; che solo il 9/4/2010 la società intimata aveva provveduto a pagare parzialmente la somma richiesta, limitandola all importo 3
dovuto al netto delle imposte; che nel corso di tale giudizio aveva rinunziato al pagamento degli interessi; che le spese di lite di cui alla sentenza n.19/10 erano state pagate solo il 18/5/2010; che il Tribunale di Rovereto, preso atto del pagamento e della rinunzia alla richiesta degli interessi, aveva considerata cessata la materia del contendere, dichiarando però compensate le spese di lite; che tale ultima statuizione era ingiusta, considerato che il giudice aveva riconosciute l infondatezza delle tesi dell opponente, virtualmente soccombente. Tutto ciò premesso, l appellante chiedeva alla Corte di voler condannare la società appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi. Si costituiva la società convenuta per chiedere il rigetto della domanda avversaria, rilevando la piena legittimità della scelta del primo giudice di compensare le spese di lite, essendovi stata reciproca soccombenza e solo un lieve ritardo nel pagamento. Così costituitosi il contraddittorio, all udienza del 13/10/2011 la Corte, all esito alla discussione orale, decideva la causa come da dispositivo in atti di cui era data pubblica lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Valutate le risultanze processuali, ritiene la Corte che l appello sia infondato. 4
Il giudice di primo grado ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha compensato le spese e dette ragioni sono convincenti e condivisibili. Ed invero non è dubitabile che la pretesa azionata con il precetto fosse in parte infondata, posto che detto atto conteneva, illegittimamente, anche la richiesta di interessi e che, se pur nell economia dell importo precettato l importo incidesse in minima parte, solo dopo l opposizione al precetto l esecutante ha riconosciuto l errore: non si può negare, insomma, che in parte de qua l opposizione di A. era fondata. Parimenti, di contro, è incontroverso che l altro motivo di opposizione di A non fosse fondato e che gli importi della retribuzione dovuti a titolo di risarcimento del danno dovessero essere calcolati non al netto, ma al lordo, come era stato fatto nel precetto. Pertanto, al di là della enfatizzazione da parte dell appellante delle conclusioni della A. di nulla dovere, è pacifico che l opposizione si incentrava solo su due motivi specifici, uno dei quali fondato, e che, appena dopo la notifica del precetto, è avvenuto il pagamento dell importo dovuto al lavoratore, depurato della voce (interessi), che lo stesso ha riconosciuto non essere dovuta pur avendola inserita nel precetto opposto. Quanto sopra configura una situazione di reciproca soccombenza che giustificava la compensazione delle spese. La sentenza va pertanto confermata. 5
In ragione del rigetto dell appello, l appellante deve conseguentemente essere condannata a rifondere all appellata le spese del grado negli importi indicati in dispositivo. P.Q.M. Respinge l appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in funzione di giudice del Lavoro n. 19/10 emessa in data 2.3.2010. Condanna l appellante alla rifusione in favore dell appellata delle spese processuali del grado che liquida in 1400,00 di cui 600 per diritti ed 800 per onorari, oltre accessori se e in quanto dovuti per legge. Trento, lì 13/10/2011 IL FUNZIONARIO GIUDIZIRIO IL PRESIDENTE EST. (DOTT. FABIO MAIONE) Depositata in Cancelleria il IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 6