REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI

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REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI MERCATO DELL EFFETTIVO CAPO I Istituzione, scopo e vigilanza Art. 1 La Borsa per la contrattazione in merci di Vercelli, istituita con decreto del presidente della Repubblica in data 11.09.1974, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa. Art. 2 La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori. La Borsa Merci di Vercelli, oltre alla contrattazione delle merci, dei prodotti e dei servizi per la quale è autorizzata, è specializzata nella contrattazione di risi. Art. 3 La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli. La stessa Camera provvede all amministrazione della Borsa. Per l esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell Industria, del Commercio d dell Artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Art. 4 Le disposizioni di cui all art. precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione, ai sensi dell art 7 del Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 29. In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell atto di concessione, hanno l obbligo di sottoporre i loro statuti ed i loro regolamenti interni all approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura. CAPO II La Deputazione Art. 5 La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti. Essi sono nominati dal Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la quale, interpellate le Associazioni di categoria, deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alle categorie interessate all attività della Borsa. 1

Art. 6 La Deputazione sorveglia l andamento della Borsa e provvede perché siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti ed ha facoltà di proporre sanzioni nei confronti degli inadempimenti da sottoporre alla decisione della Giunta Camerale. Alla Deputazione sono sottoposte tutte le proposte del Comitato di Borsa per l inoltro, accompagnate da eventuale parere, all approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed A- gricoltura. La Deputazione è l organo consultivo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che se ne avvale per il buon funzionamento della Borsa Merci ed ogni qual volta lo ritenga necessario. Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione. Contro la decisione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura può proporsi ricorso al Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato entro dieci giorni dalla comunicazione. Art. 7 La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente ed un Vicepresidente. Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti. I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi hanno però diritto a voto, in ordine di nomina, soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti. La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura all uopo designato dal Segretario Generale della stessa. La Deputazione può essere convocata, oltre che dal suo Presidente, anche dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno. CAPO III Il Comitato di Borsa Art. 8 Un Comitato, nominato ogni due anni dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ha il compito: 1) di vigilare affinché gli operatori di Borsa non eccedano dai limiti delle loro facoltà; 2) di denunciare alla Deputazione di Borsa gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti; 3) di proporre alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali od ogni altro provvedimento ed iniziativa inerente al funzionamento della Borsa, accompagnati dal parere della Deputazione. Art. 9 Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sentito il parere della Deputazione. I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali, artigiani e produttori appartenenti ai settori merceologici trattati in Borsa. La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente. Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura all uopo designato dal Segretario Generale della stessa. 2

Art. 10 Il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura può, in ogni caso, prendere parte alle riunioni della Deputazione e del Comitato. CAPO IV Ingresso in Borsa Art. 11 - L ingresso in Borsa e l uso delle strutture della Borsa sono regolati dalla legge e dai regolamenti predisposti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Chiunque chieda di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all obbligo dell arbitrato. Nei confronti degli operatori che violino i regolamenti di Borsa saranno adottati provvedimenti disciplinari, con deliberazione della Deputazione di Borsa. Art. 12 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sentito il parere della Deputazione, determina annualmente i diritti dovuti per accedere alla Sala contrattazioni della Borsa Merci. Essa determina altresì, i diritti dovuti per l uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa. Art. 13 Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti. Art. 14 I provvedimenti di esclusione della Borsa, nonché quelli di revoca dell esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica. CAPO V La mediazione Art. 15 I mediatori hanno l obbligo di fornire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all attività da essi svolta in Borsa. Art. 16 I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. CAPO VI Le contrattazioni Art. 17 Gli affari conclusi dalla Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima. Art. 18 Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compravendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d origine o di qualità, con l adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti. 3

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario. Art. 19 Le compravendite coattive e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell apposito albo. L avviso d asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità della esecuzione. Art. 20 Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l anno successivo e lo sottopone all approvazione del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato. Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana. CAPO VII La consegna, i pagamenti e la costituzione in mora Art. 21 Per contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Vercelli, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed A- gricoltura di Vercelli. Art. 22 Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno. Art. 23 Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori. CAPO VIII Il listino di Borsa Art. 24 Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura sentito il Comitato di Borsa. Art. 25 L accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che può valersi per il compimento delle relative operazioni di verifica di una o più Commissioni, all uopo nominate, presieduta ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura designato dal Segretario della stessa. Art. 26 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti. 4

La stessa Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura cura pubblicazione del listino. CAPO IX Componimento delle controversie Art. 27 Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia. Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori ed hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. 5