Squadre Nazionali Federali della. approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 Giugno 2006 con delibera n. 261

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Transcript:

REGOLAMENTO Squadre Nazionali Federali della FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 Giugno 2006 con delibera n. 261

TITOLO PRIMO - SQUADRE NAZIONALI FEDERALI SEZIONE PRIMA: DEFINIZIONE Art. 1 Squadra Nazionale Federale Art.2 Organi competenti delle Squadre Nazionali SEZIONE SECONDA: STRUTTURA DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI Art.3 La Struttura delle Squadre Nazionali Federali Art.4 Coordinatore Sportivo: compiti Art.5 Direttore Tecnico: compiti Art.6 Staff Tecnico: composizione Art.7 Staff Tecnico: compiti Art.8 Capo Delegazione TITOLO SECONDO - ATLETI NAZIONALI Art.9 Atleti Nazionali Art.10 Atleti di Alto Livello Art.11 Atleti Azzurri Art.12 Atleti Nazionali: doveri Art.13 Atleti Nazionali: diritti Art.14 Divisa Maglia Azzurra TITOLO TERZO - CONVOCAZIONI DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI E DEGLI ATLETI AZZURRI Art.15 Convocazioni: regole generali Art.16 Selezione degli Atleti Azzurri DISPOSIZIONI FINALI Art.17 Entrata in vigore 2

SEZIONE PRIMA: DEFINIZIONE TITOLO PRIMO - SQUADRE NAZIONALI FEDERALI Art. 1 Squadra Nazionale Federale La Squadra Nazionale Federale è quella che, in rappresentanza della Federazione Motociclistica Italiana, partecipa all attività agonistica internazionale inclusa nel programma annuale deliberato dal Consiglio Federale. Art.2 Organi competenti delle Squadre Nazionali Federali Gli Organi delle Squadre Nazionali Federali sono: a) gli Organi e gli Uffici della Federazione Motociclistica Italiana ai quali è demandata la gestione amministrativa e tecnica della partecipazione delle Squadre Nazionali Federali alle manifestazioni agonistiche di motociclismo e della relativa attività addestrativa; b) La Commissione Tecnico Sportiva Nazionale ed il Settore Tecnico Federale; c) gli Atleti Nazionali. SEZIONE SECONDA: STRUTTURA DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI Art.3 La Struttura delle Squadre Nazionali Federali La struttura delle Squadre Nazionali Federali è composta da: a) il Coordinatore Sportivo; b) il Direttore Tecnico; c) lo Staff Tecnico; d) il Capo Delegazione. Art.4 Coordinatore Sportivo: compiti Il Coordinatore Sportivo è nominato dal Consiglio Federale. Egli, in particolare: a) rappresenta ufficialmente la FMI quando non sia presente il Presidente Federale o il Capo Delegazione; b) ha la responsabilità gestionale, organizzativa ed amministrativa della Squadra Nazionale Federale in Italia ed all estero e gli sono demandate le decisioni finali per il buon funzionamento organizzativo della struttura; c) provvede in ordine a tutte le problematiche logistico-amministrative relative all impostazione ed allo svolgimento degli impegni addestrativi ed agonistici della Squadra Nazionale Federale in Italia ed all estero, in armonia con le delibere del Consiglio Federale e le direttive del Direttore Tecnico; d) mantiene direttamente i contatti tra i Tecnici, gli Atleti, la Segreteria Generale e l Ufficio Stampa; e) tiene i contatti con i Moto Club di appartenenza degli atleti; f) durante le manifestazioni agonistiche internazionali mantiene i contatti con l organizzatore, con il Delegato Tecnico FIM o UEM e con il Presidente di Giuria; 3

g) è responsabile delle somme a lui assegnate in qualità di funzionario delegato alla spesa e della gestione del materiale tecnico della squadra; h) cura i rapporti con le autorità amministrative e sportive locali, nazionali ed internazionali del luogo in cui si trova la Squadra Nazionale Federale; i) sovrintende alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della squadra nazionale federale e qualora riscontrasse infrazioni di gravità meritevoli di sanzioni, ne riferisce immediatamente alla Procura Federale per l apertura del procedimento disciplinare; j) al termine delle manifestazioni relaziona per iscritto alla Segreteria Generale. Art.5 Direttore Tecnico: compiti Il Direttore Tecnico è un Tecnico Federale iscritto all Albo ed è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore Sportivo. Egli In particolare: a) predispone annualmente il programma di lavoro della squadra; b) propone le sedi di allenamento compatibilmente con le esigenze della Federazione; c) predispone l elenco degli atleti di interesse nazionale relativi alla sua squadra; d) compila la TTS (Tabella Tecnico Sportiva) degli atleti di alto livello con la quale basare la propria decisione nella composizione della Squadra; e) decide quali atleti faranno parte della Squadra Nazionale Federale in occasione delle manifestazioni sportive; f) mantiene direttamente i rapporti con gli atleti; g) identifica gli atleti componenti di interesse nazionale, e trasmette il relativo elenco al Coordinatore Sportivo ed al Settore Tecnico Federale; h) designa eventualmente il Capitano della squadra; i) cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli atleti e la conduzione della squadra negli impegni agonistici; j) segnala al Coordinatore Sportivo, le infrazioni disciplinari degli atleti; k) partecipa alle cerimonie ed alle manifestazioni ufficiali organizzate dal CONI, dalla Federazione, dalla UEM e dalla FIM alle quali sia stato invitato. Art.6 Staff Tecnico: composizione Lo Staff Tecnico è formato da: a) Tecnici di Guida b) Preparatori Atletici c) Assistenti Tecnici d) Medico di Squadra (se previsto) Art.7 Staff Tecnico: compiti Lo Staff Tecnico è scelto dal Coordinatore Sportivo in accordo con il Settore Tecnico Federale. Esso coadiuva e collabora con il Direttore Tecnico nella preparazione fisica degli atleti, nei compiti di mantenimento della forma degli atleti e di conduzione della squadra, soprattutto dal punto di vista tecnico. Provvede, in caso di necessità, alle esigenze organizzative connesse al buon andamento dell attività tecnica di preparazione ed agonistica. 4

Art.8 Capo Delegazione Il Capo Delegazione è il Presidente Federale o un suo delegato e rappresenta ufficialmente la FMI all interno della struttura della Squadra Nazionale. Art.9 Atleti Nazionali Gli atleti nazionali si distinguono in: a) atleti di Alto Livello b) atleti Azzurri TITOLO SECONDO - ATLETI NAZIONALI Art.10 Atleti di Alto Livello Sono gli atleti di interesse nazionale ai quali il Settore Tecnico Federale attribuisce la relativa qualifica secondo quanto disposto dal successivo Art.15 del presente Regolamento. Art.11 Atleti Azzurri Sono qualificati Azzurri gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali Federali che prendono parte a manifestazioni sportive internazionali ufficiali. Art.12 Atleti Nazionali: doveri Gli Atleti Nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici. Gli Atleti Nazionali possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di appartenenza, sempre che non debbano partecipare, nello stesso momento, ad impegni addestrativi od agonistici della Squadra Nazionale Federale. Costituiscono infrazioni disciplinari: a) la mancata presentazione dell atleta nel luogo ed all ora della convocazione, nonché la mancata partecipazione (non ritenuta adeguatamente giustificata) ai programmi di preparazione, individuali o collettivi, della squadra nazionale federale ed agli impegni agonistici; b) la tardiva comunicazione dell impossibilità di partecipare all attività di cui alla precedente lettera a); c) la mancanza del doveroso impegno nell espletamento dell attività di preparazione o di impegno agonistico, come anche il rifiuto di eseguire le direttive impartite dal Direttore Tecnico; d) l aver commesso atti o rilasciato dichiarazioni, specie se in pubblico, che travalichino il diritto di critica e la correttezza e possano incrinare l armonia delle Squadre Nazionali Federali ed incidere negativamente sui risultati agonistici; e) aver indossato durante gli impegni addestrativi ed agonistici materiale diverso dal corredo di cui al successivo Art. 14. 5

Art.13 Atleti Nazionali: diritti Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali hanno diritto: a) al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a qualsiasi attività di preparazione, di aggiornamento e di impegno agonistico richiesta dalla Squadra Nazionale Federale ; b) ad una indennità giornaliera, ove prevista, nella misura determinata dal Consiglio Federale; Agli atleti delle squadre nazionali possono essere altresì attribuiti premi speciali, deliberati dal Consiglio Federale. Gli Atleti Azzurri sono iscritti ad un Albo d Onore, conservato ed aggiornato dalla Segreteria Generale ed hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo donato dalla Federazione Motociclistica Italiana. La FMI segnala al CONI gli Atleti Azzurri che maggiormente si sono distinti per la concessione di particolari riconoscimenti al merito sportivo. Art.14 Divisa Maglia Azzurra Le divise degli atleti nazionali sono stabilite dalla FMI. A ciascun atleta viene assegnata in dotazione: a) una divisa di rappresentanza; b) una divisa da manifestazione composta da: 1) pantaloni da gara 2) maglia da gara 3) stivali 4) caschi 5) guanti c) una divisa da allenamento d) una divisa da riposo e) il necessario materiale di corredo. Gli atleti non possono utilizzare divise o materiali di corredo diversi dalla dotazione loro assegnata e parimenti non possono aggiungere sulle stesse divise o sul materiale di corredo: insegne, scritte o stemmi diversi da quelli previsti nei modelli consegnati dalla Federazione. Gli atleti sono responsabili della buona conservazione delle divise e del materiale di corredo assegnato in dotazione e possono ottenerne la sostituzione solo se deteriorati e previa consegna dei capi non più utilizzabili. In difetto di restituzione il materiale mancante verrà addebitato all atleta assegnatario. La divisa Maglia Azzurra non può essere indossata in occasioni diverse dalle manifestazioni ufficiali internazionali. TITOLO TERZO - CONVOCAZIONI DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI E SELEZIONE DEGLI ATLETI AZZURRI Art.15 Convocazioni: regole generali Entro il 30 Novembre di ogni anno il Settore Tecnico Federale emanerà l elenco degli atleti di Alto Livello di ogni specialità che formeranno le Squadre Nazionali Federali e 6

potrà in tempi successivi escludere alcuni od inserirne altri a suo insindacabile giudizio. Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali, indipendentemente da loro impegni con Team, Case, Concessionarie ecc., dovranno tenersi disponibili per eventuali convocazioni da parte del Settore Tecnico Federale per ritiri collegiali, allenamenti, visite mediche ecc.. Il Settore Tecnico Federale potrà inserire, anche extra quota, piloti di interesse nazionale in ogni tipo di gara, indipendentemente dalla categoria della licenza da essi posseduta. All inizio di ogni stagione agonistica, dopo l approvazione del Consiglio Federale, la Federazione comunicherà il programma di massima degli impegni di preparazione di tutte le Squadre Nazionali Federali, nonché dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli Atleti Nazionali, con particolare riferimento alla loro durata, alla sede ed al periodo di svolgimento. Art.16 Selezione degli Atleti Azzurri Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali di ogni specialità, che avranno il compito di partecipare alle manifestazioni internazionali in qualità di rappresentativa italiana della FMI, saranno selezionati dal Direttore Tecnico tra gli Atleti di Alto Livello. Nella scelta verrà tenuto in considerazione il punteggio della TTS (Tabella Tecnico Sportiva) di ciascun atleta al momento della convocazione. La TTS di ogni conduttore di Alto Livello è compilata a cura del Direttore Tecnico e trasmessa al Coordinatore Sportivo. Ad ogni stagione agonistica il Settore Tecnico comunicherà, contestualmente all elenco dei conduttori di Alto Livello, i criteri di valutazione ed i criteri di punteggio della TTS. Gli atleti selezionati per le Squadre Nazionali Federali, prenderanno la denominazione di Atleti Azzurri DISPOSIZIONI FINALI Art.32 Entrata in vigore Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 261 nella riunione del 16 Giugno 2006, entra in vigore immediatamente ed abroga ogni disposizione in materia con esso incompatibile. Nello specifico l art. 14 entra in vigore nella sua totalità, da 1 Gennaio 2009. Fino a tale data i piloti convocati nelle squadre Nazionali Federali, saranno vincolati all utilizzo solo della Maglia da Gara che comunque non sarà sponsorizzata da aziende del settore motociclistico. 7