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Transcript:

N. 03989/2013 REG.PROV.COLL. N. 02631/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2013, proposto da: Salvatore Sollo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, v.le Antonio Gramsci, n. 19; contro Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Bruno Ricci, Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Gabriele Romano, domiciliato in Napoli, presso l Avvocatura Municipale, in piazza Municipio; accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex l. 47/85 Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Napoli in Persona del Sindaco P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Parte ricorrente, con ricorso notificato il 22.5.2013, chiedeva l accertamento dell amministrazione dell obbligo di provvedere su una domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex lege n. 47/85 presentata al Comune di Napoli. In particolare, il padre dell attuale ricorrente aveva presentato, in data 24.5.1986, domanda di condono edilizio, rilasciato dal Comune di Napoli con determinazione dirigenziale n. 18250 del 15.5.2009. Successivamente il medesimo, Comune con determinazione dirigenziale n. 203 del 14.5.2010, annullava in autotutela l indicato permesso di costruire in sanatoria per l inesattezza dei dati riportati (errata descrizione delle opere da condonare) invitando il medesimo a integrare e/o rettificare i modelli presentati comunicando l apertura, ai sensi dell at. 7 legge n. 241/90 del relativo provvedimento. Parte ricorrente, con nota inoltrata il 20.4.2011, provvedeva a rettificare i dati presentati e il Comune, con nota 695871 del 13.9.2012, inviava preavviso di rigetto dell istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/90, a seguito del quale parte ricorrente inviava, in data 24.1.2013, le proprie osservazioni.

Il Comune, però, non portava successivamente a termine il procedimento con l adozione dell atto finale. DIRITTO Il ricorso si rivela infondato. Il termine per la conclusione del procedimento per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve ritenersi pari a 24 mesi ai sensi delle specifiche disposizioni previste nell art. 35 della legge medesima che si pongono come disposizioni di carattere speciale, con forza di legge, rispetto alla disciplina generale dei termini per provvedere. In particolare, l art. 35, comma 17, della medesima legge prevede l istituto del silenzio assenso indicando che decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda", quest'ultima "si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio". Il termine per provvedere dell Amministrazione evidentemente coincide con quello di formazione del silenzio. Se è vero difatti che anche in materia di condono edilizio, dove la legge ha previsto un meccanismo di silenzio accoglimento dell istanza, l'amministrazione è comunque tenuta al rilascio di un provvedimento formale, qualora il privato manifesti il proprio interesse ad ottenere il titolo espresso o comunque una pronuncia espressa, con esperibilità, per il caso di omissione a provvedere, del rito speciale del silenzio (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I Sent., 24-04-2007, n. 717; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 09-02-2006, n. 880), è altrettanto vero che non può ravvisarsi un dovere dell Amministrazione di provvedere prima della scadenza del termine di 24 mesi. Nel caso di specie il suddetto termine non risulta essere ancora trascorso.

L Amministrazione, difatti, dopo aver annullato il condono rilasciato per l inesattezza dei dati relativi all immobile da condonare ha comunicato, con il medesimo provvedimento del 14.5.2010, l apertura di un nuovo un nuovo procedimento per l integrazione o modificazione dei moduli; tale procedimento ha avuto seguito con la presentazione delle integrazioni il 20.4.2011 ed è stato interrotto il 13.9.2012, con il preavviso di rigetto ai sensi dell art. 10 bis della legge n. 241/90, e da quella data non sono ancora decorsi i 24 mesi per provvedere. L'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 stabilisce, infatti, che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dell'interessato interrompe i termini procedimentali, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del medesimo interessato o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale possono essere presentate le osservazioni stesse (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 19-05-2011, n. 857; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 07-07-2009, n. 725) Del tutto fuorviante è al riguardo il termine di 30 giorni indicato da parte ricorrente ai sensi dell art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380 che si riferisce al regime ordinario del rilascio del permesso di costruire e non, come nel caso di specie, allo speciale procedimento di condono edilizio ex lege n. 47/85. Il ricorso deve quindi essere rigettato. In considerazione delle ragioni del rigetto sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: Luigi Domenico Nappi, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/07/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)